CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F01X
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Edili artigiane Industriali e Affini
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Edili artigiane Industriali e Affini
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: —
Parti datoriali: OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO; CONFIMPRENDITORI
Parti sindacali: UNSI
Decorrenza: 2024-10-01
Scadenza: 2027-09-30
Stipula: 2024-09-06
Stato: Acquisito
Identificativo: 20466
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=195303
--- Testo contratto ---
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente C.C.N.L. vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane,
considerate tali in base alla legge 8.8.85, n. 443, delle piccole imprese industriali, delle società
cooperative e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nel
settore delle costruzioni edili ed attività affini e, in particolare, nelle seguenti attività:
1) costruzioni edili e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato nonché le opere
necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di
fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il
carico, lo scarico di cantieri e di opere provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali;
2) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e
simili;
3) decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali,
linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di
tappezzerie;
4) pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum,
legno, pietre naturali;
5) preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzali di asfalto, bitume, feltri, cartoni,
ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
6) posa in opera di attrezzature varie di servizio;
7) lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici
8) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici,
sgombero della neve dai tetti;
9) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti
di depurazione ecc.;
10) pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile,
industriale o irriguo;
11) costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
12) costruzione o installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato,
ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
13) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero
della neve e altri materiali;
14) costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
15) messa in opera di pali, tralicci e simili;
pag.3
16) costruzione di linee elettriche e telefoniche;
17) scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
18) realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
19) costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
20) movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche,
preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
21) esecuzione di segnaletica stradale orizzontale; posa in opera di segnaletica;
22) demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o
sostanze riconosciute nocive;
23) demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui
rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
24) progettazione lavori di opere edili;
25) manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni
mobili e immobili di opere tutelate. Owero, costruzione, manutenzione e restauro di:
a) fabbricati ad uso abitazioni;
b) fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
c) opere monumentali;
26) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
NOTA A VERBALE
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che
esegue lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le
attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di
impianti, o quando le stesse attività siano regolamentate da contratti artigiani di altre categorie.
Il presente contratto non si applica al personale awiato obbligatoriamente tramite le
Capitanerie di porto.
Il presente Ccnl può essere validamente e con efficacia applicato solo dalle aziende che siano
in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co. con l'iscrizione ed il versamento della
contribuzione all'Ente Bilaterale Eforma Italia e con il versamento al Fondo Salus Ente di
Assistenza Sanitaria Integrativa al fine di garantire ai lavoratori la totalità delle
controprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrattualmente previsti, in aderenza ai
contenuti del Ccnl di cui trattasi.
pag.4
PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI, SULLA POLITICA INDUSTRIALE E
SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE
Le Parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema
di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri
stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel
presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non
negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni
nazionali stipulanti.
A) SISTEMA DI CONCERTAZIONE
Il sistema di concertazione tra le Parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le Parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche
della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali,
nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le Parti convengono sulla
costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di elevazione delle dinamiche del settore, le
cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò
non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma
entro marzo e settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente
CCNL.
pag.5
LIVELLO NAZIONALE
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti
indirizzi generali del settore:
• politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e
di finanziamento privata delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
• politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione
e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno
della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
• politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e
alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione
della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
• struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e alla evasione contributiva;
• sicurezza e prevenzione degli infortuni;
• formazione professionale, azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e
territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.
LIVELLO REGIONALE
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli
artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei
prowedimenti legislativi riguardanti il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione,
nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese
artigiane ed indirizzato al sostegno e allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento
alla crescita delle strutture consortili del settore edile e affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della
formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in
considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per
sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per
le imprese artigiane.
LIVELLO TERRITORIALE
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle
sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
• mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e
private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato e
alle piccole imprese;
pag.6
• mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di
sostegno al reddito, ai livelli di mobilità, attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della
prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta alla evasione contributiva,
realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.
B) SISTEMA DI INFORMAZIONE
Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle
imprese e dei Lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle
Associazioni territoriali su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i consorzi
artigiani con un fatturato annuo di oltre 15 milioni di euro, aggiudicatari di opere di significativa
rilevanza a livello territoriale, al fine di una valutazione congiunta, alle rappresentanze
sindacali territoriali, forniranno informazioni su:
- situazione e previsioni produttive e occupazionali dei Consorzi;
- struttura e andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Nel caso di richiesta o comportamenti il contrasto con la presente disciplina, la questione è
automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali
si incontreranno, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti, per l'esame e la definizione
della controversia interpretativa.
Le Parti si impegnano ad intensificare la loro azione perché da parte degli enti competenti si
impedisca l'uso del lavoro nero e l'evasione contributiva, fenomeni che, oltre ai gravi danni
sociali, producono concorrenza sleale e aggiungono difficoltà alle imprese rispettose delle
norme.
C) SISTEMA CONTRATTUALE
LIVELLO NAZIONALE
Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e
definirne il contratto collettivo.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti:
- le relazioni sindacali di settore
pag. 7
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale
- il sistema di classificazione
- la retribuzione
- l'orario di lavoro
- le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza e igiene
- le azioni positive per le pari opportunità
- gli Enti paritetici
- la costituzione di eventuali Fondi di categoria
- altre materie tipiche del CCNL
LIVELLO REGIONALE
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle Organizzazioni regionali di
categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il C.C.N.L. alle realtà regionali del settore e
definire l'elemento economico di 2° livello che tenga conto della situazione del sistema
artigiano regionale, rilevato attraverso alcuni indicatori convenuti tra le Parti.
In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore e
da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere
affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando
la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali, il tutto entro le
previsioni di cui all'art. 24, legge n. 196/97.
Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione della normativa su
indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle Parti territoriali, siano
demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti
determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.
PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato
ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale
contesto il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le Parti a
ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità
contrattuale rispetto alla scadenza del precedente contratto.
pag �
LIVELLO NAZIONALE
Ciascuna delle Parti può inviare la disdetta del C.C.N.L non oltre i 6 mesi prima della data di
scadenza; il C.C.N.L. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista.
La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima
della scadenza prevista.
Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di
fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro
di illustrazione della piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un
accordo sostitutivo del precedente.
Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le Parti
hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento
delle Confederazioni nazionali.
Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le Parti convengono che si
richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle Parti é abilitata ad
avanzare tale richiesta. Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del
Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio le Parti si ritengono libere da ogni vincolo
procedurale.
Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle Organizzazioni
sindacali oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento
salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione
dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si
determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da
parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevedrà un
riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, net
caso si determini un periodo di carenza.
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC)
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CC NL, ai
lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme
ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai
minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% della inflazione
programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto la IVC cessa di essere
erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
LIVELLO REGIONALE
La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure.
La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data
di decorrenza.
Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di
fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro
di illustrazione della piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un
accordo. Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero
richiedere l'intervento delle Categorie nazionali.
Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le Parti convengono che si
richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle Parti è
abilitata ad avanzare tale richiesta.
Trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che
l'intervento abbia avuto inizio, le Parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle Organizzazioni
sindacali oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento
salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un
periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da
parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un
riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel
caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma,
non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un
pag.�
incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai C.C.N.L. a titolo di acconto
sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
A livello regionale, le Parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore
delle costruzioni nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per
l'artigianato, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema
artigiano.
PROTOCOLLO SUL SISTEMA DELLE CASSE EDILI
Il sistema della Edil Cassa Nazionale (E.C.N.) è l'unico strumento di riferimento per la piena
attuazione dell'autonomia contrattuale dei settori e delle imprese di cui alla sfera di
applicazione.
DISCIPLINA GENERALE DEL PRESENTE CCNL
Le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 37, legge n, 109, 11.2.94, sull'obbligo che i
diversi Organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi
reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i
lavoratori hanno maturato presso gli Enti nei quali sono stati iscritti, concordano di darne piena
e immediata attuazione.
A tal fine le Parti confermano la necessità di giungere alla definizione di un Protocollo d'intesa
tra i soggetti costituenti i diversi sistemi di Casse Edili per awiare la razionalizzazione delle
procedure al fine di favorire l'effettivo reciproco riconoscimento tra i sistemi stessi.
In proposito, le Parti concordano che i principi e il dettato dell'art. 37, legge n. 109/94, hanno
valore interpretativo e non innovativo e in tal senso vanno applicati e contrattualmente attuati.
STRUMENTI DI DIFESA DELL'OCCUPAZIONE IN CASO DI DIFFICOLTA'
AZIENDALI DI CRISI DEL MERCATO
Fermo restando l'utilizzo, in rapporto alle specifiche esigenze aziendali, degli strumenti di legge
vigenti, in via sperimentale, per la vigenza del presente contratto nazionale, le Parti convengono
che a fronte di casi di:
• temporanea difficoltà di mercato;
• crisi;
• ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale, che determinino esuberi
occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile,
le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro in modo particolare nelle
Regioni del Mezzogiorno.
A tal fine, nell'ambito di accordi da stipularsi in sede di Ufficio Regionale del Lavoro e
Massima Occupazione, le Parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche ed
organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare:
- i permessi individuali, le ore di riduzione di orari e i periodi di aspettativa;
- i residui individuali delle giornate di ferie;
- la fruizione delle festività cadenti di sabato o domenica;
- la fruizione delle festività del 2 giugno e del 4 novembre per le quali, nelle occasioni previste
dal presente articolo, verranno corrisposte 2 giornate di riposo retribuito in sostituzione del
trattamento economico previsto;
- contratti a tempo parziale
Parte I - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Art. 1 - Assunzione
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve
specificare:
1) La data di assunzione
2) La categoria cui il lavoratore viene assegnata e le mansioni cui deve attendere
3) La durata dell'eventuale periodo di prova
4) La prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato
5) Il trattamento economico iniziale
6) Il contratto di lavoro applicato
7) La sede di lavoro
pag.12
Art. 2 - Documenti
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
- la carta d'identità o altro documento equipollente;
- i documenti atti a comprovare il diritto all'assegno per il nucleo familiare;
- il codice fiscale.
Nel caso in cui l'operaio ne sia sprovvisto, l'impresa provvederà a far munire l'operaio dei
documenti di cui trattasi.
E' facoltà dell'impresa richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli
effetti del suo diritto agli assegni familiari.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa,
questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti
i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 3 - Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione L'assunzione al lavoro di ogni
operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 25 giorni di effettivo lavoro per
operai di 4° livello, 20 giorni di effettivo lavoro per operai specializzati, 15 giorni di effettivo
lavoro per operai qualificati e 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai. Durante tale periodo è
ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né
diritto ad indennità.
L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e
di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con
un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso,
da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad
indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria
di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
pag. 13
Sono esenti dal periodo di prova di cui sopra gli operai che abbiano già prestato servizio presso
La stessa impresa con Le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di
Lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni
IL periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio
confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e L'operaio sarà ammesso a continuare detto periodo
qualora La malattia non abbia durata superiore a quella del periodo di prova.
Art. 4 - Mutamento di mansioni
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per Le quali è stabilita una
retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta La
retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre 2 mesi consecutivi di effettiva
prestazione, L'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che
La temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto Luogo per sostituzione di
Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi due mesi, su richiesta del Lavoratore, L'impresa è tenuta a comunicare per iscritto La
categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Nell'ipotesi che L'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato acquisito La
qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente La
qualifica superiore quando La permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un
periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul Libretto di
Lavoro o sulla scheda professionale con L'indicazione della decorrenza
Art. 5 - Mansioni promiscue
L'operaio che sia adibito con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche
sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando
Le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente,
sul complesso dell'attività da lui svolta.
Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del Lavoratore, L'impresa è tenuta a comunicare per iscritto
La categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso. Tutti i passaggi definitivi di
categoria devono risultare da regolari registrazioni sul Libretto di Lavoro o sulla scheda
professionale con L'indicazione della decorrenza.
pag.14
Art. 6 - Orario di lavoro
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario
normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni
caso, di 13 ore giornaliere, in base all'art 7 del D. Lgs. 66/03.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del
presente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a
norma dell'art 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media
annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro
straordinario di cui all'art. 23 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza
delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni
l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è
dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell'art. 26.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro
del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il
periodo di lavoro.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni, ne darà comunicazione preventiva
alla Rappresentanza Sindacale unitaria, di cui all'art 94, ai fini di eventuali verifiche in ordine
alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con
l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste
dall'art. 23 del CCNL.
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari
periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le
stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15
marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 23 del presente
contratto.
pag1
B) Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato. Per gli operai discontinui di cui all'Allegato A, i permessi individuali di
cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio
indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 4) dell'art. 26 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente
dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8
effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 4) dell'art.
21.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione
o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno
o festivo:
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art 25;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata sulle indennità per lavori
speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella
determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato
tenuto dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 21.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preawiso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun
anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, comma 1, non vengano in tutto o
in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa
mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al comma 6.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al
comma 5, punto B) del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della
legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi come modificato dal D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 792, salva la
conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a
concorrenza in caso di prowedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in
sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi
individuali.
Art. 7 -Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella
approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi prowedimenti aggiuntivi e modificativi,
salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le
norme dell'art. 6.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai
addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel
cantiere., nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche
o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono
retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella allegato A del presente
contratto ad eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti per i quali valgono i minimi di paga
base
oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella;
- custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino
o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali
valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. C) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una
maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, per ogni ora
di servizio prestato tra le ore 22 e le 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro
ordinario notturno prevista dall'art. 24.
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 6.
pag.17
A
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando
venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va
corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un
compenso forfetario di€ 20,00 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia,
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a
quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano
nell'ambito di applicazione del presente articolo.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti si danno atto che le attività previste dalla normativa vigente sull'orario di lavoro,
possono riguardare ancore lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Art. 8 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
Qualora lo richiedano esigenze connesse ad opere di pubblica utilità, fluttuazioni di mercato
e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei
lavori, tra l'impresa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di
organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne
determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla
settimana e su più turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti:
quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo
scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne
L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la
quale, a sua volta, informerà le Organizzazioni sindacali territoriali.
Art. 9 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24
ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese
ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano
chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in
altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui
pag.18
al punto 3) dell'art. 26, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la
percentuale di cui all'art. 23, punto 5).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale
giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore
prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003 e successive
modificazioni, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni
continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo
settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze
sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I
giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.
Art. 1 O -Soste di lavoro
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non
si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30
minuti nella giornata: qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha
diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Art. 11 - Sospensione e riduzione di orario
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito
l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli
operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi
della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni
competenti. Inoltre, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella
settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell'orario.
Nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche, le
imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a
norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio, sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del
cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve
comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di
integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
pagN
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale
dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui
trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.
Art. 12 - Recuperi
E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla
volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalla
interruzione dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno
e debbono effettuarsi entro i 1 O giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è
awenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a
regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per
cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale
giornaliero di 1 O ore.
Art. 13- Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente Contratto sono applicati, senza
distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria {comprensivi dell'indennità di caropane per i
lavori pesanti) di cui alla tabella allegata A che forma parte integrante del presente articolo.
In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti artt. 6 e 8 resta convenuto che il
valore orario dell'indennità di cui all'allegata tabella, è ragguagliato:
• ex contingenza
A) per gli operai di produzione: a 1 /173 della contingenza mensile;
B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia; a 1/216 della
contingenza mensile;
C) per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base di cui alla lett. a) della tabella
allegata A) del presente contratto, il valore orario della indennità di contingenza è ragguagliato:
a 1 /173 della contingenza mensile;
D) per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino
o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili: a 1/260 della
contingenza mensile.
pagi
Art. 14- Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno
concordare, con decorrenza non anteriore all'1.7.25, per la circoscrizione di propria
competenza l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi
in vigore al 1 ° gennaio 2025 secondo criteri e modalità di cui all'art. 42.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio
variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati
conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza
sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto.
L'elemento variabile della retribuzione andrà a sostituire, dal 1 ° luglio 2025, l'elemento
economico territoriale (EET) il quale, verrà conglobato, sempre a decorrere dal 1 ° luglio 2025,
nell'indennità territoriale di settore.
Art. 15 - Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti
norme.
Le tariffe di Cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei
lavoranti a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non
inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non
inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo
collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse
all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione
nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere e disposizione della squadra;
d} unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
Le tariffe di cottimo cosi determinate fra le parti direttamente interessate, non divengono
definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si
intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto
periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per
iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate
soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori o in ragione degli
stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non
dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come cottimista, non
riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua
capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dalla impresa agli operai che
vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle
ore lavorate nella esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo
il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al comma 2 e
all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione
maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al
mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di
lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a
cottimo sono quelle previste dagli artt. 33 e 38 del presente CCNL.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in
conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo
produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri
operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro
ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di
cottimo del 5% di cui sopra.
Art.16- Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
E' vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera
intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. E' altresì vietato il ricorso a
prestazioni di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i
lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro
pag.22 i
subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione
nelle prestazioni di lavoro.
Art.17- Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature
necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.
b)All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine
ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera
complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
c) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di
applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni
edili e affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei
confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento
economico e normativo previsto dal presente C.C.N.L. e negli accordi locali di cui all'art. 42
dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla Edil Cassa Nazionale (E.C.N.)
competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate la
denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione
dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui ai commi
precedenti, redatta secondo il facsimile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di
previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti. L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta, altresì, a
comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la
denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere
appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che
verranno occupati nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa
medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta
secondo tac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. La comunicazione ai
sindacati competenti per la circoscrizione territoriale per il tramite della Organizzazione
territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere
effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in
appalto o subappalto.
d) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante
è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi
per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di
applicazione del C.C.N.L. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni
appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico
e normativo specificato al comma 1, lett. b).
e) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o
subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), devono, a pena di scadenza, essere proposti entro
6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni
oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di
cui all'art. 36 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei
confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa
appaltatrice o subappaltatrice.
f) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che
esercita l'attività di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche,
per l'affidamento di appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.
g) E' compito del rappresentante sindacale, d'intervenire nei confronti dell'impresa per il pieno
rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
CHIARIMENTO A VERBALE
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono C.C.N.L.
diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.
Art. 18-Commissione Paritetica Tecnica per la certificazione di cui al D. Lgs. n. 276/03
Le parti nazionali provvedono, entro il 31.12.2024, a costituire una Commissione Paritetica
Tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli
enti bilaterali di settore ai fini dell'affidamento dei compiti di certificazione dell'appalto
genuino, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 10.9.03.
Art. 19 - Ferie
La durata annua delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario
normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3),
art. 21.
All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate
in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di
anzianità maturata presso l'impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo,
contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali
stipulati a norma dell'art. 43 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo
pag. 24 fl
Jl
f
feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie
devono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art
22.
Le suddette norme contenute nell'art 22 sono compatibili con l'art. 1 O, DL n. 66/03, in quanto
non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni
- malattia la cui prognosi sia superiore a 1 O giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento
della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali.
Art. 20 - Gratifica natalizia
Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa a un compenso
la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore
ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso
l'impresa.
Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le norme dell'art. 22.
Art. 21 - Festività
Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le festività nazionali del 25 aprile, del l0 maggio e del 2 giugno;
4) le seguenti infrasettimanali:
- 1° gennaio {Capodanno)
- 6 gennaio {Epifania)
pag.25
li<
- lunedì successivo alla Pasqua
- 2 giugno (Anniversario della Repubblica)
- 15 agosto (Assunzione)
- 1° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 dicembre (S. Natale)
- 26 dicembre (S. Stefano)
- ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere e in alternativa ove ha sede
l'impresa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al
precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
Per le festività di cui ai punti 3) e 4), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa
all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto
4, art. 26.
Il trattamento economico per le festività di cui ai punti 3) e 4) è dovuto anche nel caso in cui tali
festività coincidano con il sabato o la domenica.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato
l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore in attuazione dell'art. 8, il trattamento economico
per le festività è pari a 9,6 ore.
A norma della legge il trattamento economico per le festività di cui ai punti 3) e 4) deve essere
corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del
lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre 2
settimane.
Per la festività soppressa del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa un
trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui
al punto 4), art. 26, per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.
Art. 22 -Accantonamento presso la Edil Cassa Nazionale (E.C.N.)
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art 19) e per la gratifica natalizia (art.
20) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4), art. 26, per tutte le ore di lavoro
normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico
per le festività di cui ai punti 3 e 4) dell'art 21.
pag.26
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle
imprese presso la Edil Cassa Nazionale (E.C.N.) secondo quanto stabilito localmente dallo
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio
convenzionale individuato nell'allegato D) al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione
o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno
o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 25;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata sulle indennità per lavori
speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella
determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato
tenuto conto, come già nei precedenti C.C.N.L. in relazione alle caratteristiche dell'industria
edile, della incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 21.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per
il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche
professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con
decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 28,
penultimo somma, ad accantonare presso la Edil Cassa Nazionale (E.C.N.) la percentuale
nella misura del 18,50% lordo (allegato D).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è
tenuta ad accantonare presso la Edil Cassa Nazionale (E.C.N.) la differenza fra l'importo della
percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto
assicuratore (allegato D).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia
assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento
alla Edil Cassa Nazionale (E.C.N.) di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che
potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
In sede nazionale saranno stabilite diverse modalità di versamento del contributo e di
corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base
dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla
base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano
totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Edil Cassa Nazionale (E.C.N.)
agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali
stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Edil Cassa Nazionale (E.C.N.) è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie
soltanto a seguito del versamento da parte dell'impresa. alla Edil Cassa Nazionale (E.C.N.)
stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è
tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Edil Cassa
Nazionale (E.C.N.) in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si
intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione
dei trattamenti economici di cui agli artt. 19 e 20, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi
di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della CIG, in caso di sospensione
di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Art. 23 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, è considerato lavoro
straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto. Fermo
restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario
diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli art. 8 e 1 O, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23
n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di
necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
pagi
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la
giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alle RSU indicazioni sul
lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 21, escluso il lavoro
domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
TIPOLOGIA PERCENTUALE
1 Lavoro straordinario diurno 35%
2 Lavoro festivo 45%
3 Lavoro festivo straordinario 55%
4 Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 28%
5 Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 9%
6 Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 12%
7 Lavoro notturno del guardiano 8%
8 Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono 16%
lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte
9 Lavoro notturno straordinario 40%
10 Lavoro festivo notturno 50%
11 Lavoro festivo notturno straordinario 70%
12 Lavoro domenicale con riposo compensativo, escluso i turnisti 8%
Le suddette percentuali sono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26; per i cottimisti, va tenuto conto anche
dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso
di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.
pagk
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro
straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4, D.Lgs n. 66/03,
dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali è calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva
deve intendersi il cantiere.
Art. 24- Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio appresso elencate vanno corrisposte in
aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3), art 26 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo
contrattuale di cottimo.
GRUPPO A}
LAVORI VARI
Situazione
LAVORI VARI Tabella unica Nazionale Extra
1 Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve
quando le lavorazioni continuino 4 5 oltre la prima mezz'ora (compresa la
prima mezz'ora)
2 Lavori eseguiti con martelli
pneumatici demolitori non montati 5 5 su supporti (limitatamente agli operai
addetti alla manovra dei martelli)
3 Lavori di palificazione o trivellazione
limitatamente agli operai addetti e 5 12 normalmente sottoposti a getti
d'acqua o fango
4 Sgombero della neve o del ghiaccio 8 15 nei lavori per armamento ferroviario
pag.30
Ar'
5 Lavori su ponti a castello installati su
natanti con o senza motore, in mare, 8 15
lago o fiume
6 Lavori di scavo in cimiteri in contatto 8 17
di tombe
7 Lavori di pulizia degli stampi metallici
negli stabilimenti di prefabbricazione,
quando l'elevata temperatura degli
stampi stessi, per il riscaldamento
prodotto elettricamente, con vapori o 10 10
con altri analoghi mezzi, crei per gli
stessi operai addetti condizioni di
effettivo disagio
8 Lavori eseguiti negli stabilimenti di
prefabbricazione, con l'impiego di
aria compressa oppure con l'impiego
di sostanze nocive per la
lubrificazione di stampi portati ad 10 10
elevata temperatura con
conseguente nebulizzazione dei
prodotti impiegati tali da determinare
per gli operai addetti condizioni di
effettivo disagio
9 Lavori eseguiti in stabilimenti che
producono o impiegano sostanze
nocive, oppure in condizioni di
elevata temperatura o in altre
condizioni di disagio, limitatamente
agli operai edili che lavorano nelle
stesse condizioni di luogo o di
ambiente degli operai degli 11 17
stabilimenti stessi, cui spetti a tale
titolo uno speciale trattamento. La
stessa indennità spetta infine per i
lavori edili che, in stabilimenti
industriali che producono o
impiegano sostanze nocive, sono
eseguiti in locali nei quali non è
richiesta normalmente la presenza
degli operai degli stabilimenti stessi e
nei quali si riscontrano obiettive
condizioni di nocività
10 Lavori su ponti mobili a sospensione
(bilancini, cavallo o comunque in 12 20
sospensione)
11 Lavori di scavi a sezione obbligata e
ristretta a profondità superiore a m.
3,50 e qualora essi presentino 13 20
condizioni di effettivo disagio
12 Costruzione di piani inclinati con 13 22 pendenza del 60% e oltre
13 Lavori di demolizione di strutture 16 23 pericolanti
14 Lavori in acqua (per i lavori in acqua
devono intendersi quelli nei quali
nonostante i mezzi protettivi disposti
dalla impresa l'operaio è costretto a 16 28
lavorare con i piedi immersi dentro
l'acqua o melma di altezza superiore
a cm. 12)
15 Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16 Costruzione di camini in muratura
senza l'impiego di ponteggi esterni
con lavorazione di sopramano, a
partire dall'altezza di m. 6 dal piano 17 35
terra, se isolato e dal piano superiore
basamento, ove esista, o dal tetto del
fabbricato stesso
17 Costruzione di pozzi a profondità da 19 35 m. 3,50 a m. 10
18 Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19 Spurgo di pozzi bianchi preesistenti 20 35 con profondità superiore a m. 3
20 Lavori di riparazione e spurgo di 21 40 fognature preesistenti
21 Costruzione di pozzi a profondità 22 40 oltre m. 10
22 Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55
In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove
determinazioni delle organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che è costretto a lavorare
con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli e gli stivali di gomma.
GRUPPO B)
LAVORI IN GALLERIA
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la
cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria
competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
Attività Percentuale
A Per il personale addetto al fronte di perforazione, di
avanzamento o di allargamento, compreso il
personale addetto al carico di materiale; ai lavori di 46%
riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di
disagio
B Per il personale addetto ai lavori di rivestimento,
intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per
opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno
delle gallerie anche durante la perforazione,
26%
l'avanzamento e la sistemazione; per il personale
addetto ai lavori di consolidamento e/o
impermeabilizzazione dei terreni in fase di
costruzione di gallerie
pag.33
k
c Per il personale addetto alla riparazione o
manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti
nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di
armamento delle linee ferroviarie
18%
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente,
resta in vigore l'indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio {presenza di
forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o
pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre km. 1 dall'imbocco) le parti
direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni
territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%. Qualora vi sia
concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento
supera i 5 Km dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali
delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la
determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali
unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso
di specie.
GRUPPO C)
COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee,
compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione è dovuta un'indennità nella misura
del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3), art. 26, per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate.
L'indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve
- non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i
mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva
prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto
ai lavori ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
Profondità Percentuale
A Da O a 10 metri 54%
B Da oltre 1 O a 16 metri 72%
e Da oltre 16 a 22 metri 120%
D Da oltre 22 metri 180%
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal
manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri
anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da
quella corrispondente all'altezza della colonna (uguale alla quota del tagliente) in metri.
GRUPPO D)
LAVORI MARITTIMI
PERSONALE IMBARCATO SU NATANTI CON O SENZA MOTORE
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori del porto vanno
corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, già stabilite nei contratti
regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
LAVORI SOTTACQUA: PALOMBARI
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3} dell'art. 26
e da corrispondersi per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia
inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata
complessiva siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui
sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o
neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte,
nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di
effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la
questione sarà segnalata alle organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni
Nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione,
con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano
limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle
organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura
massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al 3) dell'art. 26.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le
condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 25 - Trasferta - Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo
diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori
spese di trasporto. L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere
diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti
dall'accordo locale di cui all'art. 42, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3), art 26, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il
rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato
a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da
quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di
lavoro di oltre km. 1 O dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso
una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, per
ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune
di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un
avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora
stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a
prowedere per l'alloggio e il vitto o, al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state
preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio
non ha diritto alla diaria di cui al comma 2.
Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di
provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta
dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità
territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta
previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza (2° livello di
contrattazione), non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dalla
applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della
circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
NORME PER GLI ADDETTI Al LAVORI DELL ARMAMENTO FERROVIARIO
Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta
la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi
o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente
raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la
sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli
attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la
natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o
l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta
un'indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3), art. 26 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di
trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non
siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva e assorbente della diaria prevista dalle
norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi
di passaggio dell'operaio da un cantiere a un altro e/o da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e
all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente
concordate in misura forfettaria.
Le parti confermano che, stante la natura Nazionale della Edil Cassa Nazionale (E.C.N.) le
aziende verseranno il contributo paritetico della Provincia in cui hanno la sede.
Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il
trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta non può essere inferiore al trattamento
complessivamente al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di
paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si
svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea e, come
l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e
costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Edil Cassa
Nazionale (E.C.N.).
Art. 26 - Elementi della retribuzione
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria. Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al
presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto Si intende la paga attribuita all'operaio 'ad personam' (minimo
contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 80 (Classificazione dei lavoratori), 8, 1 O, 23, 24, 25, 31, 43
devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
• indennità di contingenza
• indennità territoriale di settore
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
• paga base di fatto
• indennità di contingenza
• indennità territoriale di settore
• utile minimo contrattuale di cottimo
• utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di cui agli art. 22, 23, 33 e 38 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22 oltre gli elementi retributivi di cui al punto 3) del
presente articolo deve essere assunta a base di calcolo, per i capo squadra, anche la speciale
maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 3, 4, 5, 11, 16, 27, 33, 86, 88 oltre agli elementi della
retribuzione di cui al punto 3), art. 26, deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Art. 27 - Modalità di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente,
mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia
quattordicinnale, quindicinnale o mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali,
non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottata, la corresponsione del saldo deve essere effettuata
non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto,
l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di
licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità del preawiso. Per comprovati
particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare
il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto
per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi
di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata
all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve
essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità.
L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione
dell'anzianità. Net caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20
mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi
consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata,
non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso
e al trattamento economico di cui all'art. 38. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico
a norma dell'art. 38, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa
riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza di lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto
de cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un
trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie
sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico
territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il
numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in
vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria
come sopra specificata i coefficienti seguenti.
Periodo Quota Oraria
A Per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni 0,5495
B Per il 1 °, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni 1,0495
e Dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS 0,3795
D Dal 21 ° al 180° giorno, per le giornate indennizzate o, 1565
dall'INPS
E Dal 181 ° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole 0,5495
giornate non indennizzate dall'INPS
Per gli apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS è pari a 0,5495.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i
minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c) della tabella Allegato A al presente contratto,
le quote orarie di cui al 5° comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi
coefficienti individuati nel 6° comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa
all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
pagk
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta
dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia
si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 6
°
comma per il numero delle ore di lavoro
giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
all'art. 90 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto
dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1 /173 per ogni
ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9° comma il trattamento dovuto dall'impresa
è ridotto di 1 /208 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto
di cui al 1° e 3° comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale di cui
all'art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'11 ° comma dello stesso
articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la
percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all' art. 6, è erogata per intero direttamente
dall'impresa all'operaio.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal 14° comma del presente articolo, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 29 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione
dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici
mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto
fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio
medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo
di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio
o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro,
l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui
all'art. 38.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha
diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di
pagÀ
anzianità. A guarigione clinica awenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la
conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il
diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 38.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli
Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio
o malattia professionale agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti
della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente
all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta
moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga
base, dall'Elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex
indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario
contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per
malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria
come sopra specificata i coefficienti seguenti:
Periodo Quota oraria
A Dal 1 ° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla
data di inizio malattia professionale e fino al 90° giorno 0,2538
di assenza
B Dal 91 ° giorno in poi 0,0574
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i
minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c) della tabella Allegato A al presente contratto,
le quote orarie di cui al 6° comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi
coefficienti individuati nel 7° comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa
all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene
moltiplicando le quote orarie di cui al 7° comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere
risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
all'art. 88 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia
professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente
regolamentazione è ridotto di 1 /173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui
pag.42
A<
all'8° comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208, per ogni ora di assenza
ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a
corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 22 nella misura e con le modalità ivi
stabilite, salva l'ipotesi di cui all'11° comma dello stesso articolo.
Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata
per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della
malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il
periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia
in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è
dovuto il trattamento di cuì al precedente comma purché, superato il periodo di prova
medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
Art. 30 - Congedo matrimoniale
All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo
della durata di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al
punto 3), art. 26 per 104 ore.
All'operaio che abbia maturato presso la stessa impresa un'anzianità ininterrotta di almeno 12
mesi compiuti viene concesso invece un periodo di congedo della durata di giorni 12
consecutivi con diritto al trattamento economico di cui al punto 3), art. 26 per 88 ore.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo,
subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'INPS, e ha il diritto di
trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.
Art. 31 -Anzianità Professionale Edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale
edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono
previsti nel regolamento allegato "F" al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si
prowede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle
esigenze della gestione con accordi tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
pag.43
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26 per tutte le
ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le
festività di cui all'art. 21.
A decorrere dall'erogazione di maggio 2025, con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'ape
ordinaria ed al fine di incentivare la permanenza dei lavoratori nel settore, è stabilito che le
prestazioni dell'ape in vigore sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% dalla
sesta erogazione.
E' istituita una commissione paritetica nazionale incaricata della verifica dei requisiti per
l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal
regolamento dell'anzianità professionale edile (all. F)
Art. 32 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo
a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e
ottenuta l'autorizzazione dei superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli
attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue
competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per prowedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al
suo capo, in caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale
incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Art. 33 - Preavviso
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia
superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preawiso che, in
considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito in una settimana per gli
operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni e in giorni dieci di calendario per gli operai con
anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.
Ai sensi dell'art. 2118 CC, in mancanza di preawiso, il recedente è tenuto a versare all'altra
parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 3, art. 26) che sarebbe
spettata per il periodo di preawiso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato
anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.
pagk
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia
rintracciabile owero appositamente convocato dal datore di lavoro per iscritto non si presenti
sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal
datore di lavoro come volontà di dimettersi. Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni
previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione
obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Art. 34 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'operaio, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere
corrisposte a norma dell'art. 2122 CC, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai
parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il
bisogno di ciascuno.
É nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione
dell'indennità.
Art. 35 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del
presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se
precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di
conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria e
l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all'art. 16 ciascuna delle
Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del
Comitato tecnico paritetico previsto all'art. 38 per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15
giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata
dalla Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d'intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto
termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra
precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie
individuali il tentativo di conciliazione.
pag.45
/4-
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte
amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle
nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.
Art. 36 - Reclami
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilità che al termine
delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi
reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere
presentati dall'operaio sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro dell'operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 CC, come modificato dalla legge 11.8.73 n.
533.
Art. 37 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi
integrativi del presente contratto nazionale a norma dell'art. 42 è istituito un Comitato tecnico
paritetico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al comma 2, art. 35.
I componenti del Comitato sono nominati in numero uguale rispettivamente dalle
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 42 comma 1, in ragione
queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 1 O giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di intervento.
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto {TFR)
Il TFR è regolato dalla legge 20.5.82 n. 297. Per la rivalutazione del TFR valgono le norme di cui
ai commi 4 e 5, art. 2120 CC - sub art. 1, legge n. 297 /82.
A) Per l'anzianità maturata dall'1.6.82 al 30.6.83, la retribuzione valevole agli effetti del TFR è
computata secondo il criterio indicato nel comma 2 del citato art. 2120 CC.
Dall'1.7.83 con riferimento al sopraccitato comma dell'art. 2120 CC, la retribuzione da
prendere in considerazione agli effetti del TFR è costituita esclusivamente dai seguenti
elementi:
1) minimo di paga base;
2) indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
pag.46
3) indennità territoriale di settore;
4) superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
5) trattamento economico di cui all'art. 22;
6) utile di cottimo e concottimo;
7) indennità sostitutiva di mensa;
8) indennità di trasporto;
9) indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 24, lett. b) e c);
1 O) indennità per lavori in alta montagna;
11) indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 25.
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR deve essere compresa ai
sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della citata legge n. 297, anche l'indennità
di contingenza maturata dall'1.2.77 al 31.5.82.
Fino al 31.12.85 il TFR, in base all'art. 5, comma 4 della citata legge n. 297, è commisurato, per
gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92% e al 50, 77%,
rispettivamente per gli operai di cui alle lett. a) e b), art. 8, della retribuzione di ciascun anno
computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.
Con decorrenza 1.1.87 il TFR è commisurato per ciascun anno al 100% della
retribuzione computata ai sensi del comma 2 della presente lett. A), divisa per 13,5.
B) Per l'anzianità maturata fino al 31.5.82, ferma restando l'applicazione della citata legge n.
297/82, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità
ininterrotta presso la stessa impresa, un'indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita
dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché
dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza maturata
dall'1.2.79.
L'indennità nella misura stabilita al comma 1 della presente lett. B) deve essere corrisposta per
l'anzianità decorrente dall'1.1.81.
L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato 1 ° comma decorre dal 1 ° luglio 1979 per
l'operaio in forza all'impresa alla data del 22 luglio 1979.
Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è aumentata di quattro ore
mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la
data di assunzione e il 31 ottobre 1979.
Per l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l'indennità compete in misura pari a 7
ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.
pag.47
k
Per l'anzianità precedente al 1 ° gennaio 1964, l'indennità deve essere computata in base
all'ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.
Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968 deve
essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura
spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno
1968.
Art. 39 - Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro.
E' data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori
d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istituire un Comitato paritetico a
carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni,
all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e
suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno
i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dalla Organizzazione territoriale dei
datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione
infortuni e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del
lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a
promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative
e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il
finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il Contributo di cui all'art. 40 o, in
caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal
presente CCNL.
La costituzione e il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale
d'intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro
diffusione in tutto il territorio nazionale.
Art. 40-Addestramento professionale
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza
economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva
finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale
inserito e da inserire. Le parti condividono altresì la necessità di potenziare e rendere più
efficace l'azione di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
rendendo sinergiche le attività e le risorse dedicate alla formazione professionale e quelle
dedicate alla sicurezza.
Concordano pertanto di:
• intraprendere un percorso che permetta di rendere il Sistema degli Enti Paritetici per la
formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile coerente e funzionale a seguenti obiettivi e priorità:
- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido
e flessibile), alle esigenze degli utilizzatori (imprese e lavoratori);
- perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
- favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro;
- avviare a tal fine una riorganizzazione sia del sistema di formazione professionale sia del
sistema di prevenzione infortuni e tutela dell'igiene e dell'ambiente di lavoro. Tale attività dovrà
indicare condizioni, strumenti e procedure finalizzati all'attuazione in tempi certi degli obiettivi
e priorità di cui sopra;
- il compito è affidato al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Paritetico Nazionale per
la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile denominato EFORMA ITALIA.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata
di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare
la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttivo delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di
Categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati EFORMA
ITALIA territoriali e nell'Organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e
indirizzo denominato EFORMA ITALIA.
É affidato a EFORMA ITALIA, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare,
promuovere le iniziative di formazione professionale peri lavoratori dell'edilizia, anche nei
confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di gestire i flussi finanziari, di
pag.49
realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti
formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di
supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e
legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità di EFORMA ITALIA sono espressione delle linee politiche nazionali
di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. in sede
di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività di EFORMA ITALIA:
• le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici,
lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
• l'elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del
sistema nazionale di formazione professionale di settore;
• la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale
di settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali;
• l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
• l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole
azioni.
Le Associazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti nelle zone di
rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla
istituzione, nell'ambito del sistema nazionale EFORMA ITALIA di apposito Ente Scuola per la
formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dell'industria e dell'artigianato edile. Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima e
in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
Gli EFORMA ITALIA territoriali (regionali, interprovinciali o provinciali) costituiti come
articolazioni del E FORMA ITALIA nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale
hanno compiti di:
• coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
• rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, ed enti locali anche ai fini della
partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale,
per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
• promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni
formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in
ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle scuole
edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
pag50�
Le Scuole Edili o EFORMA ITALIA territoriali sono le agenzie formative di settore su cui si basa
il sistema nazionale EFORMA ITALIA.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e
in attuazione delle linee guida predisposte da EFORMA ITALIA nazionale.
Al finanziamento delle Scuole edili o EFORMA ITALIA territoriali verrà provveduto con il
contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e
l'1 o/o sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. I contributi di cui
sopra saranno gestiti dal EFORMA ITALIA nazionale e versati agli enti scuola con modalità
stabilite dalle Associazioni Nazionali. I programmi di attività saranno predisposti nei limiti delle
disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali
prima della loro approvazione. Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di
amministrazione con proprio bilancio.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative
di legge e dal presente C.C.N.L. utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove
esistenti. I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi
dell'art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza e salute, con
particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
• del primo ingresso nel settore;
• del cambiamento di mansioni;
• dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
• periodicamente, sulla base delle politiche di formazione ed informazione continua in tema
di sicurezza e salute stabilite in sede nazionale.
In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della
sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico
territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8
ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione
dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito. Alla
formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo
paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le
quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in
relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
pag.51
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti sociali ritengono necessario awiare al livello nazionale un tavolo congiunto di
confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva
dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui alla Legge n. 123/2007.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa
qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine
di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse
imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di
realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio
finanziario della Edil Cassa Nazionale.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi
contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure
bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a
gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta
dall' EFORMA ITALIA nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la
trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola territoriali, sono tenuti a trasmettere annualmente al E FORMA ITALIA nazionale
il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro
un mese dalla sua approvazione.
Le scuole edili territoriali sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico
nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Un
membro nominato dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro assumerà la funzione di
Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno membro nominato
dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori assumerà, su designazione di questa, la funzione
di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri
informati al principio della professionalità.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di
formazione localmente rilevati, EFORMA ITALIA nazionale prowederà annualmente ad
approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e programma le
attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
pag. 52 fi,
/�
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento:
• Formazione per l'impiegabilità
• Istruzione e formazione professionale
• Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti
• Formazione professionalizzante integrativa
• Formazione per la progressione professionale
• Formazione per l'apprendistato
• Formazione continua
• Formazione a catalogo per un percorso professionale
• Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i
profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i
fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo
produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal EFORMA ITALIA nazionale,
tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il C.d.A. di EFORMA ITALIA è tenuto ad elaborare un Piano biennale delle attività all'interno del
quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il Piano,
ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici ci del CCNL, verrà trasmesso formalmente agli Enti
scuola.
I Piani delle Attività annuali redatti dagli Enti scuola territoriali dovranno indicare al proprio
interno i punti collegati all'attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano Biennale delle
Attività elaborato da EFORMA ITALIA nazionale e dovranno essere trasmessi annualmente
ad EFORMA ITALIA stesso.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria
dell'esercizio, portato a conoscenza delle organizzazioni territoriali prima della sua
approvazione e successivamente trasmesso a EFORMA ITALIA nazionale ed a EFORMA ITALIA
regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
• giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi
lavoratori extracomunitari;
• giovani neo diplomati e neolaureati;
• giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna} o formazione-lavoro
(formazione teorica);
pag.53
• personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
• manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
• lavoratori in mobilità;
• lavoratori in disoccupazione;
• lavoratori in CIG.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di
cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso
frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di
certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite
dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema
anagrafico di Edil Cassa Nazionale. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con
contatto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione,
dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed
al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni
svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico
non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la
durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dagli Enti scuola
qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione
a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione
europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza
presso la Scuola Edile Nazionale ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal
Consiglio di amministrazione della Scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di
cui all'art. 42, in conformità agli indirizzi adottati da EFORMA ITALIA nazionale.
il Libretto Personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola Edile Nazionale
territoriale sulla base di un modello nazionale creato da EFORMA ITALIA nazionale, registra la
storia formativa del singolo lavoratore.
Il Libretto certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o
competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione
dell'offerta formativa del Sistema EFORMA ITALIA. EFORMA ITALIA predisporrà il Repertorio
Nazionale delle Competenze cui le singole Scuole Edili faranno riferimento per quanto riguarda
le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel Libretto
Personale.
Ogni Scuola Edile Nazionale riverserà i dati di ciascun Libretto Personale in un'anagrafica
nazionale istituita presso EFORMA ITALIA nazionale.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti scuola
territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di
rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal EFORMA ITALIA nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta di EFORMA ITALIA nazionale, approvano uno
schema unico di statuto per gli Enti scuola territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un
regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti
sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a
tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato
al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione
operativa della Scuola Edile Nazionale e CPT per migliorare l'assolvimento delle rispettive
funzioni previste contrattualmente, l'ente unico derivante dalla fusione è
impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da E FORMA ITALIA nazionale, fatto
proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale EFORMA ITALIA fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di
derivazione contrattuale secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali. EFORMA
ITALIA collabora con la Edil Cassa Nazionale al fine di raccordare le banche dati in possesso
dei due Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della
cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni
della Edil Cassa Nazionale, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai
lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all'interno del sistema di anagrafe
predisposti dalla Edil Cassa Nazionale.
PRIMO INGRESSO IN CANTIERE
Le parti intendono sperimentate, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1°
novembre 2024 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo
professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno
le conseguenti decisioni.
• Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la
prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno
di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata
alla Edil Cassa Nazionale che trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile Nazionale.
• La Scuola Edile Nazionale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16
ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza.
L'Ente scuola dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative,
nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, l'Ente scuola è tenuto, in via
transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare
all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
pag.55
Ar
• La Edil Cassa Nazionale trasmetterà a EFORMA ITALIA nazionale i dati di ciascun
nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il EFORMA ITALIA invierà a domicilio una
lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile
Nazionale.
Art. 41 -Quote sindacali
Gli operai hanno facoltà di cedere alle Organizzazioni sindacali contraenti dei lavoratori,
mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli
operai medesimi presso la Edil Cassa Nazionale.
Art. 42 - Contrattazione di 2° livello
Alle organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei
lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti è demandato di prowedere alla
stipula dei contratti collettivi di li livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale
convenuto dalle parti ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli
contrattuali.
Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare prowede:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti
territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto
delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 01/07/25, dell'elemento variabile
della retribuzione secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto dagli artt.
15 e 50;
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia
e riposi compensativi;
e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta
di cui all'art. 24;
f) alla determinazione del periodo normale di godimento delle ferie ivi compreso in special
modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
g) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
h) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 24;
pag.5i
i) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del rappresentante per
la sicurezza di cui all'art. 84 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo
articolo;
j) alle eventuali determinazioni di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati
in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
k) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti
periodici;
l) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di
pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
m) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia
previsti dall'art. 27 del presente CCNL;
n) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore
dei dipendenti apprendisti, per interventi di cassa integrazione guadagni;
o) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
A tal fine saranno utilizzati 5 indicatori di cui tre definiti per tutto il territorio nazionale:
-numero lavoratori iscritti alla Edil Cassa Nazionale
-monte salari denunciato alla Edil Cassa Nazionale
- ore dichiarate alla Edil Cassa Nazionale, per le quali la valutazione della incidenza delle ore
di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
e due indicatori scelti a livello territoriale tra quello sotto elencati:
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati
anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
-dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio lavori;
-dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro
ed andamento della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
-Attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivati da fondi strutturati;
- Prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- Ulteriore indicatore concordato a livello territoriale.
Con decorrenza non anteriore al 01/07/2025 le parti sociali territoriali, aderenti alle
associazioni nazionali contraenti, devono fissare a livello territoriale e per le circoscrizioni di
propria competenza, entro la misura massima fissata dalle associazioni nazionali contraenti,
la percentuale di EVR che avrà validità triennale.
Le parti sociali territoriali, in sede dei rinnovi dei contratti collettivi regionali o territoriali,
individueranno i due indicatori tra quelli sopra elencati e verificheranno l'andamento del
settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.
Provvederanno poi al raffronto dei parametri territoriali su base triennale effettuando la
comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un
anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento
quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, che
non potrà eccedere il 6% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025:
- qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto
nella misura variabile entro il 20% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- nel caso in cui, in fase di raffronto, 2 dei parametri risultassero pari o positivi, l'EVR
verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- nel caso in cui, in fase di raffronto, 3 dei parametri risultassero pari o positivi, l'EVR
verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- nel caso in cui, in fase di raffronto, 4 dei parametri risultassero pari o positivi, l'EVR
verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- nel caso in cui, in fase di raffronto, tutti i parametri risultassero pari o positivi, l'EVR
verrà riconosciuto nella misura del 100% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- nel caso della totalità degli indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nella interezza di
quanto stabilito a livello territoriale.
Fermo restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno
l'erogazione dell'EVR in quote mensili al personale in forza.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno 2 mesi
prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto medesimo per consentire
l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo
intercorrente dalla presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente
dall'apertura delle trattative. Alle organizzazioni territoriali predette, in conformità a quanto
stabilito in sede nazionale, è inoltre eventualmente demandato quanto segue:
1. concorrere alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile ai sensi
dell'art. 31 del CCNL;
2. concorrere alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto
alla Edil Cassa Nazionale a norma dell'art. 43 del C.C.N.L. ed agli ulteriori compiti specificati
nell'articolo medesimo;
3. attuare quanto previsto dalla disciplina relativa alle prestazioni erogate dalla Edil Cassa
Nazionale per i casi di malattia, infortuni sul lavoro o malattia professionale, in conformità a
quanto stabilito in sede nazionale;
4. concorrere alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di
malattia per i primi tre giorni oggetto di carenza;
5. istituire e gestire, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, i comitati paritetici
territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro a norma dell'art. 39 del
CCNL;
6. attuare quanto previsto dalla disciplina della formazione professionale contenuta nell'art.
40 delCCNL.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di
insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa
territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle associazioni nazionali
contraenti le quali si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta al fine di definire la
controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno
efficacia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Associazioni nazionali contraenti convengono che eventuali modifiche che dovessero
intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93 e
recepiti nel C.C.N.L. comporteranno il riesame della materia.
Ricorrendo i presupposti della trasferta, le Organizzazioni predette potranno prevedere, in
presenza di zone economicamente deboli o disagiate, una indennità forfettaria unica in
sostituzione dell'indennità di alta montagna, di concorso alle spese di trasporto e
dell'indennità di mensa.
L'ex indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati
restano fermi nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale a cui verrà conglobato,
sempre a decorrere dal 1 ° luglio 2025, l'EET.
pag.59
Art. 43 - EDIL CASSA NAZIONALE (E.C.N.)
a) E' istituita la Edil Cassa Nazionale che rappresenta lo strumento per l'attuazione per le
materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni nonché fra
le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alla cassa edile contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente
la Edil Cassa Nazionale artigianato e industria costituita a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della
contrattazione collettiva di cui al 1° comma, non determinano effetti nei confronti della Edil
Cassa Nazionale.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alla Edil Cassa Nazionale sono
definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni di cui al comma 1 e,
nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle
nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alla Edil Cassa Nazionale stabiliti per le imprese
e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi e
inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette e terminano la misura del contributo entro un massimo
del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art 26.
Il contributo può essere stabilito in maniera diversa nel caso di specifiche esigenze finanziarie
degli uffici territoriali della Edil Cassa Nazionale, accertate dall'Organismo nazionale.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a
carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla
retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Edil Cassa
Nazionale.
La Edil Cassa Nazionale è amministrata da un Comitato di gestione nominato in misura
paritetica dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni dei
lavoratori dall'altro. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi
della Edil Cassa Nazionale deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della
pariteticità della rappresentanza sindacale. Il presidente del Collegio sindacale deve essere
iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Edil Cassa Nazionale sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati
dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non
disciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
pag.60
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali
di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio
d'amministrazione.
Le prestazioni della Edil Cassa Nazionale per i casi di malattia anche professionale ed
infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato che forma parte integrante del presente
articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza
della Edil Cassa Nazionale per l'automatica e integrale applicazione. Gli Organi
della Edil Cassa Nazionale sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli
Accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie dagli
Accordi nazionali medesimi.
I bilanci consuntivi, situazione patrimoniale, conto economico, accompagnati dalla relazione
del presidente della Edil Cassa Nazionale e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati
in ogni caso dei dati analitici che le Associazioni nazionali contraenti si riservano di specificare
di comune accordo, debbono essere trasmessi entra 30 giorni dalla loro approvazione alle
Organizzazioni dei datori di lavoro e del lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti
il Consiglio d'amministrazione della Edil Cassa Nazionale.
Entro i successivi 30 giorni, le Organizzazioni si incontreranno per esprimere le loro valutazioni,
redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
precedente, al Presidente della Edil Cassa Nazionale il quale ne darà lettura al Consiglio
d'amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.
b) Con l'iscrizione alla Edil Cassa Nazionale i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al
rispetto del presente CCNL, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo
nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare
integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
La Edil Cassa Nazionale raccoglierà nelle occasioni e con modalità stabilite dalle associazioni
nazionali di cui al l0 comma della lettera A, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti
obblighi.
Con l'iscrizione alla Edil Cassa Nazionale i lavoratori conferiscono alla cassa stessa il
mandalo ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non
versati dando atto e convenendo che la Edil Cassa Nazionale non è tenuta, per esplicita
volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo
versamento da parte dell'azienda.
c) Con l'iscrizione alla Edil Cassa Nazionale i lavoratori e le imprese sono vincolati al
versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dal 01/7/2025 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota unica di adesione
contrattuale in misura pari all'1 % degli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26, a
carico dei datori di lavoro ed in misura pari allo 0,50% degli elementi della retribuzione di cui al
punto 3), art. 26 a carico degli operai.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datare di lavoro sulla
retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a proprio
carico, alla Edil Cassa Nazionale con la periodicità e le altre modalità previste per i versamenti
del contributo di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo.
Il gettito della quota di adesione contrattuale riscosso a carico dei datoti di lavoro sarà
attribuito alle Organizzazioni datoriali; il gettito della quota di adesione contrattuale riscosso
a carico dei lavoratori sarà attribuito alla Federazione nazionale dei lavoratori.
Le organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali, sulla base di specifiche
esigenze possono concorrere alla determinazione di una maggiorazione della quota unica.
La Edil Cassa Nazionale provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali
predette gli importi di rispettiva competenza.
Il regolamento di attuazione della Edil Cassa Nazionale, circa la totalità delle somme
percentuali da accantonare stabilirà, per ogni tipo di prestazione, le modalità di
accantonamento e il regime in base al quale sottoporre ad accantonamento, totale o parziale,
le somme necessarie alle prestazioni
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
La Edil Cassa Nazionale è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva
qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è
suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Edil Cassa Nazionale stessa.
1) La Edil Cassa Nazionale per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi
dell'art. 76, D.lgs n. 276/03 (da costituirsi nei tempi e modalità previsti dall'art. 18/bis del
presente accordo) e per quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta,
ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, nei confronti delle imprese per le quali è
stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi
stabiliti dalle parti a livello nazionale.
2) La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:
a) l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a
disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
b) il Presidente, in quanto legale rappresentante della Edil Cassa Nazionale, firma le
certificazioni relative.
pag/4-
3) Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità
contributiva ai sensi del comma 76, art. 9, legge n. 415/98, esclusivamente le casse edili per le
quali opera la reciprocità.
4) E' opportuno precisare che la Edil Cassa Nazionale è tenuta all'emissione di certificazione
di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- La posizione di regolarità contributiva dell'Impresa è verificata dalla Edil Cassa
Nazionale per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati. La Edil Cassa
Nazionale emette la certificazione a condizione che la verifica abbia dato esito positivo:
- L'Impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese
per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la
richiesta certificazione;
- Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Edil
Cassa Nazionale, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le
causali di assenza) - non inferiore a quello contrattuale;
- La certificazione di regolarità contributiva per l'esecuzione di un'opera pubblica è rilasciata
con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella
denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi indicando per ciascun lavoratore il
singolo cantiere in cui è occupato (ndr attualmente il cantiere prevalente), in modo da
determinare l'imponibile Edil Cassa Nazionale per singolo cantiere.
CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI
In via sperimentale la Edil Cassa Nazionale è tenuta a verificare la congruità della incidenza
della manodopera denunciata sul valore dell'opera.
La congruità deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili
eseguiti dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.
Entro il 31.12.24, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:
a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;
b) l'individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri;
c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese subappaltatrici, qualora
versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;
d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte della Edil Cassa Nazionale la
verifica di congruità;
e) la procedura per l'eventuale contenzioso;
f) i termini di verifica della sperimentazione.
pag.63
La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dalla data
di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno sulla disciplina definitiva
della congruità e sulla armonizzazione della normativa.
Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di
favorire, la sicurezza sul lavoro, visti gli articoli 1, commi 1173 e 1174, della legge n 296/2006,
e gli articoli 39, comma 3 e 196, commi 3 e 7, del regolamento di attuazione del d.Lgs. 163/06
recante il codice dei contratti pubblici, la CEN PMI è tenuta a verificare, per i lavori pubblici e
privati, la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato al DPR n 34/2000 (0G), la
congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del
lavoro, comprensivo dei contributi lnps, lnail e Edil Cassa Nazionale, ragguagliate all'opera
complessiva:
Categorie Percentuali di incidenza
minima della manodopera
sul valore dell'opera
1 OG1 -nuova edilizia civile compresi impianti e
forniture 14,28%
2 OG1 -nuova edilizia industriale escluso impianti 5.36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22.00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali escluso impianti 6,69%
5 OG2-restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3-opere stradali, ponti ecc. 13,77%
7 OG4-opere d'arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5-dighe 16,07%
9 OG6-acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6-gasdotti 13,66%
11 OG6 -oleodotti 13,66%
12 OG6-opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7-opere marittime 12,16%
14 OG8-opere fluviali 13,31 %
15 OG9- impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG1 O- impianti per la trasformazione e
distribuzione 5,36%
17 OG12- OG13- bonifica e protezione ambientale 16,47
Poiché alla realizzazione dell'opera possono concorrere più soggetti, anche
estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale deve denunciare alla Edil Cassa
Nazionale competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali subappaltatrici e
sub affidatarie.
Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Edil Cassa Nazionale non
raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale
necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa principale, previo richiamo della Edil
Cassa Nazionale, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante
il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Edil Cassa
Nazionale quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Edil Cassa
Nazionale fatturazione lavoratori autonomi noli a caldo, tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà awalersi dell'assistenza di
un rappresentante dell'associazione datoriale cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Edil Cassa Nazionale verifica la
congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno
all'emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio
del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento
dell'opera.
Il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "Documento Unico di
Congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla
differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su
tutto il territorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di
cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione
del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
pag.65
/�
La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal 01/09/2024, a condizione che la Edil
Cassa Nazionale e le associazioni datoriali firmatarie del presente contratto prowedano al
suo recepimento.
NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI ALLA EDIL CASSA NAZIONALE
A decorrere dall'1.1.25 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti
obbligatori, che l'impresa versa alla Edil Cassa Nazionale il meccanismo premiale previsto
dall'art. 29, legge n. 341 dell'8.8.95 (di conversione del DL n. 244/95) e successive modifiche,
integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e
perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro
dichiarato alla Edil Cassa Nazionale a norma delle disposizioni di legge e del CCNL, salve le
esimenti di cui al citato art. 29. legge n. 341/95 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti
firmatarie del C.C.N.L. di settore approveranno entro il 31.12.2025 il Regolamento di attuazione
dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alla Edil Cassa
Nazionale.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i
principi qui di seguito elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione
contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Edil Cassa Nazionale;
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, etc.), a cui sarà
collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati da Edil Cassa Nazionale e dei
CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente
tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Edil Cassa Nazionale;
e) nell'ipotesi in cui la Edil Cassa Nazionale accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione
contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa
perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui é stata
accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.
pag�
LAVORI USURANTI - LAVORI PESANTI
Al fine di effettuare un'analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle
prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti
concordano quanto stabilito nell'allegato I del presente contratto.
Art. 44 - Aspettativa
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso - compatibilmente con le
necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno - un periodo di
aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi
personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di
aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo
di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune
documentazioni.
E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessita tecnico-organizzative dell'azienda, il
periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Edil Cassa Nazionale il periodo di
aspettativa concesso e le relative motivazioni.
Parte Il REGOLA MENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
Art. 45 - Assunzione
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto d'impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve
specificare:
1) data di assunzione;
2)categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, mansioni cui deve attendere;
3) durata dell'eventuale periodo di prova;
4) prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) trattamento economico iniziale.
pag�
Art. 46 - Documenti
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:·
1) carta d'identità o altro documento equipollente;·
2) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto all'assegno per il nucleo familiare;
3) certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
4) codice fiscale.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli
effetti del suo diritto agli assegni familiari.
E' facoltà dell'impresa richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza e il domicilio e gli eventuali
cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa,
questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta,
tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 47 - Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegali di 7°
livello (categoria super), a 5 mesi per gli impiegati di 6° livello (1 a categoria), a 3 mesi per gli
impiegati di 5° livello (2a categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello, a 2 mesi per quelli di
4°, 3°, 2° e 1 ° livello.
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono ammesse né la
protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di
prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di
prova resta sospeso fino a guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è
dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova
sussistono fra le Parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del
pag.6i
rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né
indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto
all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a
seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o La seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato, che in epoca precedente di non oltre 1 anno abbia prestato servizio nella stessa
impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già
prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del
rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data d'inizio del
periodo di prova stesso.
Art. 48 - Orario di lavoro
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo,
in ogni caso, di 1 O ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al
lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art.
58 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico produttive da portare a preventiva conoscenza
delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni
l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è
dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, art. 49.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di
lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6 e dagli accordi integrativi dello
stesso nonché dal penultimo comma dell'art. 23.
B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente
certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e
puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre
il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico
sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 49.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1,
legge 5.3.77 n. 54, così come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salvo quanto previsto dal
comma seguente.
In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati
per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della
retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi
individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a
concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in
sede europea che in sede nazionale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche
lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia
Art. 49 - Elementi del trattamento economico globale
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli
impiegati sono i seguenti:
1) stipendio mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
2) superminimi;
3) indennità di contingenza;
4) premio di produzione territoriale;
5) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di arano (v art. 52);
6) aumenti periodici di anzianità (v art. 57);
7) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
8) provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;
9) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 56);
1 O) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v art. 55);
11) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria (v. art. 54);
12) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo
di rimborso spese anche se in misura forfetaria;
13) rateo della 13° mensilità (v. art. 65);
14) rateo del premio annuo (v. art. 66);
15) rateo del premio di fedeltà (v. art. 67).
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti
a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi
per 173.
Art. 50 - Stipendio minimo mensile
Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui alla allegata tabella "B" che
forma parte integrante del presente contratto.
Art. 51 - Premio di produzione
Agli impiegati è corrisposto un premio di produzione territoriale mensile in cifra fissa nelle
misure in atto alla stipula del presente contratto.
Il premio di produzione per gli impiegati di 7° livello (categoria super) è uguale a quello
localmente in atto per gli impiegati di 6° livello (1 a categoria).
Gli importi del premio di produzione previsti per ciascuna circoscrizione territoriale
saranno incrementati secondo i criteri di cui al comma 4, art. 15.
Art. 52 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non
hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art 1, RDL 15.3.23
n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive
svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla
limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa
dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art.
3, n. 2, RD 10.9.23 n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto a una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio
minimo mensile e dell'indennità di contingenza.
E' in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale
superminimo, purché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle
mansioni.
Art. 53 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
All'impiegato, che a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua
proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla
sorveglianza di più cantieri, etc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di
manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le Parti.
Art. 54 -Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni
di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria,
spetta:
- per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa lo stesso trattamento economico,
in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai C.C.N.L. e, nel caso di lavori in alta
montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. Le percentuali devono essere computate
sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, art. 49.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo
stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi
specifici.
Art. 55 - Indennità di cassa e maneggio denaro
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere
corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di
contingenza della sua categoria.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
Art. 58 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato
lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 49 del presente contratto. Le
maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD
10.9.23 n.1955 e dal RD 10.9.23 n.1957._
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto,
salvo i casi di urgenza, nei quali si deve prowedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del
lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato
e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la
prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 29, 34 e ss. CC in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Lavoro Percentuale di maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro festivo 45%
Lavoro festivo straordinario 55%
Lavoro notturno non compreso in turni periodici 34%
Lavoro notturno compreso in turni periodici 10%
Lavoro straordinario notturno 47%
Lavoro festivo notturno escluso quello compreso in 50%
turni periodici
Lavoro notturno festivo straordinario 70%
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8 e 9, art. 49.
Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni,
interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi
di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8, art 49. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e
improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il
cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto
spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di
lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se
la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Art. 59 - Trasferta
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di
servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha
incontrato per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre all'impiegato deve essere corrisposto:
1 )nel caso di pernottamento fuori sede, un'indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle
spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
2)nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera
giornata, una indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;
3) nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà all'impiegato
in missione, in luogo dell'indennità del 15% di cui sopra, un compenso forfetario
preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque
riguardare lunghi periodi, l'impresa in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà
convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfetario.
Art. 60 - Trasferimento
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti
giorni. L'impiegato trasferito quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo
cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto
precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle
particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al trattamento
economico di cui all'art 72, salvo per gli impiegati di 1 a e 2 a categoria per i quali all'atto
dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporne il
trasferimento; in tali casi l'impiegato che non accetta viene considerato dimissionario.
pag.75
k
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri
motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella
località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed al
trattamento economico di cui all'art 72.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo
cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con
l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie, e, limitatamente alla durata del viaggio
per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente
concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (1 a classe per gli impiegati di 1 a super, 1 a e
2a categoria e gli impiegati di 4° livello, 2a classe per gli impiegati di 3a , 4a e 4a categoria primo
impiego), vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposto:
- se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità
degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 49;
- se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità
degli elementi di cui ai nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 49.
Verrà inoltre corrisposta dall'impresa una indennità supplementare pari all'importo di cinque
giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si
trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al
datore di lavoro precedentemente alla comunicazione d trasferimento, avrà diritto al rimborso
di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chiede il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.
All' impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data
dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare
nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come
sopra, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a
comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre
mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
pag.76
CHIARIMENTO A VERBALE
Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova
destinazione maggiori oneri per i canoni di locazione, dovranno intervenire fra impresa e
impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.
Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa contratti di
locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano
possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa
con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri,
l'impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
Art. 61 - Mutamento mansione
All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria
superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla
differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta
categoria superiore.
Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore,
avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore salvo
che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie,
servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione
del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di
una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza
intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di
assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli
raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per retribuzione s'intende quella costituita dagli elementi di
cui ai punti 1, 2, 3 e 4, art 49.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle
mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche
non continuamente.
In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve
raggiungere, rispettivamente 7 mesi nel disimpegno di mansioni di 1 a categoria e 4 mesi nel
disimpegno di mansioni di altra categoria.
pag.77
Art. 62 - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese.
All'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto
equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre 1 O giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a
favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2%
in più del tasso ufficiale di sconto.
L'impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto col diritto
alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso di
licenziamento. In caso di contestazioni sugli elementi sostitutivi della retribuzione, l'impresa
deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono
essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il 10% dello stipendio
minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 63 - Giorni festivi e riposo settimanale
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali del 25 aprile, del 1 ° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
-1° gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- lunedì successivo alla Pasqua
- 2 giugno (Anniversario della Repubblica)
- 15 agosto (Assunzione)
- 1 ° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 dicembre (S. Natale)
- 26 dicembre (S. Stefano)
pag. 78
- S. Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al
presente elenco, sarà considerato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lett. b) e c) agli impiegati
è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione l'importo di una quota giornaliera della
retribuzione di fatto. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per 25.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto
per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di
cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni
regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo
mentre il giorno fissato per riposo viene considerato giorno festivo.
Art. 64 - Ferie
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane
di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c), art. 63. In caso di
ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, se l'orario
normale è distribuito su 5 giorni; ove la distribuzione sia effettuata su 6 giorni, 6 giorni lavorativi
fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana.
Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie
eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12, art. 49.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto,
trascorso il periodo di prova, a tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio
prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte della impresa, compatibilmente
con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale
frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle fede maturate.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preawiso. Dato lo scopo
igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al
godimento delle ferie.
Ove per cause dovute e imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, e in via del tutto
eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie,
l'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe
pag.79
spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie. Tale indennità va corrisposta entro
i 6 mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali
saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal comma 2, art. 62,
con decorrenza dal 1 ° giorno successivo allo scadere dei 6 mesi.
Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a
rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale
ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse.
L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già
stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per
l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, purché esibisca la precisa documentazione del
versamento dell'anticipo stesso.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni
- malattia la cui prognosi sia superiore a 1 O giorni di calendario
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento
della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali.
Art. 65 - Tredicesima mensilità
L'impresa deve corrispondere una 13a mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn.
dall'1 al 12, art. 49. Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non oltre il 20
dicembre.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere
corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di
servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere
considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
pag.80
Art. 66 - Premio annuo
Per l'anzianità di servizio maturata dal 1 ° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto
all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di 1 mensilità da computarsi sugli
elementi di cui ai numeri dall'1 al 12, art. 49.
Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono
essere corrisposti tanti 12simi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere
considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Art. 67 - Premio di fedeltà
All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta ed
effettiva di servizio di 20 anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari di 1
mensilità degli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12, art. 49.
Non si computano nei 20 anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali
di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in
servizio dell'impiegato.
L'impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato non per motivi
disciplinari ha diritto a tanti 12simi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio
prestato all'epoca della maturazione del precedente premio.
Art. 68 - Trattamento in caso di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato
impedimento, inoltre l'impiegato deve trasmettere entro 3 giorni il relativo certificato medico.
Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge.
Nel caso d'interruzione di servizio dovuto a malattia, all'impiegato non in prova, spetta, oltre
alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati il seguente trattamento economico, da
calcolare sugli elementi di cui ai numeri dall'1 all'8, art. 49:
• per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti: conservazione del posto e
corresponsione dell'intero trattamento economico per 6 mesi;
pag/G
• per anzianità di servizio da oltre 2 anni e fino a 6 anni compiuti: conservazione del posto
e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi e del 50% per i restanti
mesi;
• per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 12
e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi
3 mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i
seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
- mesi 9 in un periodo di 12 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1 );
- mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
- mesi 15 in un periodo di 24 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
Per i 3 mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente l'impiegato ha diritto
alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il 1 ° mese e del 50% per i mesi
restanti.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'impresa, se procede al licenziamento dell'impiegato,
gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui
all'art. 72.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di
riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto al solo
trattamento di cui all'art. 72 del presente contratto.
Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso,
salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'impiegato che si ammala nel periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto e al
trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo.
La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma
comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti
disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Art. 69 -Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso
trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 68, salvo per quanto riguarda la
conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti
pag82 �
dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato definitivo di
abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'attività dell'edilizia nei casi di infortunio o di
malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro
dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 68 l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato
il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo
di degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca durante l'assenza di lavoro, di un trattamento economico a
carico dell'INAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa,
quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto
trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti di espletare le
sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione
e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili
con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata
con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il
nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge
e di contratto collettivo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il trattamento integrativo di infortunio sul lavoro
e malattia professionale, limitatamente ai soli impiegati le aziende hanno facoltà di ricorrere a
forme assicurative.
Art. 70 - Congedo matrimoniale
Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi
di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai numeri dall'1 all'8, art. 49 percepiti nel
normale periodo di lavoro.
Art. 71 - Aspettativa
All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa un'aspettativa senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato, che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per
riprendere servizio, è considerato dimissionario.
pag.83
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno
giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15
giorni.
Art. 72 � Trattamento di fine rapporto (TFR)
a) Il TFR è regolato dalla legge 20.5.82 n. 297. Per la rivalutazione del TFR valgono le norme di
cui ai commi 4 e 5, art. 2120 CC sub art. 1, legge n. 297. Nella retribuzione da prendere in
considerazione agli effetti del TFR deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui
all'art. 5, commi 2 e 3 della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata
dall'1.2.77 al 31.5.82.
b) Per l'anzianità maturata fino al 31 5.82, ferma restando l'applicazione della citata legge n.
297/82, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'impiegato non in prova spetterà
un'indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico da
computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella
categoria impiegatizia.
Inoltre, all'impiegato proveniente dalla categoria operaia spetta, per ciascun anno di servizio
prestato nella categoria operaia, un'indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile
per l'anzianità maturata fino al 31.5.82.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per 12simi computandosi come mese intero le frazioni
di mese superiori ai 15 giorni.
L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15, art. 49,
computando cioè anche le prowigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai
prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dall'1.2. 77 in
poi.
Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con prowigioni, con premi di produzione o con
partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3
anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
E' in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al
presente articolo quanto l'impiegato percepisce in conseguenza della risoluzione del rapporto
di lavoro per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie)
compiuti dall'impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto
dall'art. 75 del presente contratto.
pag.84
k
CHIARIMENTO A VERBALE
La disposizione di cui al comma 2, lett. b), si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla
categoria operaia è awenuto dopo il 31.5. 73 e non ha comportato la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Art. 73 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle
procedure contenute nei modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in
ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti {decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) purché non siano in contrasto con le norme di legge e con le
disposizioni contrattuali.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria
organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare
possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è
tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro e alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il
controllo delle presenze e avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto,
con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività
contraria agli interessi della impresa.
Risolto il contratto di impiego, essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle
notizie attinte durante il servizio.
Art. 74 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Salva l'ipotesi di cui al punto 3, art. 91, il contratto di impiego a tempo determinato non può
essere risolto da alcuna delle Parti senza un preawiso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di
servizio:
• mesi 2 per gli impiegati di 1 a categoria super e di 1 a categoria;
• mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 2a categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
• mesi 1 per gli impiegati di 3a, 4a e Sa categoria primo impiego;
pag.85
b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non 1 O:
• mesi 3 per gli impiegati di la categoria super e di 1 a categoria;
• mesi 2 per gli impiegati di 2a categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
• mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 3a e 4a categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
• mesi 4 per gli impiegati di la categoria super e di la categoria;
• mesi 3 per gli impiegati di 2a categoria e gli assistenti tecnici di 4°livello;
• mesi 2 per gli impiegati di 3a e 4a categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come
maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione
e la metà o la fine del mese.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata ai
sensi dell'art. 2118 CC.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità
sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso
senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di
una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti
dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad
personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in
base a consuetudini o contratto individuale vigente a tale data.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.
Nel caso in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia
rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di lavoro per iscritto e non si presenti
sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal
datore di lavoro come volontà di dimettersi. Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni
previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione
obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Art. 75 - indennità in caso di morte
In caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli artt. 72 e 74 devono corrispondersi
al coniuge, ai figli e, se vivono a carico dell'impiegato, ai parenti entro il 3°' grado e agli affini
entro il 2° grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza
compiuti dall'impresa.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il
bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 CC è nullo ogni patto anteriore alla morte
dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente
oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il 10° anno di servizio, si
applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.
Art. 76- Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'impresa ha
obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e
nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del
tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di
assegnazione e delle mansioni disimpegnate. Restano ferme le disposizioni previste dalla
legge 10.1.35 n. 112, relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di Lavoro.
Art. 77 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del
presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se
precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti
Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle
Parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà
di esperimentare per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra le Parti
interessate.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte
amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle
nazionali.
pag.87
•
Art. 78 - Quote sindacali
E' in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega
individuale debitamente sottoscritta a tempo determinato, ad operare sulla retribuzione
trattenuta di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali
Art. 79 - Quadri
ASSICURAZIONE
REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I QUADRI
Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 il datore di lavoro è tenuto ad assicurare
il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa non grave nello
svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte
dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari
a 70 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza
del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 55, 61, 57, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 73, 75 e 89.
CAMBIAMENTO DI MANSIONE
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato
dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per
disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
quadri le
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena
attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n 190.
pag.88
�
Parte lii REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E
AGLI IMPIEGATI
Art. 80 - Classificazione dei lavoratori.
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli.
Livelli Categorie Parametri
7 Impiegati (di Psuper) 200
6 Impiegati di 1 ° 180
5 Impiegati di 2° 150
4 Assistenti tecnici già inquadrati in 3° e operai di 4° livello 140
3 Impiegati di 3° e operai specializzati 130
2 Impiegati di 4° e operai qualificati 117
1 Impiegati di 4° primo impiego e operai comuni 100
La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di
retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli
lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti,
rispettivamente per gli impiegati e per gli operai dalle disposizioni di legge, di contratti e accordi
collettivi nazionali e territoriali.
Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di cui alla tabella dell'allegato
A, l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento vengono fatte in base ai seguenti criteri:
7° LIVELLO
QUADRI
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, legge 13.5.85 n. 190, si conviene che appartengono
alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli inquadrati nel 7° livello, che oltre a rispondere
alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere continuativo,
ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale
particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di
coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa
pag.89
fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa
stessa.
IMPIEGATI DI la CATEGORIA SUPER
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le
caratteristiche indicate nella declaratoria del S0livello, nonché una specifica esperienza
professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni
per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive
di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
S0 LIVELLO
IMPIEGATI DI 1 a CATEGORIA
Appartengono alla 1 a categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che
amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità
professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa,
nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti della impresa o dagli
impiegati di la categoria super.
- Coordinatore di impianti: appartengono alla 1 a categoria gli impiegati di concetto, con le
funzioni e i requisiti stabiliti per gli impiegati di S0 livello che, nelle imprese produttrici e
distributrici di calcestruzzo, sovrintendano e coordinino l'attività di più centrali di betonaggio.
- Responsabile di restauro e di recupero archeologico: appartengono alla la categoria
gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della
corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiedono inoltre competenze
tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di
determinare la metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera,
curano il coordinamento dell'intervento delle diverse professionalità addette alla
documentazione e studio dell'opera, impostano e coordinano i lavori e le professionalità del
cantiere.
RESPONSABILE DEL CANTIERE DI RESTAURO
Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta
conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali
impartite dalla Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche, esecutive
e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e
amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie
pag�
professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e
le professionalità anche specialistiche del cantiere.
Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la Direzione lavori e
le Soprintendenze per quanto di competenza.
Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile, e di
lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni
architettonici,
5° LIVELLO
IMPIEGATI DI 2a CATEGORIA
Appartengono alla 2a categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono
mansioni di concetto.
IMPIEGATI TECNICI DI 2a CATEGORIA
- Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione del lavoro
in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo
e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori
provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle
maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa.
- Tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti e allo sviluppo dei
calcoli statici e metrici relativi
- Disegnatore di concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del controllo
dei disegni. Impiegati amministrativi di 2a categoria
- Analista impiegato che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta
metodi procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico.
Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti
di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi, definisce e descrive le procedure
elettroni che.
- Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di
calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio
e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale.
- Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo
attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con
più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale di 4° livello.
pagl
- Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze
storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le
capacità necessarie per una attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di
più individui.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 2a CATEGORIA
Impiegato addetto agli approvvigionamenti e acquisti e alle liquidazioni dei conti dei fornitoti
secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità
e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.
Impiegato che cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali
inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso istituti ed Enti di
assicurazione, di previdenza e assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei
limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
ASSISTENTE DI CANTIERE DEL RECUPERO.
Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei
lavori in base a disegni a progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico
amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori
per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla Direzione tecnica o dal titolare.
Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico-amministrativa del cantiere di edilizia generale,
è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.
CAPOCANTIERE DI EDILIZIA STORICA
Lavoratore altamente qualificato, ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza
le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le
figure del cantiere.
Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate
con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione
specialistica al ruolo.
pag.92
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI
Lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate.
E' in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del
patrimonio.
Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di
restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.
Ha capacita di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.
Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
4° LIVELLO
ASSISTENTE TECNICO (GIA' DI 3a CATEGORIA)
Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o
esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed
elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri
lavoratori.
Sono inquadrati in tale livello i sotto indicati lavoratori:
- Programmatore EDP, impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta
la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella
appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica, predispone e
controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.
- Operai di 4°livello sono coloro che essendo altamente specializzati, dirigono e coordinano
l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o direttore tecnico e
partecipano anche alla esecuzione del lavoro con competenza e maestria.
- Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e
con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni e direzioni
cui sono addetti. Esempio: operatore di macchine di particolare complessità in grado
di intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione e
in grado di curare la messa a punto di detti macchinari.
- Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo
nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambito delle nuove tecnologie di industrializzazione.
- Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie
in sotterraneo.
- Lavoratore che con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine
operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite a lavori di rigenerazione in sito dei
pag.93
K
manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro
funzionamento.
- Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di
tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario.
- Lavoratore che, possedendo elevata professionalità e adeguata esperienza operativo
organizzativa, conduce gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative
generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e prowedendo alla
manutenzione nonché al montaggio e smontaggio.
- Addetto al coordinamento e alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori
opera o del varo di casseforme mobili per getto di travi in sito.
- Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere
espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue
rilievi, conosce ed applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente
appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
-Operatore Derrik o Blondin.
-Tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, la assiematura, la curvatura di elementi
di tubazione su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti
- Giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e C02 di
qualità di 1 a e 2a passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio al carbonio.
- Lavoratore che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per l'elaborazione
di schemi e studi predeterminati.
- Addetto alla preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento armato
che interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari componenti nelle
diverse disposizioni, impartisce mandati ai lavoratori per il montaggio.
-Addetto, con carattere di continuità, al coordinamento e alla preparazione di muri di sostegno
con la tecnica della «terra armata» (cioè con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in
cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel
rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i
disegni, provvede all'approwigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli
elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni
operative generali fomite dal responsabile del cantiere.
- Lavoratore che, nell'ambito di lavori di ripristino e consolidamento di opere nelle
aree archeologiche esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di alta
specializzazione comportanti la conoscenza delle speciali tecniche di scavo, di restauro
conservativo di reperti murari e strutturali, di misurazione e tracciamento del disegno
archeologico.
pag.94
- Lavoratore che possiede ampia e comprovata esperienza e professionalità che presta la sua
opera nella conduzione di macchine operatrici cosiddette greder motolivellatore e
vibrofinitrici, che è in grado di intervenire in riparazioni e manutenzione di queste e, in
autonomia, esegue compiti affidatigli dai superiori per responsabilità.
- Lavoratore che, autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo di ripristino e
consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico
urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti
formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la
conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo, e di affreschi, di
recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di
costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovrintendenze.
- Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche
di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi
OPERATORE PER IL RECUPERO ARCHITET TONICO
Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed
esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la
conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del
disegno. E' in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel
quadro delle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica.
Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici
di formazione professionale.
OPERATORE PER IL RESTAURO DI BENI CULT URALI
Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.
Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle
opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni
metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali
lapidei e superfici decorate di beni architettonici.
Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.
3° LIVELLO
Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una
generica preparazione professionale.
Profili:
- Operatore EDP: impiegato che provvede alla preparazione ed all'avviamento
dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a consolle i
vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.
- Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute
e senza diretta responsabilità curano calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico
amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e il versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali. Esempio: addetto a calcoli, impiegato alle paghe e ai
contributi, addetto alla contabilità fiscale o di cantiere.
Cura contratti e preventivi sempreché sotto direzione.
- Disegnatore esecutivista, colui che predispone, da un progetto articolato, elaborati particolari
su indicazioni o direttive del livello superiore.
- Impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo
amministrativo (esempio: fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice
scrittura contabile, prima nota, compilazione registro delle presenze e/o segnatore}.
OPERAI SPECIALIZZATI
Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di
eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da
tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o centine composte
o casseforme per armature speciali in opere di cemento e di natanti.
- Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi
in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali
lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociera, a vela o a forma
gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di
davanzali e stipiti.
- Camionista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
pag.96
A
- Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in
ferro.
- Ferraiolo capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro
per costruzioni in cemento armato
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio e smontaggio
su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti
- Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o
secondarie, capriate, cornicioni etc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti,
e altre opere di edilizia speciale
-Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o
cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato e precompresso
Addetto alla guida dei mezzi di trasporto dell'azienda, destinato
all'approwigionamento, smistamento mezzi, materiali, collocazione maestranze sui cantieri,
nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo; prowede anche alla sua
riparazione con l'eventuale sostituzione di pezzi di ricambio
- Imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate di
galleria, effettuandone la posa in opera.
- Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispone e sorveglia
l'armamento.
- Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che proweda alla posa della mina
e al suo brillamento.
- Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di
riquadratura, anche con l'impiego delle macchine
- Cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi tipo, forme di gesso
e in cemento, su modello o disegno.
- Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati o modelli richiedenti capacità
adeguate ai lavori di stuccatore.
- Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o
altri agglomerati sia al banco che sul posto
- Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e
riquadratura e chiaroscuro, macchiature ad imitazione legni e marmi, dorature in fogli, scritture
di insegne e filettature a mano libera.
- Tappezziere di parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o similari).
- Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.
- Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica, marmo,
alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione
- Posatore di rivestimenti: capace di eseguire i tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica,
marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione
- Parquettista: che sa posare in opera ogni tipo di parquet.
- Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno
- Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati quali vetro,
klinker e ceramica mosaico.
- Scalpellino: che sa eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su
marmo, che su pietra.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle
seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per
costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:
• manti impermeabili in asfalto colato o malta sfaltica per coperture;
• manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice e
cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
• manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi etc. comprese
le relative opere di fissaggio e ancoraggio meccanico;
• esecuzione di cappe cementizie: a protezione di manti impermeabili, per formazione
delle pendenze, per ripartizione su strati isolati
• posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere,
nonché soffittature con pannelli isolanti
Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su
superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici, di particolari esecutivi
inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E'
pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici
(riflettenti e colorate) su manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati
e dei manti impermeabili in genere.
- Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida
l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori.
Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si
conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3, art. 26, spettante all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di
cottimo qualora lavori a cottimo). Quando le mansioni di caposquadra si esercitino su più
gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%.
-Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l'esattezza del livello
dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatori.
- Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere, anche per i lavori
per l'armamento ferroviario, o in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.
- Autista o motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina e capace di
prowedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere anche con la sostituzione
di pezzi di ricambio.
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scrarper, ruspa e
simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a dieci
quintali, che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o
di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.
- Macchinista di locomotiva a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori
stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della
stessa. Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del
progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati, e di valutazione del franco, previo
picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano
un particolare grado di complessità e con delibera funzionale
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamento in
genere montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.
- Tesatore: linee AT-MT.
-Amarragista: linee AT-MT.
-Addetto al tracciamento linee di livellamento delle basi dei tralicci.
-Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.
- Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per
l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari, in questa voce sono compresi: il
capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone del comando, il capo puntone, il capo draga,
il motorista di prima, il macchinista e il fuochista autorizzati.
- Nostromo di prima.
- Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere
subacquee.
- Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di almeno
5 addetti alla cucina.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione
di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi
a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione
su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione
legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di
infissi, mobili serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso;
addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con
successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri
comando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di
lettere e numeri etc.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali
pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono
particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla
veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Lavoratore che nell'ambito dei lavori di ripristino consolidamento e conservazione e restauro
di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse artistico storico urbanistico
operi con provata esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di
formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche
tecniche di scavo, restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturali.
OPERAIO SPECIALIZZATO AREA RECUPERO
Operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei
suoi superiori, in possesso di competenze tecnico-pratiche e conoscenze conseguite anche
nel sistema di formazione professionale.
2° LIVELLO
Appartengono al 2° livello, i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che
richiedono normali capacità e qualificazione professionale per la loro esecuzione.
LAVORATORI AMMINISTRATIVI IN GRADO DI ESEGUIRE OPERAZIONI ESECUTIVE
Esempi:
Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede
meccanografiche, stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di
documenti contabili con il movimento del materiale.
- Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali
capacità conseguite con normale tirocinio
OPERAI QUALIFICATI.
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che
necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.
A titolo di esempio, sono considerati operai qualificati:
- Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria.
- Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, etc. perfettamente a
livello in angoli e rigature.
- Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedano la capacità
dell'operaio specializzato o impalcatore di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in
ferro che in legno. -Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di
prowedere a dosatura miscelamento a caldo di asfalti colati e malte asfaltiche; eseguire manti
impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticali.
-Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, etc.
-Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di
rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno.
- Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati
posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, etc.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di struttura
in cemento armato precompresso.
-Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori in armamento di galleria, di pozzi, di scavi,
di fognature.
- Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia,
esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.
- Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro.
-Cementista per pietra artificiale.
-Scalpellino e maltellista per pietra artificiale.
- Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo.
- Lucidatore in pietra artificiale.
- Squadratore di tufo.
- Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di
cantiere.
- Stuccatore comune di soffitti e pareti.
-Stuccatore da banco comune.
- Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura
con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non
indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati).
-Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature.
- Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli
indicati per gli specializzati.
-Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento.
- Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della
categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà.
- Parquettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune.
- Linoleista: che non abbia la capacita specifica dell'operaio specializzato.
- Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno.
-Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione.
-Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi.
- Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e
porfido, curando le opportune pendenze.
- Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune
pendenze.
- Scalpellino stradale.
-Addetto ai lavori di armamento ferroviario.
• colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatori;
• colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi
meccanici;
• colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli
meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
• Colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
• colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
• colui che con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o stringimento, lo
smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatori;
pag.102
• colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento
del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non
può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il
regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e capace di provvedere
alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Saldatore: capace di eseguire lavori normali con apparecchiature elettriche
o ossiacetileniche.
- Motorista o meccanico elettricista di seconda: addetto al funzionamento e alla
manutenzione dei motori, macchine e impianti; anche per i lavori dell'armamento ferroviario.
- Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e/o inseriti in cicli
di lavorazione, esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà.
- Installatore colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere.
- Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
-Addetto, nel settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di officina.
-Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
-Aiuto tesatore linee AT-MT.
- Aiuto amarragista linee AT-MT - Installatore: addetto alla installazione di impianti
speciali telefonici, elettrici, di segnalamento in genere.
- Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- Autista o motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di provvedere alla
ordinaria manutenzione della stessa.
-Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre
la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.
- Meccanico ed elettricista comune.
- Fuochista e conduttore di generatori a vapore, motorista di seconda su natanti per cui è
richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche conduttore di locomobili a vapore
con patente di 4° grado.
- Conduttore di coperta, di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a produziqne, per la
esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.
-Fabbro di cantiere.
-Lattoniere e tubista comune.
pag. 103
A
/�
-Nostromo di seconda.
- Guida palombaro.
- Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella
camera di equilibrio.
-Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
- Addetto alla potatura di piante di giardini e parchi e con conoscenza dei sistemi di innesto e
simili.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di
opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco
o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di
energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc.
con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche
(scuci-cuci).
- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica
e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
1 ° LIVELLO
Appartengono alla Categoria gli impiegati qui di seguito specificati:
- Dattilografi
- Centralinisti telefonici
-Addetti a mansioni di scritturazione e copia
-Addetti alla perforazione di schede meccanografiche e all'inserimento dati nell'elaboratore.
Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non
abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.
Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre
dalla data di assunzione.
OPERAI COMUNI
- Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni o come aiuto agli operai di livelli
superiori
pag.104
- Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo
è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono
adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in
pochi giorni
- Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli
stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli
operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni
complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli
eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al
piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del
pietrame specificatamente idoneo per l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti
solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura
preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e
dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di
sottofondi grezzi)
-Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti,
etc., proprie dei cantieri di prefabbricazione
- al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti componenti
già predisposte
- al montaggio in opera, in cantiere. di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego
di attrezzature di sostegno
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi
prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per
rivestimento (fogli di tesserine, piastrelle di cottogres, klinker, etc.), di tubazioni, serramenti,
davanzali e altri manufatti in genere
- al getto di calcestruzzo negli stampi
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe. scala, etc.
- alla tesatura con l'uso di apparecchiatura apposita di fili o cavi di acciaio per l'armatura di
strutture in cemento armato precompresso
- alla iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in
cemento armato precompresso.
-al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati. quali travi principali e secondarie,
capriate, cornicioni, etc. nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti, viadotti e altre opere
di edilizia speciale
- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in
opera, quali pareti, solai, cornicioni etc.
- addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi,
esportazione di carte o sbavature, spazzolature, etc.
- terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligata, nonché la profilatura
di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiatura (non armamento) degli scavi e il livellamento
del terreno secondo la picchiettatura
- calcinato o calcinatolo
- piegaferro o posature di armature di ferro in stampi preformati
- massicciatore stradale
- spalatore di neve senza impiego di mezzi meccanici
- addetto alla pulizia e innaffiamento dei giardini
- battitore o aiutante posatore stradale
- spazzatore o spaccapietre o pietriscante
- aiuto decoratore: aiuto verniciatore che esegue come aiutante o sottoguida di operai
specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria
- gettatore o tubista in cemento
- addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie
- addetto all'uso di martelli pneumatici
- addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa
- aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posature degli stessi in stampi preformati
- molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti
- aiutante posature di coperture impermeabili
- bitumatore o catramista stradale
- canneggiatore
- addetto ai lavori di armamento ferroviario:
• colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
• colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue rallentamento o lo stringimento,
lo smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o deviatoi;
• colui che colloca in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni
di montaggio del binario o dei deviatoi, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatoi
esegue le operazioni inverse;
• colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
• colui che nei lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
• colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.
- addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti,
montacarichi, biocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.)
- frenatore: addetto a cave di sabbia o a cantiere con movimento di terra, adibito
esclusivamente alla frenatura
- aiuto pontatore
- aiutante fuochista
- addetto a trasporti con decauville
- addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di diserbamento nell'armamento
ferroviario
- magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura
la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei
lavori dell'armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione
- carrettiere, barcaiolo, battellante
- cuciniere o aiutante di cucina.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in
base alle mansioni degli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni
usate dalle parti
AREA ARCHEOLOGICA
6° LIVELLO
RESPONSABILE RECUPERO ARCHEOLOGICO
Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la
responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede
competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli
permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica. Cura il coordinamento
pag. 107
dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio
dell'opera.
5° LIVELLO
OPERATORE ARCHEOLOGICO
Impiegato che, in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche,
stratigrafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico, opera in un singolo settore di
scavo.
4° LIVELLO
OPERAIO IN CANTIERE ARCHEOLOGICO
Lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche
sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica
formazione.
3° LIVELLO
OPERAIO SPECIALIZZATO IN CANTIERE ARCHEOLOGICO
Lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree
archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.
OPERAIO DI 2° LIVELLO
ROCCIATORE
Operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche
mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua
specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire, da direttive generali.
Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:
- pulitura di pareti rocciose con reti protettive;
- montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
- opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di
piattaforme mobili;
pag1
- perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per
la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;
- prowede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e di cantiere.
OPERAIO DI 3° LIVELLO
Operaio che, awalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche
mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in
autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 2° livello e le ulteriori seguenti:
- disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali,
- ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna,
- redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari
esecutivi inerenti il lavoro,
- rivestimento di pareti rocciose con reti protettive,
- disbosco su pendii e pareti rocciose,
- effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.
OPERAIO DI 4° LIVELLO
Operaio che, awalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche
mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità
diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3° livello e le ulteriori seguenti:
- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di
alta montagna. edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche
in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in
parete;
- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.
LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO
COORDINATORE DI IMPIANTI DI 6° LIVELLO
Impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello che,
nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più
centrali di betonaggio.
CAPO IMPIANTO VENDITORE DI 5° LIVELLO
Impiegato che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, intrattiene rapporti con
la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti
indicati per l'operatore di centrale, compresa la dosatura e la pesatura.
OPERATORE DI CENTRALE DI 5° LIVELLO
Impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, attende il funzionamento
di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico.
Svolge inoltre i compiti indicati per l'operatore di centrale di 4° livello comprese le operazioni di
dosatura e pesatura.
OPERATORE DI CENTRALE DI 4
°
LIVELLO
- Addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle
centrali di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le
operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la
manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali
anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla
compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per
l'esecuzione delle consegne, addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita
delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di
autobetonierista, compista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto.
-Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore di 3° livello.
- Operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale,
al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel 2° livello, prowede anche
al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
-A ddetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore di 2° livello.
- Operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura
e pesatura, compila documenti di trasporto e provvede alla manutenzione
ordinaria dell'impianto.
Patentino per operatori di macchine complesse
Dal 1° luglio 2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle
fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo
devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative
vigenti negli Stati della UE.
LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in
specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e i
diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia
(geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non
possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati e alla terza per i
diplomati, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in 2a categoria, è dovuta una maggiorazione del 5%
sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 51;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3a categoria, è dovuta una maggiorazione
dell'8% sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 51.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa all'atto dell'assunzione o
del conseguimento di esso.
CAPOSQUADRA
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, etc.)
che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a
sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di 5 o più operai di qualsiasi categoria o
qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale
particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da
computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 26 (compreso l'utile minimo
contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a
quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli elementi
pag. 111/4
della retribuzione di cui al punto 3, art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo
qualora lavori a cottimo).
Dal 01/07/09 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle
fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo
devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalla Scuola Edile Nazionale conforme
alle normative vigenti negli Stati della UE.
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente Contratto, le Organizzazioni nazionali
contraenti costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare
l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento
dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei datori
di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del
presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle
Organizzazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le Parti nazionali costituiranno un Gruppo tecnico paritetico,
di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le
nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.
Art. 81 - Lavoro a Tempo Parziale
Il lavoro a tempo parziale (Part-Time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni
del presente articolo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ed orario
ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto, potrà essere attuato con riferimento a
tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi
di seguito elencati:
l) volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
2) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio, unità produttiva e
dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze
aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part
time, secondo la regola della proporzionalità.
pag.112
Le modalità attuative del Lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra Loro
combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di Lavoro (part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di Lavoro part-time deve awenire con atto scritto nel quale devono
essere precisati L'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno
- l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il
rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati
all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a
tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve awenire
con consenso delle parti, Le quali possono stabilire le condizioni per ripristino del rapporto
originario. llJavoratore può avvalersi dell'assistenza delle RSU o delle Organizzazioni Sindacali
territoriali.
L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di
produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio
inquadrato con tale Istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali
concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del
lavoro della manodopera sul valore dell'opera.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un'impresa edile non può
assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori
occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non
ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione del ricorso all'Istituto del Part-time e
dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la RSU o, in
loro assenza, le 00.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la
relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti part-time stipulati
con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione
degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di
restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico,
nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da
gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del
coniuge o dei parenti di 1 ° grado per malattia o condizioni di disabilita che richiedano
assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il
ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontate, anche a tempo
determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario
nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del
limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta,
maggiorata di una percentuale del 20%. calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3 dell'art. 26, che avrà incidenza su tutti gli Istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti
e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Edil Cassa Nazionale.
Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per lavoro supplementare sarà calcolata
forfetariamente sugli elementi della retribuzione dell'art. 50 ed il relativo compenso deve
intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli Istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti
e differiti, e non avrà incidenza sul TFR.
Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli
23 e 58 del presente contratto.
Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo
parziale, anche determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano
la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o,
in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione
lavorativa (clausole elastiche).
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma
deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni
lavorativi.
In caso di applicazioni di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà
applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3 dell'art. 26 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 49.
La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di
ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole
flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri
computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzione di
personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in
mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.
pag.111-
DICHIARAZIONE A VERBALE
E' istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere,
a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
Art.82 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo
aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa
alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione
di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle
condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni
sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative
garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Art. 83 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione a lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.
Art. 84 - Diritti
TUTELA DELLA MATERNITÀ
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Le Parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui
alle leggi 9.12. 77 n. 903 e 10.4.91 n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile
nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e regionale previsti dal Sistema di informazione,
formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti Scuola di
cui all'art. 40 del CCNL.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela del lavoratore
padre si fa riferimento alle vigenti norme di leggi.
OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITÀ
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, comma 1, D.Lgs,
26.3.01 n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
pag.115 �
I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 151/01, valgono ai fini del diritto alla
prestazione di cui all'allegato C) del presente CCNL.
TUTELA ED ACCESSO AL LAVORO DELLE DONNE
Le Parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di
parità di cui alla legge 9.12. 77 n. 903 e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano
di costituire a livello reg ionale commissioni parite tiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verifi care l'andamento occupazionale femminile;
-individ uare iniziative di formazione professionali atte a favorire l'accesso al lavoro delle
donne attraverso corsi di formazione professio nale promossi dalle Scuole edili o da altri Enti
od Organismi idonei.
VIDEOTERMINALI
In relazione alle proble matiche relative alluso dei video terminali da parte delle lavoratrici in
stato di gravidanza e allett amento, le Parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da
parte del Comitato tecnico, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle
sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
CONGEDI PARENTALI
1. Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.n.151 /2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di
vita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente
complessivamente 1 O mesi.
2. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo
o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di
undici mesi);
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di
applicare quanto previsto dall'art.32 c.1 ter del D.Lgs.n.151 /2001.
pag.116
li-
3. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta
al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione
della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è
tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa
certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni
lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo
certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o
gratifica natalizia.
LAVORATORI INVALIDI
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle
opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare
percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
PORTATORI DI HANDICAP
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno
aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di
handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di
permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti
terapeuti co-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei
quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di
pagi
handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto
dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale
svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano
sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti
dall'art. 40 del C.C.N.L. in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli
Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali
artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.
TOSSICODIP ENDENTI
Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti Strutture sanitarie pubbliche lo stato
di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione
presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio
assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge n. 162 del 26.6.90.
I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con periodicità bimestrale,
la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico
riabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione o di
interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa si intende contestualmente
terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, concorderanno un periodo
di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al
programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o i periodi di aspettativa
nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.
LAVORATORI MIGRANT I
In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene
necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli
un ruolo attivo in tal senso da parte del EFORMA ITALIA e delle singole Scuole Edili.
pag. 118
i
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche,
culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui
trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico,
convengono di affidare al EFORMA ITALIA, anche mediante La costituzione di una apposita
Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei
lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso
le Scuole Edili;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della
comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.
Anche in relazione a quanto previsto dal presente articolo, la Commissione, mediante un
costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che
permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire
dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
EFORMA ITALIA dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2024, un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva
nei paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Art. 85 - Sicurezza del lavoro
A) IGIENE, AMBIENTE DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI.
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese
artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed
alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove
svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei
rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia. le
Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale
l'impresa artigiana prowederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee
attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scaldavivande e riscaldato nei mesi
invernali e per uso servizio igienico-sanitari.
pag.119
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate
anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili owero con altri elementi provvisionali
che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del
cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla
durata dei cantieri.
E' istituito il libretto sanitario e i dati biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici
concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2, art.
5, legge n. 399/70;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortuni.
Il libretto sarà fornito a cura della EFORMA ITALIA, sulla base di un facsimile predisposto
dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso
di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. E' istituito, secondo un facsimile stabilito a
livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione é demandata alle
Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme
di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie.
B) PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le Parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della
prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi
e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi benefici
dell'intervento preventivo, per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente
responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le Parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di
prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le Parti concordano, infine, che le Direttive della CEE, attuali e future, riguardanti gli aspetti
generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per
l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive
dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa
che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto
tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese e
all'artigianato.
SEDI E STRUMENTI DI CONFRONTO.
Le Parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare
una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
In particolare le Parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), il
cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle Parti, avente le finalità
previste dall'art. 39, predisponendo analoga normativa statutaria e regolamentare per i
Comitati Paritetici Territoriali.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati Paritetici Territoriali, provvedono le
competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni
nazionali firmatarie del presente CCNL.
I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20. D.Lgs.
19.9.94 n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione materia di sicurezza.
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va
esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e
formazione per la sicurezza.
La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i
Comitati tecnici di prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio
nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella
formazione per l'attività produttiva.
A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili
in stretto raccordo e coordinamento con EFORMA ITALIA al fine di fornire gli opportuni indirizzi
alle Scuole Edili e ai Comitati paritetici regionali.
Le Parti individuano. quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato; tecnici,
caposquadra, capocantiere e preposti;
- lavoratori occupati.
Le Parti, in collaborazione con EFORMA ITALIA, elaboreranno moduli di corsi formativi per la
sicurezza, di 8 ore retribuite, ai quali parteciperanno lavoratori che accedono per la prima volta
al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello
regionale o territoriale.
Le Parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello
Statuto delle Scuole Edili di cui all'art. 40 del CCNL.
ORGANIZZAZIONE DELLA PRE VENZIONE - PIANI DI SICUREZZA,
Le Parti concordano sulla funzionalità del "Piano di Sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci
utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le Parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della
rappresentanza sindacale di cui all'art 94.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o
destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra
il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese
esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art 18, legge 19.3.90 n. 55 e dell'art. 9. DPCM
10.1.91 n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto
dall'impresa prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle
modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie
prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che devono essere osservate al fine
di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi
successive.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche
connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'INAIL e concordano di assumere nelle
sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
pag.122
NORMATIVA TECNICA
Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione
infortuni in edilizia risale al 1956, le Parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche
della delega contenuta nell'art. 24, legge 23.12.78 n. 833, venga approvata una nuova
regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nella organizzazione produttiva
e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
1) In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza (RTLS),
riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali
stipulanti.
2) In presenza dei RTLS, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti
in tema di consultazione del RLTS, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui
all'art. 40 del CCNL, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale
conferisce mandato.
3) L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1, art 19, D.Lgs. n. 626/94, avviene
con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4) Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle
Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5) Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della
cooperazione, il RTLS assolve ai propri compiti in collaborazione con i RLS delle imprese dei
suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani
di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6) Il RTLS ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani succitati e di formulare
proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta
o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di
cui all'art. 39. Il RTLS è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs. 626/94.
7) Il RTIS verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto
accantonato nel Fondo di categoria di cui al punto 9).
8) Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sono impegnate affinché i RTLS siano in
grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da
garantire la massima professionalità.
9) In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso la Edil Cassa
Nazionale delle qualità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del
pagt
versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate ad
€ 10,00 annue per dipendente, di cui€ 8,00 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7).
1 O) A livello regionale le Parti all'interno di programmi decisi, congiuntamente, determinano,
fermo restando i costi di agibilità del RTLS, la ripartizione della rimanente quota tra formazione,
informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a
strutture e rendere funzionali i rapporti tra RTLS e il Comitato paritetico di cui all'art. 39.
11) La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita
con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali
stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre stabilire la programmazione della formazione del RLS,
previsti dall'art. 22, D.Lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento
alle mansioni svolte.
12) Ai RTLS e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'awenuta formazione e il
Comitato paritetico di cui all'art. 39 terra un'anagrafe in merito.
13) Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5) e 6), dalla data di elezione del
rappresentante per la sicurezza aziendale cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto
9).
14) Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13), ha diritto, per l'esercizio della
propria attività, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti
- 32 ore annue nelle imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti
15) Alla formazione di cui all'art 22, D.Lgs. n. 626/94 del RLS, eletto secondo quanto previsto al
precedente punto 13) e dei lavoratori che l'hanno eletto prowede, durante l'orario di lavoro,
l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i
RTLS e di 8 ore per i singoli lavoratori.
16) La presente disciplina é stabilita in attuazione del D.Lgs. n, 81/08 e s.m.i. Le Parti si
riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla
contrattazione collettiva nazionale di categoria.
17) A tal fine, entro il 31.12.2024 le Parti procederanno ad una verifica circa l'attuazione di
quanto convenuto con il presente articolo.
18) In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 /08 e s.m.i. alla formazione del RLS
prowede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore
mediante programmi di 32 ore per i RLS Rappresentante per la sicurezza.
Nell'azienda, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
pag.124
/4-
azienda. Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'art. 19 della legge n. 300 del
1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle
RSA.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai
lavoratori al loro interno nell'azienda o nella unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per
le altre imprese operanti nell'unita produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla
relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione
adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei
lavori. E' inoltre informato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la
sicurezza viene individuata per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso
ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni
nazionali aderenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008; in
particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda owero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato
dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dei servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dell'art 37 del
D.Lgs. n. 81 /08;
h) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione
e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del
documento contenente'
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della
valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti
dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto
i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno,
con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive fino da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti. I rappresentanti
territoriali o di un comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo
con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza
individuate dalle norme di legge.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile,
il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con
riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa
mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative
di Legge e dal presente contratto utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove
esistenti.
I Lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto di essere formati ai sensi dell'art 37
del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni
svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, alla formazione del rappresentante della
sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o L'organismo paritetico
territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per La sicurezza e di 8
ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione
dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede
L'organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di
tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente
necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. 81/2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di
confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva
dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui alla Legge n. 123/2007.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa
qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine
di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse
imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di
realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO
Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (Legge n. 248/2006 art. 36 bis) con
riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla Legge
pag.127
n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti
sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire ad Edil Cassa Nazionale l'incarico di emettere il
modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul
territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi
essenziali.
Resta ferma la facoltà, a livello territoriale, di fornire direttamente le imprese iscritte il predetto
tesserino.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ALLA SICUREZZA DEI NUOVI IMPRENDITORI EDILI
Le parti sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi
imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento. A tal proposito,
oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono
di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche
di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione e/o
aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei
quali sarà rilasciata un apposito attestato di qualificazione.
Finalità di finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative
eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di una
apposita commissione.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ALLA SICUREZZA DEGLI IMPRENDITORI EDILI E
LAVORATORI AUTONOMI
Le parti così come previsto dall'art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 in attesa del
decreto attuativo si impegnano ad individuare criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
Salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza,
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati. Il sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione,
di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti
previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti
impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle
imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale (PATENTE A PUNTI) che misuri tale
idoneità, soggetta a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul è causa ostativa al rilascio del Documento di regolarità contributiva da
pag.128
parte della Edil Cassa Nazionale ad eccezione di quello relativo ai pagamenti di lavori
effettuati prima dell'adozione del provvedimento di revoca della cd. patente.
Art. 86 - Permessi
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi
permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza
dal lavoro.
Art. 87 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le
imprese concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi
retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi
nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 300 ore di
insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio,
usufruibili anche in un solo anno.
Tale norma si applica nelle imprese con almeno 8 dipendenti con esclusione del computo degli
apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali della legge n. 25 del 19.1.55.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno 1 mese prima dell'inizio del
corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i
certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario,
il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova
applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 88 - Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio
dell'assenza stessa, salvo caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5% al 20% della
retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.
L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base. Prolungandosi
l'assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o ripetendosi per 3 volte in un anno nel giorno
seguente la festività ovvero ripetendosi per 5 volte nel periodo di un anno, il lavoratore può
essere licenziato ai sensi della lettera 'e', punto 3 dell'art. 91.
L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo
certificato medico. Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e richiamate nell'art.
90, ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione
relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.
In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione.
Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al
festivo;
c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.
L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità da parte degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n 300, il controllo
delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è
tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 1 O alle ore
12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o
amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato
tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite,
prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà
preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal
diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Edil Cassa Nazionale per l'intero
per i primi 1 O giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente
ingiustificato.
pagk
Art. 89 - Provvedimenti disciplinari
Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20/05/70 n.
300, le infrazioni possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti
prowedimenti disciplinari:
a} rimprovero verbale;
b} rimprovero scritto;
c) multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi del punto 3 dell'art. 91.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno
essere versati alla Edil Cassa Nazionale.
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti
scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle
direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza
del lavoro.
L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione
e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 23.11.01
purché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le
norme contenute nel disciplinare interno di cui al prowedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 1° marzo 2007, attuativo del Decreto Legislativo n. 196/03;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze
che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare
gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione
mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto. E' fatto salvo
quanto previsto dall'art. 85 per il licenziamento senza preavviso. Agli effetti della recidiva si
tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
Art.90 - Licenziamenti
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata
dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa
può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno
prowisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a) insubordinazione o offese verso i superiori
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si
renda incompatibile la prosecuzione anche prowisoria del rapporto di lavoro
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilita delle opere anche prowisionali,
la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca
danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali
d) trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del committente
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del
cantiere
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro
g) assenza ingiustificata di cui all'art. 89
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni
nell'anno precedente
i) grave o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure e delle
procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi
degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/0, che non siano in contrasto con le norme di legge e le
disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa
potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato
per un periodo non superiore a 1 O giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al
licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
Art. 91 - Passaggio da operaio ad impiegato
Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per
sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianità di servizio maturata nella
categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all'art.
72, a norma del comma 2, lett. b) dello stesso articolo.
Art. 92 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per
sé il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti, nei confronti del
nuovo titolare.
In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore,
questi avrà diritto all'indennità di anzianità e a quanto altro gli compete in base il presente
contratto.
Art. 93 - Diritti sindacali
DIRITTO DI ASSEMBLEA
Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 1 O ore annue di permessi retribuiti per
ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
pag.133
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si
terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può
svolgersi anche all'interno, previi accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di
48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di
svolgimento.
RAPPRESENTANZE SINDACALI
Per quanto concerne le rappresentanze sindacali si fa riferimento alle norme e agli accordi
vigenti all'atto della stipula del presente contratto.
TUTELA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Premessa
Le Parti, nel concorde intento di tutelare il diritto al lavoro e allo scopo di assicurare ai
lavoratori dell'impresa artigiana l'esercizio delle libertà sindacali, affermano che è contrario
allo spirito del presente Accordo ogni atto effettuato in contrasto a quanto sopra espresso e in
particolare i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa, di credo politico, di
appartenenza a un sindacato.
Le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, nell'ambito di un corrotto rapporto tra parti
sociali, si danno le seguenti procedure allo scopo di svolgere un ruolo costruttivo nella
discussione di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento a licenziamenti
individuali.
1. I licenziamenti dei lavoratori non in prova e non ai sensi delle norme previste dal C.C.N.L.
{licenziamenti per mancanze) potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con i
periodi di preavviso previsti dal presente CCNL.
2. La decorrenza del licenziamento, effettuato ai sensi dell'art 2118 CC sarà comunicata per
iscritto al lavoratore a mezzo raccomandata a/r o raccomandata a mano. La data della
comunicazione deve risultare dall'avviso di ricevimento o, in caso di raccomandata a mano, da
ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal lavoratore.
3. Ferme restando la decorrenza del licenziamento e l'efficacia del provvedimento,
l'Organizzazione sindacale firmataria del C.C.N.L. su istanza del lavoratore licenziato potrà
richiedere, entro e non oltre 6 giorni Lavorativi dalla data di ricevuta comunicazione del
provvedimento stesso di cui al punto 2) un incontro a livello di Organizzazioni sindacali
provinciali per le Organizzazioni artigiane, o comunque nel rispetto delle proprie autonomie
pag1-
organizzative, e territoriali per le Organizzazioni dei lavoratori, per un tentativo di conciliazione
che dovrà essere espletato entro 15 giorni dalla data di ricevuta comunicazione.
4. In caso di mancato accordo, entro 6 giorni lavorativi dall'awenuto espletamento del tentativo
di conciliazione di cui al punto 3), su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni
di cui sopra potranno procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato con
l'assistenza tecnica del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro o di un suo delegato. Dette
procedure dovranno esaurirsi entro 40 giorni dalla data di licenziamento.
5. Nel corso dei tentativi di conciliazione potrà essere proposta una indennità complementare
al TFR non inferiore a 70 ore e non superiore a 180 ore di retribuzione contrattuale. Il risultato
dei tentativi sarà comunicato alle Parti interessate dalle rispettive Organizzazioni sindacali,
qualora queste abbiano individuato di comune accordo una soluzione da proporre per
l'eventuale adesione delle parti stesse. In caso di accordo delle parti (datore di lavoro e
lavoratore) sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 411 CPC. La procedura conciliativa
è esaurita con il secondo tentativo di conciliazione. L'impegno delle Organizzazioni sindacali si
considera come sopra esaurito.
6. La presente normativa si applica nelle imprese artigiane che abbiano almeno otto dipendenti
(nel computo vengono inclusi anche gli apprendisti). Le Parti convengono che le procedure
sopra concordate non si applicano nei confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti
dal C.C.N.L. che comportano il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 91 (Licenziamenti
per mancanze), nonché ai lavoratori assunti con contratto a termine a norma di legge anche in
sostituzione di altri lavoratori ammalati o temporaneamente assenti. Convengono, inoltre, che
le procedure sopra richiamate si applicano esclusivamente al lavoratore non in prova con
almeno 3 mesi di anzianità e agli apprendisti con 1 anno compiuto di anzianità nell'azienda. Su
richiesta delle Parti stipulanti si procederà, a livello nazionale, ad una Verifica annuale degli
eventuali problemi derivanti dall'applicazione delle procedure sopra elencate, con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali interessate.
Art. 94- Previdenza complementare
Le Parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare
per il settore.
A tal fine le Parti decidono di istituire, a livello nazionale, entro 30 giorni dalla stipula del
presente CCNL, una Commissione tecnica composta anche da esperti designati in numero
paritetico con il compito di prospettare alle Parti medesime un progetto complessivo di
previdenza complementare per impiegati e operai edili.
L'ipotesi progettuale indicherà modi e forme di applicazione della previdenza medesima in
relazione alle caratteristiche del settore nonché i criteri per l'armonizzazione dell'istituto
dell'APE straordinaria con il sistema di previdenza complementare.
pag.135
Ciò al fine di individuare, le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al graduale
esaurimento dell'istituto dell'APE straordinaria, in relazione allo sviluppo del sistema di
previdenza complementare.
La Commissione tecnica individuerà inoltre quelle prestazioni extracontrattuali da abolire e/o
modificare finalizzando l'utilizzo dei relativi importi a sistemi di assistenza integrativa per quegli
eventi sanitari che si verificano con maggior frequenza tra i lavoratori del settore.
A seguito della emanazione del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, le parti firmatarie del
presente CCNL, intendono accordarsi per l'utilizzo di un Fondo pensione al fine di permettere
ai dipendenti delle aziende associate, di usufruire di tutti i vantaggi in termini di partecipazione
alle forme di previdenza complementare (versamento del t.f.r maturando, versamento del
contributo del datore di lavoro e versamento del contributo del lavoratore).
Per quanto sopra, le parti firmatarie del presente verbale di accordo si impegnano ad
individuare, con l'accordo sindacale di cui all'Allegato L, in un Fondo pensione aperto a
contribuzione definita di una primaria compagnia assicurativa ed autorizzato a norma di legge
(n. 4 dell'albo tenuto dalla Covip), la forma di previdenza complementare per i dipendenti delle
aziende associate.
Art. 95 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente
articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in Considerazione della qualifica da
conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal
bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalla Scuola Edile
Nazionale accreditato mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite
dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3
anni;
b) apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del 2° livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni;
- qualifiche finali del 3° livello di inquadramento massimo 4 anni;
- qualifiche finali dal 4° livello di inquadramento massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della
prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine
previsto, il piano formativo individuale.
pagi
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le
competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze
possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative Vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue,
è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è
realizzata presso la Scuola Edile Nazionale, in conformità ai profili professionali definiti a
livello regionale.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli
apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue
per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso la Scuola Edile Nazionale in conformità
ai profili professionali e agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla
legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Alla Scuola Edile Nazionale sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'awio dei rapporti di
apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Edil Cassa Nazionale;
- definizione dei percorsi (formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni
d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa,
- formazione dei tutor aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di
inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione della effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel
libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si
cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da
interruzioni superiori a 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente
prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i
periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla
eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
pag.137
�
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in
relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'awenuta partecipazione all'attività
formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile Nazionale e/o con
l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti
a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle
normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi
medesimi.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova
valgono le norme di cui agli artt. 3 e 47, con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista.
L'inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato
professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è
finalizzato il relativo contratto.
Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il
relativo trattamento economico è il seguente:
- 1 ° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del
2° e 3° livello;
- 2° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del
4° livello;
- 3° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del
5° livello.
Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al
comma 3, lett. b), all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento
economico di un livello superiore a quello di assunzione.
Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati
al conseguimento del 2° livello.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 276 del
10.9.03, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze
delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola
Edile Nazionale, l'apprendista deve frequentare la Scuola Edile Nazionale per lo svolgimento
di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 86 del vigente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art 6 del vigente CCNL.
pag.138
At'
/�
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui
contenuta negli artt. 6 e 48, lett. B).
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e
malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 28, 29, 68 e 69 del CCNL.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme
fissate dalla legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale
ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o
giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artt. 33 e 74 con riferimento al livello
riconosciuto all'apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle
maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può
assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito
dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione. anche per quanto concerne il
trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell'istituto stesso.
In coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, le parti concordano altresì
che i contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2005, hanno
una durata massima di tre anni e pertanto la retribuzione spettante a tali lavoratori viene
erogata fino al sesto semestre. Per l'aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alte tabelle
dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della legge n 25/1955
di cui agli Allegati A e B del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di demandare al EFORMA ITALIA nazionale l'elaborazione, entro il 31
dicembre 2024, dei profili per l'apprendistato professionalizzante.
Nelle more, si conferma che l'istituto dell'apprendistato professionalizzante può essere
adottato anche per profili di carattere generale, benché non espressamente previsti nel
documento ISFOL relativo all'edilizia quali, a titolo esemplificativo, le figure professionali di
tipo amministrativo.
pag.139
Art. 96 - Somministrazione di lavoro
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 276/03 che mantengono in vigore le clausole
contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo e di quanto stabilito dall'art 1, comma
46. della legge 24/12/2007, n. 247, il ricorso al lavoro temporaneo a tempo determinato è
consentito nelle seguenti ipotesi:
a) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori;
b) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano
essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
c) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a
quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'imprese;
d) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
e) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non
programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
f) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi
specifici e definiti.
Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a
licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs.
81/2009
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al D.Lgs. 81/2008
5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti
6) costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 1 O
7) lavori subacquei con respiratori
8) lavori in cassoni ad aria compressa
9) lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nelle ipotesi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei
confronti delle agenzie che siano specificatamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento
delle attività sopra indicate.
IL ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1 ), 2), 3) e 4)
per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a
termine di cui all'art. 98, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato
dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art 1 O, commi 7 e 8 del D.Lgs. 368/2001, tale percentuale
è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo
e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di
lavoratori a tempo indeterminato della impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare
precedente.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parli concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle
imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime,
compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Edil Cassa
Nazionale e degli altri Organismi paritetici di settore. Con l'iscrizione ad Edil Cassa
Nazionale i lavoratori e le agenzie di somministrazione sono vincolati al versamento delle
quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
A carico delle agenzie di somministrazione e dei lavoratori è posta una quota unica di
adesione contrattuale: in misura pari all'1 o/o degli elementi della retribuzione di cui al punto 3),
art. 26, a carico delle agenzie di somministrazione; in misura pari allo 0,50% degli elementi
della retribuzione di cui al punto 3), art. 26 a carico degli operai.
A carico delle agenzie di somministrazione e dei lavoratori é posta una quota unica di
gestione Edil Cassa Nazionale in misura pari: al 2,50% degli elementi della retribuzione di cui
al punto 3), art. 26 a carico delle agenzie di somministrazione; in misura pari allo 0,50% degli
elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 26 a carico degli operai.
A carico delle agenzie di somministrazione è posta una quota unica di contribuzione nella
misura dello 0,25% per l'area sicurezza; dello 0,25% per il finanziamento dell'Area Formazione;
del 4,80% quale contributo per la gestione fondo APE; dello O, 70% per la gestione della
mutualizzazione malattia ed infortuni.
Il totale della contribuzione paritetica, pertanto, viene fissato in misura pari al 9,50% da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) art. 26.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dall'agenzia di
somministrazione sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente
all'importo a proprio carico, alla Edil Cassa Nazionale con la periodicità e le altre modalità
previste per il versamento del contributo di cui al precedente art. 43 del presente contratto.
Il gettito della quota di adesione contrattuale riscosso a carico delle agenzie di
somministrazione sarà attribuito alle Organizzazioni datoriali firmatarie del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro; il gettito della quota di adesione contrattuale riscosso a carico
dei lavoratori sarà attribuito alle associazioni sindacali firmatarie.
Art. 97-Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 6.9.01 n. 368, il lavoro a tempo determinato è
consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato é vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti
collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale
contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso
ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 23.7.91 n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a 3 mesi
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.
4, D.Lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 O, commi 7 e 8 del citato D.Lgs. n. 368, il ricorso ai
contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno,
cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti
di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a
termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di
1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare
precedente.
La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà
fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dal sistema
di concertazione e informazione del vigente CCNL.
Visto l'art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. 368/01 e s.m. le parti concordano che l'ulteriore
successivo contratto a termine in deroga ai limiti dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
di cui al medesimo comma potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga
rispettata la procedura ivi prescritta.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in
merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le
medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali
dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai
punti 1.7 e 1.8 e 1.9 del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.
Art. 98 - Distacco
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore
edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni
equivalenti, da un'impresa edile a un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo
dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a
che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera
nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa
distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Edil Cassa Nazionale la posizione di
lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93.
Art. 99- Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato
contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto d'inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere
superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap
fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi.
Possono essere assunti con contratto d'inserimento i lavoratori di cui al comma 1, D.Lgs. n
276/03.
Il contratto d'inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente
indicato il progetto individuale d'inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- durata;
- periodo di prova, così come previsto per il livello d'inquadramento attribuito;
- orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno
o a tempo parziale.
L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti d'inserimento il cui
progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio
qualificato per i contratti d'inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di
4° livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con
professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di 1
livello inferiore.
Anche per i contratti d'inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento
economico e il trattamento economico è quello di 2 livelli inferiori a quello della categoria il cui
progetto individuale è preordinato.
Nel caso di contratti d'inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità
coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di 1 livello inferiore.
Il progetto individuale d'inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto
lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
pag.144
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto
di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra
l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro
ed organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico,
impartite anche con modalità di "e-learning" in funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso la Scuola Edile Nazionale.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del
rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore
di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dalla Scuola
Edile Nazionale.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite
a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli artt. 3
e 47 del vigente CCNL.
L'orario di lavoro è disciplinato dagli artt. 6 e 48 del vigente CCNL.
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore
in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto a un periodo di conservazione del posto di
70 giorni.
Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il CCNL.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nella
anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione
dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Art. 100- Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto. valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre
che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente
contratto.
Art. 101 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono
cumulabili con altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di anzianità, anche quando siano disgiunte si considerano
costituenti un unico istituto.
Ferma restando la inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più
favorevoli sia singole che collettive, derivanti da accordi, usi e consuetudini eventualmente
praticate dai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del
presente contratto.
Art. 102 - Assemblee
A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in
cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di
materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci
ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalla Rappresentanza
sindacale unitaria costituita nell'unità produttiva, con preavviso al datore di Lavoro non
inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle
Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità
produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei
all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale unitaria.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui
sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea é indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite
complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei
luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti, danno comunicazione della riunione, a firma congiunta al_datore di lavoro con
preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
C} Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro e per i permessi di cui al 1° comma della
lett. B} al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli
elementi di cui al punto 3) dell'art. 26, dalla percentuale di cui alla lett. B} dell'art. 6 e dalla
maggiorazione di cui all'art. 22.
Art. 103- Cariche sindacali e pubbliche
La concessione di permessi retribuiti ai componenti della Rappresentanza sindacale unitaria
è disciplinata dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei
Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere
concessi permessi retribuiti fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni
degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto
dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Le cariche
sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle
Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a
comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende. I permessi di cui alla presente lett. b} sono
concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.
Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai
dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, dalla percentuale di cui alla lett.
B} dell'art. 6 e dalla maggiorazione di cui all'art. 22.
Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali si fa rinvio alle
disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
pag.147
1b
Art. 104 - Affissioni
La Rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di
lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva. pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del
lavoro.
Art.105- Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1 °
Ottobre 2024 al 30 Settembre 2027.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata a/r, almeno 3 mesi prima
della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e cosi di seguito.
ART.106- Contributo di assistenza contrattuale (Co.As.Co.)
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro, che
applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi alla
costituzione e gestione del presente sistema contrattuale, nonché all'assistenza
sull'applicazione del presente CCNL. Tale Contributo d'Assistenza Contrattuale, in sigla
"Co.As.Co.", è pari allo O, 70% dell'Imponibile Previdenziale aziendale e dovrà essere versato
per le 13 mensilità di applicazione nei modi previsti dall'Associazione Datoriale scelta dal
datore di lavoro, firmataria del presente CCNL.
Art. 107 -Assistenza sanitaria integrativa
1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il FONDO SALUS (Ente di Assistenza sanitaria
Integrativa). Le Parti hanno di comune accordo preso tale decisione at fine di garantire a tutti i
lavoratori maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2. A decorrere dal 01 Settembre 2024 sono iscritti al FONDO SALUS tutti i lavoratori assunti a
tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli
apprendisti ed i collaboratori.
3. Per il finanziamento del FONDO SALUS è dovuto un contributo mensile obbligatorio per
ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,00 di cui euro 11,00 a carico dell'azienda ed euro
1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il
giorno 16 di ogni mese. Per i Quadri, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale,
purché pari o superiore a 16 h settimanali è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari ad
€ 18,00 di cui euro 17,00 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore
4. I contributi di cui al punto 3), unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale
EFORMA ITALIA, vanno versati in un'unica soluzione mediante F24.
pag.148
k
Art. 108 - Allegati
I sottoindicati allegati fanno parte integrante del presente contratto:
A. Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai e degli apprendisti
B. Edil Cassa Nazionale accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
C. Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
D. Regolamento dell'anzianità professionale edile
E. Accordo ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n 223/1991
F. Dichiarazione congiunta
G. Accordo aumenti retributivi
ALLEGATO A
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili
per gli impiegati sono modificate come segue:
RETRIBUZIONE:
Livello Minimi dal 01 Contingenza E.D.R. Indennità !Totale Scatto di
Ottobre 2024 di anzianità
funzione Operai-
impiegati
7Q 2.110,71 600,00 11,33 145 12.867,04 14
7 2.110,71 600,00 11,33 12.722,04 14
6 1.870,25 570,65 11,33 12.452,23 13,25
5 1.580,85 550,75 11,33 12.142,93 11,00
4 1.488,95 548,75 11,33 2.049,03 10,00
3 1.385,65 544, 16 11,33 1.941, 14 10,00
p
a
g
k
2 1.275,55 542,49 11,33 1.829,37 9,50
1 1.110,64 540,98 11,33 1.662,95 9,50
La retribuzione degli impiegati è contabilmente determinata in misura mensile.
La retribuzione mensile degli operai di produzione anche ai fini dei vari Istituti contrattuali si
determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così
ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma
di legge e di contratto.
ALLEGATO B
Edil Cassa Nazionale
La Edil Cassa Nazionale é regolata dall'art. 43 del presente C.C.N.L. e dalle norme di legge.
In ciascuna circoscrizione territoriale, con definizione preferibilmente regionale, può essere
istituita una sede della Edil Cassa Nazionale.
I firmatati del presente C.C.N.L. si impegnano a procedere alla costituzione della Edil Cassa
Nazionale entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui lo stesso sarà depositato.
ALLEGATOC
ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI
ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE
A norma del 3° comma dell'art. 22 del presente contratto, il criterio convenzionale per
l'accantonamento presso la cassa edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione
per ferie e gratifica natalizia è il seguente:
1) CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI
L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a
carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla
pag15i
somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 22 del C.C.N.L. Per i casi
di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui
sopra, nel modo seguente:
Periodo Maggiorazione
Giornate di carenza INPS e INAIL 18,50%
Dal 4° giorno di malattia in poi 18,50%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia 7,40%
professionale
Dal 91 ° giorno di infortunio o malattia 4,60%
professionale in poi
2) ACCANTONAMENTO NETTO PRESSO LA EDIL CASSA NAZIONALE
L'importo che deve essere accantonato presso la Edil Cassa Nazionale è pari al 14,2%,
computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 22.
Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da
accantonare sono le seguenti:
Periodo Maggiorazione
Giornate di carenza INPS e INAIL 14,20%
Dal 4° giorno di malattia in poi 14,20%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia 5,70%
professionale
Dal 91 ° giorno di infortunio o malattia professionale 3,60%
3) RETRIBUZIONE DIRETTA NETTA
La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa e costituita dalla
retribuzione lorda di cui al 1° comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali
complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).
pag. 151
4) ESCLUSIONE DEL CRITERIO CONVENZIONALE
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei
quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero
periodo (malattia e infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti
dall'impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la Edil Cassa Nazionale accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui
al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'11 °
comma dell'art. 22 del CCNL.
ALLEGATO D
PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
1. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa
all'operaio ai sensi degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. è portato in deduzione di quanto dovuto
dall'impresa medesima alla Edil Cassa Nazionale secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio
interessato almeno 450 ore, computate coni criteri di cui al comma successivo, la deduzione
spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate,
proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria
come specificata al 6° comma dell'art. 28 e al 8° comma dell'art. 29 i coefficienti seguenti:
MALATTIA:
Periodo Quota
A per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni 0,500
B per il 1 °, 2° e 3
°
giorno nel caso la malattia superi 12 giorni 1,000
e dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS 0,330
D dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS 0,107
pag152/4-
E dal 181 ° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate
dall'INPS
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE:
Periodo
A dal 1 ° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di
inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di
assenza
B dal 91 ° giorno in poi
0,500
Quota
0,234
0,045
Agli effetti del 2° comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i
relativi contributi alla Edil Cassa Nazionale, le ore comunque retribuite, nonché quelle per
malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o
sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni.
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, La deduzione
è proporzionalmente ridotta.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolalo come
indicato al 2° comma, è restituito o conguagliato all'impresa in proporzione alle ore lavorate.
La deduzione awiene mediante conguaglio con le somme dovute alla Edil Cassa Nazionale a
qualsiasi titolo o rimborso da parte della Edil Cassa Nazionale stessa in tempi brevi, secondo
le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.
Le parti riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente Protocollo le risultanze
della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.
pag.153
ALLEGATO E
REGOL AMENTO DELL'ANZIANITA PROFESS IONALE EDILE
1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più
circoscrizioni territoriali, la Edil Cassa Nazionale corrisponde nell'anno successivo, ciascuna
per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere
almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di
assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per
infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL. Ciascun biennio scade il 30
settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Edil
Cassa Nazionale in occasione del 1° maggio.
3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in
relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e
calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro
ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Edil Cassa
Nazionale per il secondo anno del biennio di cui al comma 2), paragrafo 2):
Numero di erogazioni Operaio 4° Operaio Operaio Operaio percepite dal singolo livello specializzato qualificato comune operaio
1 a e 2a erogazione 0,1557 0,1446 o, 1301 o, 1112
3a e 4a erogazione 0,3270 0,3039 0,2734 0,2337
5a erogazione 0,4905 0,4556 0,4101 0,3505
5a erogazione 0,5139 0,4774 0,4296 0,3672
7a e 8a erogazioni 0,6855 0,6365 0,5727 0,4897
9a e successive
erogazioni 0,8568 0,7956 0,7163 0,6119
La Edil Cassa Nazionale calcolerà le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogherà
le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra
decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se é inferiore a 5.
pag.154
NOTA
Le parti si danno atto che le cifre sopraindicate corrispondono rispettivamente al 5%, al 10%.
al 15%, al 20%, al 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria.
Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non
risultino registrate alla Edil Cassa Nazionale ore di cui al paragrafo 5) e che in un successivo
biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2), prestazione è calcolata applicando l'importo
previsto per la prima erogazione.
L'ufficio territoriale Edil Cassa Nazionale presso il quale è iscritto l'operaio al momento
dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività
nell'ultimo anno presso altri uffici territoriali, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché
prowedano a liquidare per il tramite di essa l'importo della prestazione di lavoro di
competenza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a
seguito d'invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia
professionale, i cui esiti non permettono la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne
abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Edil Cassa
Nazionale anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.
1) In caso di morte o d'invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito
almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo
2) e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Edil Cassa
Nazionale gli accantonamenti di cui all'art. 22, è erogata dalla Edil Cassa Nazionale su
richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria
contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale
del settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
2) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i
datori di lavoro sono tenuti:
• dichiarare alla Edil Cassa Nazionale le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da
ciascun operaio;
• versare alla Edil Cassa Nazionale un contributo da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3), art. 26 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario
dichiarate a norma della lett. a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.
21.
pag.155
La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra
le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo
affluisce a un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".
A decorrere dall'erogazione di maggio 2009 e con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'ape
ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le prestazioni di che
trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta
erogazione rispetto a ciascuna prestazione in vigore.
3) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2), la Edil Cassa
Nazionale registra, a favore di ciascun operaio, le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni
di ore dichiarate. per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5). Agli effetti di
cui sopra la Edil Cassa Nazionale registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia
indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale
indennizzate dall'INAIL.
La Edil Cassa Nazionale registra altresì:
• 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della
necessaria documentazione, compresa l'attestazione della impresa ordine all'effettivo
godimento del congedo suddetto;
• 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva su richiesta dell'operaio munita
della certificazione necessaria e della attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del
rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali
ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Edil Cassa Nazionale non sia
a conoscenza. La richiesta dell'operaio deve pervenire alla Edil Cassa Nazionale entro 3 mesi
dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, l'ufficio
territoriale Edil Cassa Nazionale di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli
rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali
comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile. L'operaio prowede a
far pervenire tale attestato all'ufficio territoriale Edil Cassa Nazionale della circoscrizione
nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali
successivi trasferimenti.
4) Qualsiasi controversia inerente alla interpretazione e all'applicazione del presente
regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle Associazioni
Nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse la controversia è rimessa alle
predette associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia fra le Organizzazioni
pag.156
J
/�
Territoriali inerente alla amministrazione del "Fondo per L'anzianità professionale Edili" è
parimenti rimessa alle associazioni nazionali per Le decisioni.
5) Le Associazioni nazionali si riservano di studiare La possibilità di realizzare La contabilità
nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituito. Ferme restando Le
determinazioni Locali per La misura dei contributi e La gestione dei fondi, La Edil
Cassa Nazionale si riserva altresì di studiare Le modalità affinché, nel caso di operai che
abbiano prestato La Loro attività in Località di competenza di più uffici territoriali Edil Cassa
Nazionale nell'ultimo anno del biennio, La Liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e
contestuale erogazione da parte dell'ufficio territoriale presso il quale L'operaio è iscritto al
momento dell'accertamento del requisito.
6) La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di
Legge o di accordi che interferissero nella materia.
Per gli operai discontinui di cui alle Lett. b) e c), art. 8, L'importo orario di cui sopra è pari
rispettivamente al 90% e all'80% di quello dell'operaio comune. Per gli apprendisti si fa
riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.
ALLEGATO F
ACCORDO QUADRO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL MEZZOGIORNO
AL fine di rendere omogenei Le condizioni salariali e i costi delle diverse realtà provinciali
Le parti concordano un accordo quadro che sia di riferimento ai contratti provinciali e ai verbali
aziendali da stipularsi nelle province del Mezzogiorno.
1) Le parti concordano che salvaguardando Le condizioni aziendali e individuali di miglior favore
e L'applicazione delle normative previste dai CCNL La percentuale minima da cui awiare il
riallineamento salariale sia al 65% del C.C.N.L. del settore di riferimento.
2) Le articolazioni degli aumenti salariali saranno definite nell'Accordo provinciale fra Le partL
Nell'ambito dell'Accordo provinciale saranno definite Le modalità dell'assorbimento dei vecchi
contratti di gradualità salariale precedentemente concordati.
3) Le parti concordano che gli Accordi provinciali e aziendali abbiano validità e producano
effetti cosi come previsto dall'art. 5, legge n. 608 e così come modificato dall'art. 23, legge n.
1970/97 e da eventuali norme successive.
4) Le parti dichiarano formalmente che i predetti accordi provinciali e aziendali di recepimento,
in quanto negoziati, su delega dei soggetti firmatari dei CCNL, hanno la stessa rilevanza e
validità giuridica dei predetti contratti nazionali rispetto alle norme legislative nazionali e
comunitarie e alle disposizioni amministrative che facciano riferimento alla contrattazione
nazionale.
ALLEGATOG
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
CHIARIMENTO A VERBALE
Relativamente agli articoli che riguardano gli accantonamenti presso la Edil Cassa Nazionale.
Nel primo regolamento di attuazione della Edil Cassa Nazionale, nella totalità delle somme
percentuali da accantonare, sarà stabilito, per tipo di prestazione e per modalità delle stesse,
il corrispondente regime da applicare.
Lasciando ampia facoltà di scelta, ivi inclusa la possibilità che parte delle quote siano versate
dal datore di lavoro direttamente e/o tramite assicurazione privata ai dipendenti.
ALLEGATO H
LAVORI USURANTI - LAVORI PESANTI
Al fine di effettuare un'analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle
prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti
concordano di istituire una commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di
copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio
e quello mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Edil Cassa Nazionale. La
commissione dovrà approfondire l'ipotesi di costituire un apposito fondo mutualistico a
pag.158
copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra
un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa
entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono pari allo O, 10% della retribuzione fissata I punto 3 dell'art. 26
del presente contratto.
INDICE
PARTE PRIMA
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Art. 1 Assunzione
Art. 2 Documenti
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Mutamento di mansioni
Art. 5 Mansioni promiscue
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 8 Flessibilità di orario e lavoro a turni
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 1 O Soste di lavoro
Art. 11 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 12 Recuperi
Art. 13 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art .. 14 Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 15 Lavoro a cottimo
pag. 159
Art. 16 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 17 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
Art. 18 Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al D.Lgs. 276/03
Art. 19 Ferie
Art. 20 Gratifica natalizia
Art. 21 Festività
Art. 22 Accantonamento presso la Edil Cassa Nazionale
Art. 23 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 24 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 25 Trasferta - Norme generali
Art. 26 Elementi della retribuzione
Art. 27 Modalità di pagamento
Art. 28 Trattamento in caso di malattia
Art. 29 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 30 Congedo matrimoniale
Art. 31 Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)
Art. 32 Conservazione degli utensili
Art. 33 Preavviso
Art. 34 Indennità in caso di morte
Art. 35 Controversie
Art. 36 Reclami
Art. 37 Comitati tecnici paritetici per le controversie
Art. 38 Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Art. 39 Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione, infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
(C.P.T. Edil Cassa Nazionale)
Art. 40 Addestramento professionale
Art. 41 Quote sindacali
Art. 42 Contrattazione di 2° livello
Art. 43 Edil Cassa Nazionale (E.C.N.)
pag.160 k'
Art. 44 Aspettativa
PARTE SECONDA
REGOLA MENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
Art. 45 Assunzione
Art. 46 Documenti
Art. 47 Periodo di prova
Art. 48 Orario di lavoro
Art. 49 Elementi del trattamento economico globale
Art. 50 Stipendio minimo mensile
Art. 51 Premio di produzione
Art. 52 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 53 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 54 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria
Art. 55 Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 56 Mense aziendali
Art. 57 Aumenti periodici di anzianità
Art. 58 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 59 Trasferta
Art. 60 Trasferimento
Art. 61 Mutamento di mansione
Art. 62 Pagamento della retribuzione
Art. 63 Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 64 Ferie
Art. 65 Tredicesima mensilità
Art. 66 Premio annuo
Art. 67 Premio di fedeltà
pag. 161
Art. 68 Trattamento in caso di malattia
Art. 69 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 70 Congedo matrimoniale
Art. 71 Aspettativa
Art. 72 Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Art. 73 Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 74 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 75 Indennità in caso di morte
Art. 76 Certificato di lavoro
Art. 77 Controversie
Art. 78 Quote sindacali
REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I QUADRI
Art. 79 Quadri
PARTE TERZA
REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI
Art. 80 Classificazione dei lavoratori
Art. 81 Lavoro a Tempo Parziale
Art. 82 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 83 Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 84 Diritti
Art. 85 Sicurezza del lavoro
Art. 86 Permessi
Art. 87 Diritto allo studio
Art. 88 Assenze
pag1�
Art. 89 Prowedimenti disciplinari
Art. 90 Licenziamenti
Art. 91 Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 92 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 93 Diritti sindacali
Art. 94 Previdenza complementare
Art. 95 Disciplina dell'apprendistato
Art. 96 Somministrazione di lavoro
Art. 97 Contratto a termine
Art. 98 Distacco
Art. 99 Contratto di inserimento
Art. 100 Disposizioni generali
Art. 101 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali, condizioni di miglior favore
Art. 102 Assemblee
Art. 103 Cariche sindacali e pubbliche
Art. 104 Affissioni
Art. 105 Decorrenza e durata
Art. 106 Contributo assistenza contrattuale
Art. 107 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 108 Allegati
ALLEGATI
A Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai e degli impiegati
B Edil Cassa Nazionale
C Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
D Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
pag.163
E Regolamento dell'Anzianità professionale Edile (A.P.E.)
F Accordo ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 223/1991
G Dichiarazione congiunta
H Lavori Usuranti - Lavori Pesanti
pag.164