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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21149/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e la mancata considerazione del valore modesto della merce sottratta ai fini della concessione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la attenuante di conio pretorio, pur riconoscendo la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, oltre alle attenuanti generiche, in considerazione delle modalità violente della condotta che hanno indotto ad escluderne la lieve offensività); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsiglier [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e la mancata considerazione del valore modesto della merce sottratta ai fini della concessione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la attenuante di conio pretorio, pur riconoscendo la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, oltre alle attenuanti generiche, in considerazione delle modalità violente della condotta che hanno indotto ad escluderne la lieve offensività); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsiglier [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21149/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris