CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11416/2024Numero sezionale 3987/2026Numero di raccolta generale 14224/2026Data pubblicazione 14/05/2026– intimato –avverso la sentenza n. 25/28/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell’associazionesportiva dilettantistica L.C. [OSCURATO:PERSONA], impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Taranto l’avviso di accertamentocon il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato a carico dellapredetta associazione maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva inrelazione all’anno d’imposta 2009, chiedendo il pagamento dei tributiconseguentemente dovuti e irrogando le relative sanzioni di legge, dicui veniva ritenuto responsabile in solido anche lo [OSCURATO:PERSONA] qualeautore delle violazioni contestate.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame sul rilievoche l’avviso impugnato era stato notificato oltre il termine di legge,previsto a pena di decadenza, per eseguire l’accertamento.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.5. – [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, d.P.R.Numero registro generale 11416/2024Numero sezionale 3987/2026Numero di raccolta generale 14224/2026Data pubblicazione 14/05/2026n. 322 del 1998 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenutoche l’Ufficio fosse decaduto dalla potestà di accertamento con riguardo adIres e Irap, pur essendo stato l’avviso di accertamento notificatotempestivamente, ovverosia entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione.2. – Il motivo è fondato.2.1. – L’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, nella suaformulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che «Gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata ladichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o dipresentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo Il'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre delquinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovutoessere presentata».Nel disciplinare il termine per la presentazione della dichiarazione inmateria di imposte sui redditi e di Irap, l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 322del 1998, sempre nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce,poi, che «I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 invia telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello dichiusura del periodo d’imposta».Inoltre, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 598 del 1973, «Il periodod’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione del soggettopassivo, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la duratadell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge odall’atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo d’impostaè costituito dall'anno solare».Alla luce del quadro normativo dianzi brevemente riassunto, perverificare se il potere di accertamento dell’Ufficio in relazione alle imposteNumero registro generale 11416/2024Numero sezionale 3987/2026Numero di raccolta generale 14224/2026Data pubblicazione 14/05/2026sui redditi e all’Irap sia stato esercitato entro il termine decadenzialestabilito dalla legge occorre individuare quando il contribuente abbiapresentato la dichiarazione fiscale, con la precisazione che lapresentazione va considerata tempestiva ove sia presentata entro iltermine previsto dalla legge, decorrente dalla chiusura del periodod’imposta, il quale, essendo costituito dal periodo d’esercizio del soggettopassivo, può coincidere o meno con l’anno solare. Per regola generale,infatti, il periodo d’imposta è unitario ed è costituito dall’anno solare nellasua interezza, salvo che non venga allegata una diversa duratadell’esercizio o periodo di gestione determinata dalla legge o dall’attocostitutivo dell’ente (v. Cass. n. 8886/2021).2.2. – Nel caso di specie la sentenza d’appello, dopo aver esclusol’operatività del cd. raddoppio dei termini, ha affermato che «l’avviso diaccertamento impugnato, riferito all’annualità 2009, andava notificatoentro il termine perentorio del 31.12.2014 a pena di decadenza; lanotifica, avvenuta il 24.12.2015, è tardiva con conseguente nullitàdell’atto impugnato».Dalla breve statuizione testé riportata si desume che la Corteregionale ha supposto che la dichiarazione fiscale dovesse esserepresentata entro il 2010 – con conseguente scadenza del termine diaccertamento al 31 dicembre 2014, ovverosia al 31 dicembre del quartoanno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – sulla basedel solo fatto che trattavasi di tributi relativi all’annualità 2009, senza inalcun modo verificare se la dichiarazione fosse stata effettivamentepresentata e, soprattutto, senza verificare quale fosse l’effettivo periododi esercizio dell’associazione e, conseguentemente, il suo periodod’imposta, dalla chiusura del quale far decorrere il termine di legge per lapresentazione della dichiarazione.A questo riguardo non può mancarsi di rilevare che i giudici di appellonon si sono neppure confrontati con quella parte dell’avviso diNumero registro generale 11416/2024Numero sezionale 3987/2026Numero di raccolta generale 14224/2026Data pubblicazione 14/05/2026accertamento in cui si evidenzia che «l’art. 7 dello statuto sociale prevedeche l’esercizio sociale si chiuda il 30 giugno di ogni anno, pertanto ilperiodo d’imposta ai fini Ires e Irap è quello compreso tra il 1/7/2009 edil 30/6/2010» (v. pag. 3 dell’avviso di accertamento, allegato al ricorsoper cassazione, in ossequio al principio di specificità, come doc. 1). Talecircostanza – senz’altro rilevante in quanto potenzialmente tale daspostare al 31 dicembre 2015 la scadenza del termine per l’accertamentodell’Ires e dell’Irap oggetto dell’avviso impugnato, e ciò in ragione dellascadenza al 31 marzo 2011 del termine di presentazione delladichiarazione di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998 – non haformato oggetto di alcuno scrutinio da parte della Corte di secondo grado,la quale non si è curata di verificare se la circostanza risultasse provata onon contestata.A tale necessario accertamento provvederà, allora, la fase di rinvio.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998 poichéla sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l’Ufficio fossedecaduto dalla potestà di accertamento con riguardo all’Iva, pur essendostato l’avviso di accertamento notificato tempestivamente, ovverosiaentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbedovuto essere presentata la dichiarazione, che nella specie era stataomessa.4. – Il motivo è fondato.4.1. – L’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, nella suaformulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che «Gli avvisi relativialle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo commadell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata ladichiarazione». Al secondo comma dello stesso articolo è poi previsto cheNumero registro generale 11416/2024Numero sezionale 3987/2026Numero di raccolta generale 14224/2026Data pubblicazione 14/05/2026«In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso diaccertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 puòessere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quelloin cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».Nel disciplinare il termine per la presentazione della dichiarazione inmateria di imposta sul valore aggiunto, l’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 322del 1998, sempre nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce,poi, che « Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata,il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il1° febbraio e il 30 settembre, in via telematica la dichiarazione relativaall'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'annoin cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale».In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, dunque, iltermine decadenziale per la notificazione dell’accertamento è individuatodalla legge, per gli accertamenti relativi all’annualità 2009, nel 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazioneavrebbe dovuto essere presentata, che è poi quello successivo all’annosolare per il quale l’Iva è dovuta.È stato altresì precisato che la disposizione è evidentemente volta afacilitare l’azione accertativa in ogni caso in cui la dichiarazione fiscale siastata omessa, e l’attività di verifica risulta pertanto più difficoltosa. Lanorma consente pertanto di ritenere applicabile il termine quinquennaledi accertamento in tutti i casi in cui la presentazione della dichiarazionedei redditi sia stata omessa, anche se la sua presentazione non era dovuta(Cass. n. 9004/2025).4.2. – Nel caso di specie, la sentenza impugnata, con la statuizionegià dianzi riportata, si è limitata ad affermare che, venendo in rilievo tributidovuti per l’anno 2009, il termine decadenziale per l’accertamentoNumero registro generale 11416/2024Numero sezionale 3987/2026Numero di raccolta generale 14224/2026Data pubblicazione 14/05/2026scadeva il 31 dicembre 2014 sicché la notifica dell’avviso, avvenuta il 24dicembre 2015, era tardiva.In tal modo la Corte regionale ha ritenuto di dover applicare il terminequadriennale di cui al primo comma dell’art. 57 cit. senza in alcun modoaccertare se sussistessero i presupposti di operatività di tale termine (cioèl’effettiva presentazione della dichiarazione Iva nei termini di legge) edomettendo di considerare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaespressamente riconosciuto che non era stata presentata la dichiarazione,sostenendo che «Per quanto attiene alla dichiarazione Iva, si rammentache la ASD non era tenuta alla presentazione della stessa, poiché operavain regime di legge n. 398/91» (v. pag. 18 dell’atto di appello, allegato alricorso per cassazione come doc. 6).Anche in ordine al rispetto dei termini di accertamento in materia Ivasi impone, dunque, la necessità di un nuovo accertamento in sede dirinvio.5. – Il ricorso va dunque accolto in relazione ad entrambi i suoimotivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che provvederà anche a liquidare le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ad entrambi i suoi motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida