CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza del requisito della contestuale presenza di più persone è proposta per inammissibili ragioni in fatto involgenti la rivalutazione probatoria delle testirninianze, riproduttivi dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. punto 4a della sentenza) mentre generica è la censura in ordine alla contestualità della condotta ostruzionistica rispetto all'atto di ufficio ( v. punto 4a, ibidem); Rilevato che ai rilievi che precedono non fa velo la memoria difensiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] i(_/_ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] " oggi, 26 20n jhL