CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28460/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18027/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, ROMA n.813/2023 depositata i l 17/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Ciampino ha emesso un avviso di accertamento IMU nei confronti del contribuente, contestando un pagamento parziale dell’impostaper l’anno 2015. 2. Il contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo che l’immobile era da considerarsi abitazione principale in quanto, fin dal 2011, aveva acquistato un’unità immobiliare contigua a quella già in suo possesso, unendole di fatto e vivendoci stabilmente con il proprio nucleo familiare. 3. Il Comune ha ritenuto invece che l’agevolazione non fosse applicabile poiché la fusione catastale ufficiale delle due unità era avvenuta solo nel 2018, quindi dopo l’anno d’imposta contestato. 4. In primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha accolto il ricorso con la sentenza n. 17702/2019, depositata in data 07/11/2019, affermando che le due unità erano comunque già ascrivibili come un unico immobile e che il contribuente aveva fornito prove sufficienti della dimora e della residenza. 5. Il Comune ha impugnato la sentenza, e la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha respinto l’appello, confermando che il contribuente, con la documentazione presentata (atto di compravendita, SCIA, certificazioni di residenza e stato di famiglia), aveva dimostrato l’utilizzo unitario dell’immobile già a partire dal 2011, rendendo legittimo il riconoscimento dell’agevolazione IMU. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 7. L’intimato non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge. n. 201/2011, in vigore ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. I l Comune di Ciampino sostiene che la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio sia illegittima perché ha erroneamente riconosciuto l'agevolazione IMU per "abitazione principale" a due cespiti immobiliari contigui di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA], che risultavano ancora separatamente iscritti al Catasto per l'anno d'imposta 2015. 2. Questa Corte si è già pronunciata sul tema, affermando in fattispecie in cui si poneva il medesimo problema, che “in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale” (Cass. 02/08/2024, n. 21914). 3. La CTR ha indi errato nel ritenere che la situazione di fatto di unificazione degli immobili fosse rilevante ai fini dell’esonero dal pagamento della imposta immobiliare. Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa. 4. Il motivo va conseguentemente accolto. 5. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con rigetto del ricorso originario 6. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuent