Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 76/1965
ECLI:IT:COST:1965:76
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] provinciale delle imposte dirette e indirette
di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 20 giugno 1963, ha denunciato, per
contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, l'art. 4,
secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186.
Questa norma impone una sopratassa del dieci per cento al
contribuente che non paghi l'imposta complementare di registro entro 30
giorni dalla notifica della decisione presa, sulla misura dell'imposta,
dalla Commissione distrettuale. Il termine coincide con quello posto a
chi, contro questa decisione, voglia ricorrere alla Commissione
provinciale; perciò, secondo l'ordinanza di rinvio, costituisce una
forma di coazione che compromette la posizione di eguaglianza dei
contribuenti, ai quali tutti, invece, dovrebbe esser garantita la
possibilità anche materiale di chiedere in giudizio la tutela delle
proprie ragioni (artt. 3, 24, 113 della Costituzione).
2. - L'Amministrazione delle finanze dello Stato, costituitasi il 4
agosto 1964 con atto dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito
sostenendo:
1) che la disposizione impugnata non ha niente in comune con le
norme, come quelle relative al solve et repete, da cui è colpito il
diritto di difesa (artt. 24 e 113 della Costituzione); essa non mette
ostacoli alla possibilità di adire le commissioni provinciale e
centrale, ma abilita la pubblica Amministrazione a realizzare, anche in
pendenza di gravame, il pagamento del tributo in virtù della forza
esecutoria dell'avvenuto accertamento; principio di esecutorietà che
è in regola con la Costituzione (sentenze n. 21 del 1961 e n. 86 del
1962);
2) che la sopratassa, imposta dalla seconda parte della norma
denunciata, non ha carattere afflittivo, ma riparatorio del danno
susseguente al mancato pagamento dell'imposta; perciò non contrasta
con l'art. 3 della Costituzione.
3. - La causa è andata in udienza il 10 novembre 1965, ma
successivamente la Corte costituzionale, in camera di consiglio, ha
ritenuto di non poterla decidere se prima non fosse stata definita
un'altra questione da ritenersi pregiudiziale: la questione di
illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 legge 5 luglio 1965, n.
798. Perciò la Corte, con ordinanza 11 novembre 1965, ha sollevato
dinanzi a sé tale questione, che poi è stata discussa congiuntamente
con la questione principale nella udienza del 1 dicembre 1965.
4. - Nella discussione orale, come precedentemente in un atto
depositato il 23 novembre, l'Amministrazione finanziaria dello Stato si
è rimessa, rispetto alla questione principale, alle deduzioni scritte
del 4 agosto 1964.
:
1. - La questione pregiudiziale è stata definita con sentenza del
1 dicembre 1965, n. 75.
Con la presente sentenza si decide la questione relativa all'art.
4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, sollevata dalla
Commissione delle imposte di [OSCURATO:PERSONA].
2. - La questione è infondata.
La norma impugnata, imponendo una sopratassa del dieci per cento a
chi non paghi entro 30 giorni l'imposta di registro, non viola l'art. 3
della Costituzione. La sopratassa infatti grava ugualmente su tutti i
contribuenti tenuti al pagamento di quell'imposta; colpisce
l'inadempimento, non rispetto ad ogni tipo di tributo, ma solo rispetto
a quei tributi che hanno certi presupposti e determinate
caratteristiche (atto tra vivi di trasferimento di beni, persone che vi
hanno partecipato o che vi sono interessate, effetti ritardati
dell'atto ecc.): il che giustifica la particolarità di tale
disciplina; è connessa allo speciale procedimento coattivo di
riscossione, tipico delle imposte di registro.
L'art. 4, secondo comma, non contrasta neanche con gli artt. 24 e
113 della Costituzione: la norma non pone ostacoli al diritto di difesa
poiché il contribuente può esercitare l'azione in giudizio sia che
abbia versato sia che non abbia versato l'imposta e la relativa
sopratassa; né l'assillo di adempiere entro 30 giorni per evitare
quest'ultima esercita un'influenza negativa sulla proposizione del
ricorso, che invece segue una strada propria e diversa; anzi l'avvenuta
applicazione o l'avvenuto pagamento della sopratassa può essere uno
stimolo all'esercizio dell'azione; ché, se il giudice escluderà in
tutto o in parte l'esistenza dell'obbligazione tributaria, al
contribuente dovrà essere restituita in tutto o in parte la somma
eventualmente già versata anche come sopratassa (art. 4, ultimo
comma, della legge impugnata); questa infatti non ha carattere penale,
ma è sanzione amministrativa ed accessoria rispetto al debito
d'imposta.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, proposta
dalla Commissione provinciale delle imposte di [OSCURATO:PERSONA], in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
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