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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2021

Cassazione n. 23646/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15583/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via P iemonte n. 39, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procur a in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. B. Vico n. 31, presso l o studio de gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta n o e dife ndon o con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: s.a.s. revoca accomandatario AC-27/06/2022 r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 297, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata a mezzo pec in data 15 novembre 2021; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Cassiodoro n. 15,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:SOCIETA]. di Ing. [OSCURATO:PERSONA] e C. –intimata – avverso la sentenza n. 6 3 8 /201 7 della Corte di appello di Milano, prima sezione civile, depositata in data 16 febbraio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto l a sua domanda , formulata quale socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. di Ing. [OSCURATO:PERSONA] e C.,di esclusione dalla società del soci o accomandatari o [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di revoca della facoltà di amministrare del medesimo, domanda cui aveva aderito anche la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] , alla quale (al pari dell’ulteriore socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore speciale) l’atto di citazione era stato notificato.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale; la [OSCURATO:SOCIETA]. di Ing. [OSCURATO:PERSONA] e C.è rimasta intimata.

3. La Corte di ap pello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto che: a) la causa è stata correttamente decisa in primo grado in forma monocratica, essendo stato il giudiziointrodotto prima dell’entrata in vigore dell ’istituzione delle Sezioni specializzate in materia di impresa e dovendo la domanda qualificarsi come esclusione di socio e revoca della facoltà di amministrare, con conseguente in applicabilità dell’art. 50 - bis , primo comma, n. 5) cod. proc civ.; b) la causa veniva decisa in assenza del fascicolo di parte della Pradelli, non rinvenuto negli atti del fascicolo d’ufficio; c) era da condividere l’ accertamento in fatto compiuto dal Tribunale in relazione all’infondatezza di tutte le contestazioni mosse all’ acco mandatario [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: c 1) in tema di rifiuto di far consultare all’accomandante Pradelli i libri contabili inerenti ai bilanci 2009 e 2010 della società, in quanto era documentalmente pr o vato che lo Zibetti avevasolo chiesto che tale consultazione avvenisse tramite professionista iscritto all’albo; c 2) in tema di esercizio da parte dello Zibetti di attività qualificante concorrenza sleale con la società amministrata, in quanto era accertato che la società Kovel di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non esercitava attività qualificabilecome concorrenziale con quella della [OSCURATO:SOCIETA]. , essendo solo sua r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] agente commerciale; c3) in tema di illegittima distrazione di utili, in quanto la sola circostanza che Kovel avesse ricevuto mandato dalla Raco di incassare i crediti commercialidi quest’ultima non era circostanza idonea ad affermare che lo Zibetti, attraverso Kovel, avesse distratto gli utili della Raco; c 4) in tema di attribuzione illegittima di compenso, in quanto risultava dagli atti che i soci della Ra.co non avevano mai contestato sino al 2010 l’entità del predetto compenso, non potendo valere alcun effetto la contestazione successiva della sola Pradelli, in assenza di deliberazione o di c ontrari a volontà della maggioranza dei soci, modificativa dell’originario accordo sul punto, sorto per fatti concludenti; d) del tutto condivisibile era la valutazione del Tribunale in ordine alla sola legittimazione passiva dello [OSCURATO:PERSONA], siccome la domanda della Pradelli era rivolta ab origine contro il solo [OSCURATO:PERSONA] e non contro gli altri convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta: a.

« Primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50-bis, 1° co., n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza per avere ritenuto che l’ipotesi d i collegialità del giudic ant e si applichi solo alle ipotesi di azi o ne di responsabilità e non già alle “cause” aventi comunque a oggetto la responsabilità degli amministratori di società commerciali.

2. « Secondo motivo: Omesso esame circa il fatto del reiterato diniego frapposto dal socio accomandatario Giovanni r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre i bilanci all’approvazione del socio accomandante (e degli altri accomandatari), in relazione all’art. 360, n. 5c.p.c.)»;

3. « Terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza per avere ritenuto che il fascicolo di parte della Pradelli non fosse sta to depositato prima della decisione di appello , avendo invece la predetta proceduto all’incombentein data 26 agosto 2016 e mai avendo saputo, prima della decisione resa, del mancato ritrovamento dello stesso negli atti del fascicolod’ufficio.

4. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza per aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi invece litisconsorti necessari nel giudizio di revoca dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], al pari della società amministrataRa.co s.a.s.

5. I controricors i di Giova n ni Zibetti e di [OSCURATO:PERSONA] svolgono argomentazioni volte a evidenziare l’ inammissibilità dell e avverseimpugnazioni, di cui chiedono comunque il rigetto.

6. I n ordine logico, va esaminato priorita r i amente il ricorso incidentale, che pone una questione pregiudiziale di integrità del contraddittorioai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., potenzialmente assorbente rispetto al merito della controversia .

La censura è infondata.

La domanda giudiziale era diretta sin dall’origine nei soli confronti del soloGiovanni Zibetti, uno dei soci accomandatari.

In siffatta ipotesi deve essere obbligatoriamente convenuta in r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio la sola società.

Ciò che nella specie è accaduto, posto che la citazione è stata notificata alla s.a.s. in persona del curatore specialeall’uopo nominato.

Vero è che, stando a quanto si evince dalla sentenza di appello, la citazione era stata notificata anche agli altri soci accomandatari, ma costoronon rivestono nel giudizio di revoca dell’altro amministratore la figura di litisconsorti necessari (cfr. Cass. n. 2983 del 1988; id. n.1900 del 1983) ; ne consegue che tale notifica deveessere interpretata quale mera litis denuntiatio:bene , quindi , ha giudicato la C orte territoriale quando ha affermato che l’intervento in giudizio degli altri accomandatari andava qualificato comeintervento volontario.

7. Il ricorso principale è fondato, n e i limiti del le considerazioniche seguono.

8. Il primo motivo è in ammissibile, per difetto di interesse, perché pone una astratta questione giuridica di violazione di norma di diritto, inidonea ad incidere sul provvedimento impugnato.

Invero, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9615 del 2010; Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019) ha costantemente e condivisibilmente affermato che l'art. 50 - quater cod. proc. civ. prevede espressamente che le disposizioni di cui agli artt. 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice.

Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161 c.p.c., comma 1, con la conseguenza che, a norma di tale ultima disposizione, opera il principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione.

Da tanto consegue che la Corte di appello, quand’anche avesse rilevato la nullità della sentenza d i primo g rado , doveva – come ha in ogni caso fatto - decidere nel merito la controversia , non trova n dosi nella specie in r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presenza d i una delle tassative ipotesi di rimessione degli atti al primo giudice , di cui al l'art. 354 c od . p roc . c iv .

Quanto, poi, all’affermato “condizionamento” che i giudici di secondo grado potrebbero subire dalla lettura della sentenza di primo grado, va rilevato che la questione è posta in termini del tutto astratti e, come tale, è inapprezzabile in questa sede, in cui si discute di una sentenzadi appello che, ben lungi dal limitarsi ad un mero rinvi o al giudizio espresso dai primi giudici , ha puntualmente motiv ato il proprio convincimento.

9. Il secondo motivo è fondato.

Il fatto storico - naturalistico dell’omessa comunicazione a i soci, da parte degli amministratori della Ra.co, dei bilanci (recte: rendiconti) relativi agli esercizi 2009 e 2010, è pacificamente stato dedotto in causa , dall’ originaria attrice e odierna ricorrente , tr a le condotte dell’amministratore di inadempimento dei propri doveri.

Di tale allegazione dà espressamenteatto anche la sentenza impugnata a pag. 6, punto 10, secondo alinea.

Sennonché, nel prosieguodella motivazione, la Corte territoriale omette completamente ogni valutazione a l riguardo.

Invero, l’unica considerazione espressa dal giudice di secondo grado è inerente alla confutazione dell’altra e diversa doglianzainerente al preteso rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di consentire alla Pradell i di compulsare il contenuto delle scritture contabili della società.

Nessun dubbio può aversi circa la perfetta autonomia delle due questioni.

Altro è accusarel’ amministratore di impedire al socio richiedente di co ntrollare il contenuto del le scritturecontabili della società; altro è accusa r lo di aver ome ss o di redigere e comunicare per l’ approva zion e i bilanci (recte: rendiconti) della società.

Si tratta del resto della violazione di due distinti diritti del socio accomandante , come tali previsti r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] espressamente dall’art.2320, comma 3, cod.civ., sì che la ritenuta insussistenza della prima viol a zione non può ritenersi implicitamente estesaalla seconda.

Nessun dubbio può aversi nemmeno sulla c ircostanza che il fatto omessosia potenzialmente decisivo ai fini del decidere , so l che si consideri che, in astratto, l’omessa e ingi us tificata comunicazione del rendiconto per due esercizi sociali consecutivi è elemento rilevante ai fini della valutazione della correttezza dell’attività gestoria dell’accomandatario, che la Corte territoriale non poteva tralasciaredi considerare.

Nessun dubbio può aversi , infine, sul l a circostanza che la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti , posto che di ciò dà atto,come detto, la stess a sentenza impugnata .

Da tantoderiva che, nella specie , sussist e il vizio di omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018).

10. Il terzo motivo resta assorbito.

11. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M. r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorsoprincipale; c assa l a sentenza impugnata in r elazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione, che provvederà, altr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15583/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via P iemonte n. 39, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procur a in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. B. Vico n. 31, presso l o studio de gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta n o e dife ndon o con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: s.a.s. revoca accomandatario AC-27/06/2022 r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 297, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata a mezzo pec in data 15 novembre 2021; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Cassiodoro n. 15,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – e contro [OSCURATO:SOCIETA]. di Ing. [OSCURATO:PERSONA] e C. –intimata – avverso la sentenza n. 6 3 8 /201 7 della Corte di appello di Milano, prima sezione civile, depositata in data 16 febbraio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto l a sua domanda , formulata quale socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. di Ing. [OSCURATO:PERSONA] e C.,di esclusione dalla società del soci o accomandatari o [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di revoca della facoltà di amministrare del medesimo, domanda cui aveva aderito anche la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] , alla quale (al pari dell’ulteriore socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore speciale) l’atto di citazione era stato notificato. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale; la [OSCURATO:SOCIETA]. di Ing. [OSCURATO:PERSONA] e C.è rimasta intimata. 3. La Corte di ap pello, per quanto in questa sede ancora interessa, ha ritenuto che: a) la causa è stata correttamente decisa in primo grado in forma monocratica, essendo stato il giudiziointrodotto prima dell’entrata in vigore dell ’istituzione delle Sezioni specializzate in materia di impresa e dovendo la domanda qualificarsi come esclusione di socio e revoca della facoltà di amministrare, con conseguente in applicabilità dell’art. 50 - bis , primo comma, n. 5) cod. proc civ.; b) la causa veniva decisa in assenza del fascicolo di parte della Pradelli, non rinvenuto negli atti del fascicolo d’ufficio; c) era da condividere l’ accertamento in fatto compiuto dal Tribunale in relazione all’infondatezza di tutte le contestazioni mosse all’ acco mandatario [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: c 1) in tema di rifiuto di far consultare all’accomandante Pradelli i libri contabili inerenti ai bilanci 2009 e 2010 della società, in quanto era documentalmente pr o vato che lo Zibetti avevasolo chiesto che tale consultazione avvenisse tramite professionista iscritto all’albo; c 2) in tema di esercizio da parte dello Zibetti di attività qualificante concorrenza sleale con la società amministrata, in quanto era accertato che la società Kovel di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non esercitava attività qualificabilecome concorrenziale con quella della [OSCURATO:SOCIETA]. , essendo solo sua r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] agente commerciale; c3) in tema di illegittima distrazione di utili, in quanto la sola circostanza che Kovel avesse ricevuto mandato dalla Raco di incassare i crediti commercialidi quest’ultima non era circostanza idonea ad affermare che lo Zibetti, attraverso Kovel, avesse distratto gli utili della Raco; c 4) in tema di attribuzione illegittima di compenso, in quanto risultava dagli atti che i soci della Ra.co non avevano mai contestato sino al 2010 l’entità del predetto compenso, non potendo valere alcun effetto la contestazione successiva della sola Pradelli, in assenza di deliberazione o di c ontrari a volontà della maggioranza dei soci, modificativa dell’originario accordo sul punto, sorto per fatti concludenti; d) del tutto condivisibile era la valutazione del Tribunale in ordine alla sola legittimazione passiva dello [OSCURATO:PERSONA], siccome la domanda della Pradelli era rivolta ab origine contro il solo [OSCURATO:PERSONA] e non contro gli altri convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: a. « Primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50-bis, 1° co., n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza per avere ritenuto che l’ipotesi d i collegialità del giudic ant e si applichi solo alle ipotesi di azi o ne di responsabilità e non già alle “cause” aventi comunque a oggetto la responsabilità degli amministratori di società commerciali. 2. « Secondo motivo: Omesso esame circa il fatto del reiterato diniego frapposto dal socio accomandatario Giovanni r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre i bilanci all’approvazione del socio accomandante (e degli altri accomandatari), in relazione all’art. 360, n. 5c.p.c.)»; 3. « Terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza per avere ritenuto che il fascicolo di parte della Pradelli non fosse sta to depositato prima della decisione di appello , avendo invece la predetta proceduto all’incombentein data 26 agosto 2016 e mai avendo saputo, prima della decisione resa, del mancato ritrovamento dello stesso negli atti del fascicolod’ufficio. 4. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza per aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi invece litisconsorti necessari nel giudizio di revoca dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], al pari della società amministrataRa.co s.a.s. 5. I controricors i di Giova n ni Zibetti e di [OSCURATO:PERSONA] svolgono argomentazioni volte a evidenziare l’ inammissibilità dell e avverseimpugnazioni, di cui chiedono comunque il rigetto. 6. I n ordine logico, va esaminato priorita r i amente il ricorso incidentale, che pone una questione pregiudiziale di integrità del contraddittorioai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., potenzialmente assorbente rispetto al merito della controversia . La censura è infondata. La domanda giudiziale era diretta sin dall’origine nei soli confronti del soloGiovanni Zibetti, uno dei soci accomandatari. In siffatta ipotesi deve essere obbligatoriamente convenuta in r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio la sola società. Ciò che nella specie è accaduto, posto che la citazione è stata notificata alla s.a.s. in persona del curatore specialeall’uopo nominato. Vero è che, stando a quanto si evince dalla sentenza di appello, la citazione era stata notificata anche agli altri soci accomandatari, ma costoronon rivestono nel giudizio di revoca dell’altro amministratore la figura di litisconsorti necessari (cfr. Cass. n. 2983 del 1988; id. n.1900 del 1983) ; ne consegue che tale notifica deveessere interpretata quale mera litis denuntiatio:bene , quindi , ha giudicato la C orte territoriale quando ha affermato che l’intervento in giudizio degli altri accomandatari andava qualificato comeintervento volontario. 7. Il ricorso principale è fondato, n e i limiti del le considerazioniche seguono. 8. Il primo motivo è in ammissibile, per difetto di interesse, perché pone una astratta questione giuridica di violazione di norma di diritto, inidonea ad incidere sul provvedimento impugnato. Invero, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9615 del 2010; Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019) ha costantemente e condivisibilmente affermato che l'art. 50 - quater cod. proc. civ. prevede espressamente che le disposizioni di cui agli artt. 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161 c.p.c., comma 1, con la conseguenza che, a norma di tale ultima disposizione, opera il principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. Da tanto consegue che la Corte di appello, quand’anche avesse rilevato la nullità della sentenza d i primo g rado , doveva – come ha in ogni caso fatto - decidere nel merito la controversia , non trova n dosi nella specie in r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presenza d i una delle tassative ipotesi di rimessione degli atti al primo giudice , di cui al l'art. 354 c od . p roc . c iv . Quanto, poi, all’affermato “condizionamento” che i giudici di secondo grado potrebbero subire dalla lettura della sentenza di primo grado, va rilevato che la questione è posta in termini del tutto astratti e, come tale, è inapprezzabile in questa sede, in cui si discute di una sentenzadi appello che, ben lungi dal limitarsi ad un mero rinvi o al giudizio espresso dai primi giudici , ha puntualmente motiv ato il proprio convincimento. 9. Il secondo motivo è fondato. Il fatto storico - naturalistico dell’omessa comunicazione a i soci, da parte degli amministratori della Ra.co, dei bilanci (recte: rendiconti) relativi agli esercizi 2009 e 2010, è pacificamente stato dedotto in causa , dall’ originaria attrice e odierna ricorrente , tr a le condotte dell’amministratore di inadempimento dei propri doveri. Di tale allegazione dà espressamenteatto anche la sentenza impugnata a pag. 6, punto 10, secondo alinea. Sennonché, nel prosieguodella motivazione, la Corte territoriale omette completamente ogni valutazione a l riguardo. Invero, l’unica considerazione espressa dal giudice di secondo grado è inerente alla confutazione dell’altra e diversa doglianzainerente al preteso rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di consentire alla Pradell i di compulsare il contenuto delle scritture contabili della società. Nessun dubbio può aversi circa la perfetta autonomia delle due questioni. Altro è accusarel’ amministratore di impedire al socio richiedente di co ntrollare il contenuto del le scritturecontabili della società; altro è accusa r lo di aver ome ss o di redigere e comunicare per l’ approva zion e i bilanci (recte: rendiconti) della società. Si tratta del resto della violazione di due distinti diritti del socio accomandante , come tali previsti r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] espressamente dall’art.2320, comma 3, cod.civ., sì che la ritenuta insussistenza della prima viol a zione non può ritenersi implicitamente estesaalla seconda. Nessun dubbio può aversi nemmeno sulla c ircostanza che il fatto omessosia potenzialmente decisivo ai fini del decidere , so l che si consideri che, in astratto, l’omessa e ingi us tificata comunicazione del rendiconto per due esercizi sociali consecutivi è elemento rilevante ai fini della valutazione della correttezza dell’attività gestoria dell’accomandatario, che la Corte territoriale non poteva tralasciaredi considerare. Nessun dubbio può aversi , infine, sul l a circostanza che la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti , posto che di ciò dà atto,come detto, la stess a sentenza impugnata . Da tantoderiva che, nella specie , sussist e il vizio di omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018). 10. Il terzo motivo resta assorbito. 11. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. r.g. n. 15583/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorsoprincipale; c assa l a sentenza impugnata in r elazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione, che provvederà, altr