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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02883/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 10 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con apposizione, previo consenso, del c.d. braccialetto elettronico, applicata a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 19 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, in sede di convalida dell'arresto dell'indagato.

A [OSCURATO:PERSONA] è contestato il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fini di cessione, e trasportato sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di 45 dosi singole medie, con principio attivo compreso tra il 71°h e l'87%, contenute in sette involucri del peso da 0,5 a 0,6 grammi.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato.

Con l'unico motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e della motivazione, in ordine alla concretezza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; si deduce, altresì, la mancanza di motivazione sull'adeguatezza degli arresti domiciliari e sulla richiesta di applicazione del solo obbligo di dimora nel luogo di residenza, o del divieto di dimora nel luogo di commissione del fatto.

La motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe apodittica.

Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in base alla gravità ed alla natura del reato contestato; non avrebbe valutato adeguatamente la personalità dell'indagato e gli elementi indicati nei motivi di riesame: la presenza in Italia dal 2014, il permesso di soggiorno; la presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; l'assenza di precedenti condanne. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, il Tribunale del riesame non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in base alla gravità ed alla natura del reato ma ha valorizzato, analiticamente, la condotta dell'indagato, che per altro ha parzialmente ammesso le sue responsabilità; la condotta è stata descritta nelle pagine 2-4 dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha, pertanto, ritenuto la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, considerando le modalità della condotta accertate (non esigua quantità di sostanza stupefacente pesante detenuta, già confezionata per la cessione; rifiuto di fornire i codici di sblocco dei telefoni che squillavano al momento delle verifiche; indicazione non corretta dell'indirizzo di residenza, sì da consentire che i controlli presso il domicilio fossero posticipati), non contestate nel ricorso.

Il Tribunale del riesame ha dunque correttamente applicato l'art. 274, lett.

C) cod. proc. pen., che consente di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato dalle specifiche modalità e circostanze del fatto.

1.2. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha adeguatamente motivato in relazione alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale che concretizzano il rischio di reiterazione del reato.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale del riesame, infatti, non si è limitato a rilevare i motivi economici che hanno mosso l'indagato a delinquere, ma ha, altresì, evidenziato che l'indagato era inserito in un contesto illecito che rende elevato il rischio di recidiva.

1.3. A fronte di tale motivazione, il ricorrente indica quali elementi, che, considerati complessivamente, inciderebbero sulla valutazione della misura, il possesso di permesso di soggiorno per fini di lavoro da parte dell'indagato e l'attuale situazione lavorativa dello stesso.

Senonché, dette circostanze erano state dedotte, in sede di riesame, al fine di sostenere la qualificazione della condotta nell'ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giustificando la presenza di denaro contante (per C 625) in possesso dell'indagato, e, come tali, confutate dal Tribunale del riesame che aveva, invece, rilevato la stessa ammissione dell'indagato, resa in sede di convalida dell'arresto, di non avere capacità economiche ed essersi determinato a cedere a terzi le sostanze stupefacenti.

1.4. Con riguardo, infine, all'incensuratezza dell'indagato, tale elemento è stato valorizzato nell'applicazione della più tenue misura degli arresti donniciliari, in luogo della detenzione carceraria, richiesta dal Pubblico ministero; inoltre, tale elemento costituisce unicamente una presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile mediante la valorizzazione del pericolo di recidiva, come effettivamente ritenuto dal Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956-01).

1.5. Il Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che misura adeguata ad evitare la reiterazione del reato fossero gli arresti donniciliari in considerazione dell'esigenza di «recidere liberi movimenti e contatti (consentiti dalle misure meno afflittive auspicate dalla difesa) che potrebbero facilitare la ripetizione di analoghi comportamenti».

Al riguardo, il ricorrente si è limitato, genericamente, a sostenere che le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel luogo di residenza o del divieto di dimora 717 nel luogo di commissione del fatto, sarebbero idonee a recidere i collegamenti con l'ambiente in cui il delitto è maturato, senza indicare gli elementi di fatto a sostegno della tesi.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 10 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con apposizione, previo consenso, del c.d. braccialetto elettronico, applicata a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 19 settembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, in sede di convalida dell'arresto dell'indagato. A [OSCURATO:PERSONA] è contestato il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fini di cessione, e trasportato sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di 45 dosi singole medie, con principio attivo compreso tra il 71°h e l'87%, contenute in sette involucri del peso da 0,5 a 0,6 grammi. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. Con l'unico motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e della motivazione, in ordine alla concretezza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; si deduce, altresì, la mancanza di motivazione sull'adeguatezza degli arresti domiciliari e sulla richiesta di applicazione del solo obbligo di dimora nel luogo di residenza, o del divieto di dimora nel luogo di commissione del fatto. La motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe apodittica. Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in base alla gravità ed alla natura del reato contestato; non avrebbe valutato adeguatamente la personalità dell'indagato e gli elementi indicati nei motivi di riesame: la presenza in Italia dal 2014, il permesso di soggiorno; la presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; l'assenza di precedenti condanne. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, il Tribunale del riesame non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in base alla gravità ed alla natura del reato ma ha valorizzato, analiticamente, la condotta dell'indagato, che per altro ha parzialmente ammesso le sue responsabilità; la condotta è stata descritta nelle pagine 2-4 dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, ritenuto la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, considerando le modalità della condotta accertate (non esigua quantità di sostanza stupefacente pesante detenuta, già confezionata per la cessione; rifiuto di fornire i codici di sblocco dei telefoni che squillavano al momento delle verifiche; indicazione non corretta dell'indirizzo di residenza, sì da consentire che i controlli presso il domicilio fossero posticipati), non contestate nel ricorso. Il Tribunale del riesame ha dunque correttamente applicato l'art. 274, lett. C) cod. proc. pen., che consente di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato dalle specifiche modalità e circostanze del fatto. 1.2. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha adeguatamente motivato in relazione alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale che concretizzano il rischio di reiterazione del reato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale del riesame, infatti, non si è limitato a rilevare i motivi economici che hanno mosso l'indagato a delinquere, ma ha, altresì, evidenziato che l'indagato era inserito in un contesto illecito che rende elevato il rischio di recidiva. 1.3. A fronte di tale motivazione, il ricorrente indica quali elementi, che, considerati complessivamente, inciderebbero sulla valutazione della misura, il possesso di permesso di soggiorno per fini di lavoro da parte dell'indagato e l'attuale situazione lavorativa dello stesso. Senonché, dette circostanze erano state dedotte, in sede di riesame, al fine di sostenere la qualificazione della condotta nell'ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giustificando la presenza di denaro contante (per C 625) in possesso dell'indagato, e, come tali, confutate dal Tribunale del riesame che aveva, invece, rilevato la stessa ammissione dell'indagato, resa in sede di convalida dell'arresto, di non avere capacità economiche ed essersi determinato a cedere a terzi le sostanze stupefacenti. 1.4. Con riguardo, infine, all'incensuratezza dell'indagato, tale elemento è stato valorizzato nell'applicazione della più tenue misura degli arresti donniciliari, in luogo della detenzione carceraria, richiesta dal Pubblico ministero; inoltre, tale elemento costituisce unicamente una presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile mediante la valorizzazione del pericolo di recidiva, come effettivamente ritenuto dal Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956-01). 1.5. Il Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che misura adeguata ad evitare la reiterazione del reato fossero gli arresti donniciliari in considerazione dell'esigenza di «recidere liberi movimenti e contatti (consentiti dalle misure meno afflittive auspicate dalla difesa) che potrebbero facilitare la ripetizione di analoghi comportamenti». Al riguardo, il ricorrente si è limitato, genericamente, a sostenere che le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel luogo di residenza o del divieto di dimora 717 nel luogo di commissione del fatto, sarebbero idonee a recidere i collegamenti con l'ambiente in cui il delitto è maturato, senza indicare gli elementi di fatto a sostegno della tesi. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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