CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 42004/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/09/2019 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 07/12/2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale BERLINGIERI Cosimo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di guida senza patente perché revocata, falso e ricettazione di un veicolo Ape. 2. Ricorre per cassazione il BERLINGIERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo omessa motivazione sui motivi di appello concernenti la ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, la mancata applicazione degli artt. 62 n. 4 e 131-bis cod. pen., la ritenuta sussistenza di tutti i capi di imputaziOne ascritti, la rideterminazione della pena nei minimi edittali, la concessione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come emerge con chiarezza anche dall'esplicito richiamo al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello ha preso in considerazione unicamente i motivi di appello proposti con l'impugnazione principale, esclusivamente incentrata sull'imputazione di cui al capo A), ed in particolare volta a far dichiarare l'intervenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente e, per l'effetto, a far eliminare l'aumento di pena irrogato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in aggiunta alla pena base, applicata per il delitto di ricettazione del veicolo condotto dal BERLINGIERI al momento del controllo. In particolare, la Corte d'Appello ha disatteso la prospettazione difensiva, escludendo la depenalizzazione in presenza di recidiva nel biennio. Tale decisione - peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. ad es. Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882, secondo cui «la guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo») - non è stata impugnata con l'odierno ricorso, esclusivamente incentrato sulla mancata risposta alle censure formulate con i motivi aggiunti. È peraltro evidente che l'oggetto di tali censure risulta - salvo quanto subito si dirà in ordine al trattamento sanzionatorio - del tutto estraneo ai motivi sviluppati con l'appello principale: in quest'ultimo, infatti, non vi sono rilievi di sorta in ordine alla condanna per la ricettazione (motivo n. 1 dell'odierno ricorso) e alla mancata applicazione sia degli artt. 62 n.4 e 131-bis cod. pen. (motivo n. 2), sia dei benefici di legge (motivi n. 4 e 5). Il silenzio della Corte d'Appello sulle predette doglianze deve ritenersi perciò incensurabile, alla luce del principio - del tutto consolidato - secondo cui «i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari» (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666, che ha conseguentemente ritenuto inammissibili i motivi aggiunti di appello con cui era stata prospettata la sussistenza delle condizioni per ritenere l'imputato non punibile per errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47, cod. pen., dopo che, nell'originario atto di impugnazione, erano stati dedotti motivi concernenti l'elemento materiale del reato, ed era stata sollecitata, nelle conclusioni, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero, in subordine, e senza addurre argomentazioni pertinenti in proposito, "perché il fatto non costituisce reato"). 3. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche quanto ai rilievi formulati nell'odierno ricorso in punto di trattamento sanzionatorio (motivo n. 3). Al di là del fatto che la Corte d'Appello si è comunque espressa per la congruità della pena irrogata, con un percorso argomentativo da ritenersi immune da censure essendo stata applicata una pena inferiore al medio edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), assume rilievo assorbente il fatto che il tema era stato affrontato nel ricorso principale in termini inammissibili, in quanto limitati ad una mera richiesta ("rideterminare la pena inflitta al minimo di legge") non corredata da motivi. Anche per tale aspetto, pertanto, la mancata considerazione dei motivi aggiunti, da parte della Corte territoriale, deve ritenersi immune da censure (cfr. sul punto Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 secondo cui «l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi»). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e és