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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39638/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natou MADDALONI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penale responsabilità pronunciato, nei suoi confronti, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 novembre 2023 in ordine ai reati di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n.14/2017, convertito nella

I. 48/2012, come modificato dall'art. 21-ter del d.l. n.113/2018 convertito nella

I. 132/2028; [OSCURATO:PERSONA], che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato come l'imputata, già sanzionata per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, sia stata vista direttamente dal personale delle forze dell'ordine mentre si recava all'interno del cimitero di Maddaloni; Rilevato, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale (sentenza Corte costituzionale n.47/2024); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle sole spese processuali, dovendosi escludere la sua colpa nella presentazione del ricorso in considerazione del fatto che, per un fatto analogo a quello oggetto del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dalla stessa Corte di appello di Napoli che aveva ritenuto illegittimo il medesimo provvedimento questorile per motivazione non conforme alla norma, ragione per la quale lo aveva disapplicato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natou MADDALONI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penale responsabilità pronunciato, nei suoi confronti, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 novembre 2023 in ordine ai reati di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n.14/2017, convertito nella I. 48/2012, come modificato dall'art. 21-ter del d.l. n.113/2018 convertito nella I. 132/2028; [OSCURATO:PERSONA], che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato come l'imputata, già sanzionata per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, sia stata vista direttamente dal personale delle forze dell'ordine mentre si recava all'interno del cimitero di Maddaloni; Rilevato, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale (sentenza Corte costituzionale n.47/2024); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle sole spese processuali, dovendosi escludere la sua colpa nella presentazione del ricorso in considerazione del fatto che, per un fatto analogo a quello oggetto del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dalla stessa Corte di appello di Napoli che aveva ritenuto illegittimo il medesimo provvedimento questorile per motivazione non conforme alla norma, ragione per la quale lo aveva disapplicato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 novembr
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