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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18970/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al dolo dell'evasione contestata sia in punto alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp il tutto all'esito di un puntuale esame delle deduzioni difensive su tali temi, così da rendere la relativa valutazione estranea a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / etto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al dolo dell'evasione contestata sia in punto alla non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp il tutto all'esito di un puntuale esame delle deduzioni difensive su tali temi, così da rendere la relativa valutazione estranea a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 18970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris