CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa aggravata a lui ascritti Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato che risulta sussumibile sotto la fattispecie di cui all'articolo 641 codice penale poiché è costituita dal tentativo di dissimulare il proprio stato di insolvenza . Il ricorso è inammissibile poiché la censura formulata con il ricorso non è stata proposta con i motivi di appello. La censura formulata è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non proposta in sede di gravame di merito, come sarebbe stato necessario presupponendo, tale diversa qualificazione della condotta dell'imputato, una sua approfondita valutazione in fatto. Si è infatti, anche di recente, ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). L'invocata derubricazione è, comunque, manifestamente infondata solo che si rammenti il discrimine tra il delitto punito dall'art. 640 e quello previsto dall'art. 641 cod. pen., che questa Corte ha precisato affermando che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Caroli, Rv. 263360; Sez.2,n.45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv. 245695). Il collegio rileva che dal capo di imputazione si desume che la condotta addebitata consiste nel non avere consegnato due autovetture dopo avere stipulato il contratto di vendita e ottenuto il pagamento dell'intero prezzo. Nelle condotte consumate dal prevenuto la frode si era attuata, appunto, nell'indurre gli acquirenti delle vetture in errore sulla loro disponibilità e non certo nella insolvenza (peraltro neppure verificatasi per quanto è dato desumere dagli atti del presente processo) dell'imputato. g/7 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]