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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26217/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 049VTN7 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa il 9 gennaio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge, carenza della motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen., eccessività della pena, nonché un'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 049VTN7 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa il 9 gennaio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge, carenza della motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen., eccessività della pena, nonché un'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26217/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris