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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:T:2024:647
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0446_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024 –

CRE/ACER

(causa T‑446/21) ( 1 ) «Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione da parte dell’ACER della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi – Determinazione del livello di tolleranza per i legittimi flussi di ricircolo – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943»

1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni della parte ricorrente – Parte ricorrente che ha rinunciato a uno dei capi delle sue conclusioni – Non luogo a statuire sul capo delle conclusioni analogo dedotto dall’interveniente (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 2) (v. punti 24‑26)

2. Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Presa in considerazione delle contromisure realizzate sugli elementi di rete interni con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943, considerando 2 e 35 e artt. 1, a), 2, punto 3, e 16, § 4, § 8, comma 1, b), e § 13; regolamenti della Commissione 2015/1222, considerando 2 e 12 e artt. 2, punto 2, 9, § 11, e 74, §§ 2 e 4, b), e 2017/1485, art. 76, § 1, b), iii) e v)] (v. punti 57‑130)

3. Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Presa in considerazione prioritaria dei flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943, considerando 27 e art. 16, §§ 8 e 13) (v. punti 139‑154, 164)

4. Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Esclusione dei costi generati dai flussi di ricircolo che non oltrepassano un certo livello di tolleranza – Determinazione da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) di un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Inammissibilità – Eccezione – Competenza implicita dell’ACER a determinare un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Presupposti – Presupposti non soddisfatti [Art. 4, § 3, TUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 6, § 10, comma 2, a), § 11 e § 12, e 2019/943, considerando 34 e art. 16, § 13; regolamento della Commissione 2015/1222, artt. 9, § 11, e 74, § 6, a)] (v. punti 184‑249, 253‑259, 266‑279)

5. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte del giudice dell’Unione – Presupposti (Art. 264, comma 2, TFUE) (v. punti 286‑291) Dispositivo 1) La decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 28 maggio 2021, emessa nell’ambito del procedimento A-001‑2021 (versione consolidata), è annullata nella misura in cui conferma la decisione n. 30/2020 dell’ACER, del 30 novembre 2020, sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica della regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia per il calcolo della capacità denominata «CORE», relativa alla metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi, e respinge il ricorso della ricorrente in detto procedimento. 2) L’ACER si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commission de régulation de l’énergie (CRE). 3) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 368 del 13.9.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0446_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024 – CRE/ACER (causa T‑446/21) ( 1 ) «Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione da parte dell’ACER della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi – Determinazione del livello di tolleranza per i legittimi flussi di ricircolo – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943» 1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni della parte ricorrente – Parte ricorrente che ha rinunciato a uno dei capi delle sue conclusioni – Non luogo a statuire sul capo delle conclusioni analogo dedotto dall’interveniente (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 2) (v. punti 24‑26) 2. Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Presa in considerazione delle contromisure realizzate sugli elementi di rete interni con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943, considerando 2 e 35 e artt. 1, a), 2, punto 3, e 16, § 4, § 8, comma 1, b), e § 13; regolamenti della Commissione 2015/1222, considerando 2 e 12 e artt. 2, punto 2, 9, § 11, e 74, §§ 2 e 4, b), e 2017/1485, art. 76, § 1, b), iii) e v)] (v. punti 57‑130) 3. Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Presa in considerazione prioritaria dei flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943, considerando 27 e art. 16, §§ 8 e 13) (v. punti 139‑154, 164) 4. Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Esclusione dei costi generati dai flussi di ricircolo che non oltrepassano un certo livello di tolleranza – Determinazione da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) di un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Inammissibilità – Eccezione – Competenza implicita dell’ACER a determinare un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Presupposti – Presupposti non soddisfatti [Art. 4, § 3, TUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 6, § 10, comma 2, a), § 11 e § 12, e 2019/943, considerando 34 e art. 16, § 13; regolamento della Commissione 2015/1222, artt. 9, § 11, e 74, § 6, a)] (v. punti 184‑249, 253‑259, 266‑279) 5. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte del giudice dell’Unione – Presupposti (Art. 264, comma 2, TFUE) (v. punti 286‑291) Dispositivo 1) La decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 28 maggio 2021, emessa nell’ambito del procedimento A-001‑2021 (versione consolidata), è annullata nella misura in cui conferma la decisione n. 30/2020 dell’ACER, del 30 novembre 2020, sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica della regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia per il calcolo della capacità denominata «CORE», relativa alla metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi, e respinge il ricorso della ricorrente in detto procedimento. 2) L’ACER si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commission de régulation de l’énergie (CRE). 3) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 368 del 13.9.2021 .
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