CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30690/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio mo- tivazionale in relazione alla confermata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90. Secondo il difensore ricorrente la Corte territoriale, ancora una volta, com'era accaduto già nella precedente sentenza annullata dal giudice di legittimità, non darebbe conto adeguatamente degli elementi di prova da cui ha desunto che il quantitativo di stupefacente importato fosse cocaina. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 4/4/2023 è stata depositata memoria difensiva con motivi nuovi, con cui si contesta la delibazione di inammissibilità che ha portato all'assegnazione del ricorso alla settima sezione, richiamandosi la sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019 e ribadendosi che la sentenza impugnata difetterebbe ancora delle "ragioni fondanti l'identificazione dello stupefacente con la cocaina", la cui assenza aveva giustificato il precedente annullamento. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato conto, infatti, a pag. 4 della sen- tenza impugnata, di come dalle conversazioni intercettate si evinca senza possibi- lità di dubbio, soprattutto in ragione del riferimento al prezzo, che si trattava di cocaina. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità N. 30690/2022 R.G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo- P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2