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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 38187/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PM595) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 22/01/2021 che non aveva accolto la domanda di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 349 cod. pen. e 274, lett. c), cod. proc. pen.

Il sequestro, mai revocato, dell'immobile nel quale il Matic era andato a vivere - afferma - comporta un vincolo di indisponibilità del bene che permane anche durante il suo utilizzo, non rilevando l'ultimazione dei lavori. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e comunque il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Lo stato di detenzione per altra causa, sostiene, non è sufficiente a escludere la attualità del pericolo di recidiva. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il Matic è persona sottoposta a indagini per il reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen., per aver violato i sigilli apposti ad un manufatto da lui abusivamente realizzo e del quale era stato costituito custode; il fatto è contestato come commesso il 12/09/2020; 3.2.il Tribunale, pur confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha rigettato l'appello del PM sul rilievo che: a) il Matic aveva ormai concluso i lavori; b) verosimilmente aveva preso possesso dell'immobile abitandolo; c) la applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere per altra causa esclude il pericolo di reiterazione del reato; 3.3.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (ricordato anche dal PM ricorrente), il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; ne consegue che lo stato di flagranza per tale reato, può essere ritenuto sussistente con riferimento, non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l'indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso.

Di conseguenza, compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizza una condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente vincolo sulla "res" (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Rv. 266139 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 05/07/2007; Sez. 3, n. 37398 del 07/07/2004, Rv. 230043 - 01), 3.4.11 fatto che la persona sottoposta alle indagini abbia ultimato "la baracca" e vi abbia preso possesso non costituisce un post-factum non punibile ma perpetua la condotta illecita rendendo persistente e attuale la violazione dei sigilli mai rimossi dall'autorità giudiziaria e l'offesa al bene protetto; peraltro, la circostanza che il Matic sia stato successivamente arrestato (ancorché per altro reato) costituisce proprio il presupposto di fatto della possibile reiterazione del reato che il Tribunale contraddittoriamente ritiene non più possibile; 3.5.sotto altro profilo, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 1, n. 3762 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278498 - 01; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Rv. 270535 - 01; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Rv. 258066 - 01); 3.6.è stato precisato che lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative, essendo peraltro onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Rv. 265070 - 01; Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, Rv. 258176 - 01; Sez. 4, n. 45408 del 17/11/2010, Rv. 249235 - 01); 3.7.nel caso di specie, però, il Matic si trovava ristretto in carcere in virtù di un titolo custodiale cautelare per altro reato la cui natura provvisoria non esclude affatto la possibilità della sua revoca o modifica; del resto, quanto alla attualità del pericolo di recidiva, è lo stesso tribunale a dare (contraddittoriamente) atto che la baracca abusiva costituiva l'abitazione dell'indagato, nella quale egli avrebbe potuto fare ritorno una volta rimesso in libertà con elevata probabilità di reiterazione del reato; 3.8.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PM595) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 22/01/2021 che non aveva accolto la domanda di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 349 cod. pen. e 274, lett. c), cod. proc. pen. Il sequestro, mai revocato, dell'immobile nel quale il Matic era andato a vivere - afferma - comporta un vincolo di indisponibilità del bene che permane anche durante il suo utilizzo, non rilevando l'ultimazione dei lavori. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e comunque il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Lo stato di detenzione per altra causa, sostiene, non è sufficiente a escludere la attualità del pericolo di recidiva. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il Matic è persona sottoposta a indagini per il reato di cui all'art. 349, cpv., cod. pen., per aver violato i sigilli apposti ad un manufatto da lui abusivamente realizzo e del quale era stato costituito custode; il fatto è contestato come commesso il 12/09/2020; 3.2.il Tribunale, pur confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha rigettato l'appello del PM sul rilievo che: a) il Matic aveva ormai concluso i lavori; b) verosimilmente aveva preso possesso dell'immobile abitandolo; c) la applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere per altra causa esclude il pericolo di reiterazione del reato; 3.3.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (ricordato anche dal PM ricorrente), il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; ne consegue che lo stato di flagranza per tale reato, può essere ritenuto sussistente con riferimento, non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l'indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso. Di conseguenza, compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizza una condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione del persistente vincolo sulla "res" (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Rv. 266139 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 05/07/2007; Sez. 3, n. 37398 del 07/07/2004, Rv. 230043 - 01), 3.4.11 fatto che la persona sottoposta alle indagini abbia ultimato "la baracca" e vi abbia preso possesso non costituisce un post-factum non punibile ma perpetua la condotta illecita rendendo persistente e attuale la violazione dei sigilli mai rimossi dall'autorità giudiziaria e l'offesa al bene protetto; peraltro, la circostanza che il Matic sia stato successivamente arrestato (ancorché per altro reato) costituisce proprio il presupposto di fatto della possibile reiterazione del reato che il Tribunale contraddittoriamente ritiene non più possibile; 3.5.sotto altro profilo, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 1, n. 3762 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278498 - 01; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Rv. 270535 - 01; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Rv. 258066 - 01); 3.6.è stato precisato che lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative, essendo peraltro onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Rv. 265070 - 01; Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, Rv. 258176 - 01; Sez. 4, n. 45408 del 17/11/2010, Rv. 249235 - 01); 3.7.nel caso di specie, però, il Matic si trovava ristretto in carcere in virtù di un titolo custodiale cautelare per altro reato la cui natura provvisoria non esclude affatto la possibilità della sua revoca o modifica; del resto, quanto alla attualità del pericolo di recidiva, è lo stesso tribunale a dare (contraddittoriamente) atto che la baracca abusiva costituiva l'abitazione dell'indagato, nella quale egli avrebbe potuto fare ritorno una volta rimesso in libertà con elevata probabilità di reiterazione del reato; 3.8.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7,
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