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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 35669/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 22478-2017 proposto da: C.N.R. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 1726 [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROBERTO D'ADDABBO, che la rappresentano e difendono; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 2398/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 22478/2017 Premesso che con sentenza n. 198/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame del Consiglio Nazionale delle Ricerche e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il C.N.R. anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale delle Ricerche affidato ad un unico motivo; - che la lavoratrice ha resistito con controricorso; rilevato che con l'unico motivo proposto, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE e all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 5 marzo 1998 (biennio economico 1996/97), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, nel caso di specie, sussistono le ragioni oggettive giustificatrici della disparità di trattamento, in quanto le posizioni del ricercatore a termine e di quello a tempo indeterminato differiscono tra loro sotto il profilo della formazione presupposta, delle modalità di selezione finalizzata all'assunzione e delle funzioni dell'attività svolta; osservato che il motivo è infondato; - che questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dei dipendenti C.N.R. e di altri enti di ricerca, affermando il principio di diritto, al quale si intende ora dare continuità, secondo il quale "In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex

I. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo" (Cass. n. 27950/2017; conformi, fra altre: n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020); - che a tale principio di diritto risulta essersi attenuta la Corte di merito nella sentenza impugnata; - che, d'altra parte, la stessa Corte ha rilevato, senza che tale accertamento abbia formato oggetto di censura da parte del ricorrente, come le attività svolte dalla Gallo, fin dal primo contratto a termine, e quelle successivamente svolte in esecuzione del rapporto a tempo indeterminato fossero le medesime, sul piano quantitativo e qualitativo, e avessero identico contenuto, sicché non era dato rinvenire nel caso di specie elementi di differenziazione, attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, che potessero legittimamente integrare le "ragioni oggettive" a giustificazione della disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021.

Il Presidente i v 1.7, t aggink01 t/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22478-2017 proposto da: C.N.R. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 1726 [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROBERTO D'ADDABBO, che la rappresentano e difendono; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 2398/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22478/2017 Premesso che con sentenza n. 198/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame del Consiglio Nazionale delle Ricerche e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il C.N.R. anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale delle Ricerche affidato ad un unico motivo; - che la lavoratrice ha resistito con controricorso; rilevato che con l'unico motivo proposto, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE e all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 5 marzo 1998 (biennio economico 1996/97), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, nel caso di specie, sussistono le ragioni oggettive giustificatrici della disparità di trattamento, in quanto le posizioni del ricercatore a termine e di quello a tempo indeterminato differiscono tra loro sotto il profilo della formazione presupposta, delle modalità di selezione finalizzata all'assunzione e delle funzioni dell'attività svolta; osservato che il motivo è infondato; - che questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dei dipendenti C.N.R. e di altri enti di ricerca, affermando il principio di diritto, al quale si intende ora dare continuità, secondo il quale "In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex I. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo" (Cass. n. 27950/2017; conformi, fra altre: n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020); - che a tale principio di diritto risulta essersi attenuta la Corte di merito nella sentenza impugnata; - che, d'altra parte, la stessa Corte ha rilevato, senza che tale accertamento abbia formato oggetto di censura da parte del ricorrente, come le attività svolte dalla Gallo, fin dal primo contratto a termine, e quelle successivamente svolte in esecuzione del rapporto a tempo indeterminato fossero le medesime, sul piano quantitativo e qualitativo, e avessero identico contenuto, sicché non era dato rinvenire nel caso di specie elementi di differenziazione, attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, che potessero legittimamente integrare le "ragioni oggettive" a giustificazione della disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola n. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021. Il Presidente i v 1.7, t aggink01 t/
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