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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22889/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Palermo, con sentenza in data 15 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Marsala, in data 28 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 646 cp.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi. - Primo motivo: violazione di legge per mancanza di motivazione.

La ricorrente riteneva che laffermazione di responsabilità nei suoi confronti si sia basata solo sulla circostanza che il marito fosse titolare della carta prepagata su cui venivano effettuate le ricariche.

Il motivo è inammissibile in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisii:i prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - Secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione.

I giudici non avevano considerato tutti gli elementi a loro disposizione da cui si evincono i sentimenti di astio della persona offesa nei confronti dell'imputata.

Il motivo è inammissibile.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della crediblità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). - Terzo motivo: mancata assunzione di una prova decisiva.

Il motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pagina 4 ha già evidenziato come il fatto, cioè i versamenti degli importi effettuati attraverso l'accesso al POS da parte dell'imputata, è stato accertato in sede di attività di indagine per cui superflua appariva la prova richiesta. • Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle s ipesé processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il lonsigliere Es [OSCURATO:PERSONA] I;UPLukla P/OE'd _OD:113S] 1-A,'.13,11-1:1',3N tithEi-133NV3 Ni DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Palermo, con sentenza in data 15 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Marsala, in data 28 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 646 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi. - Primo motivo: violazione di legge per mancanza di motivazione. La ricorrente riteneva che laffermazione di responsabilità nei suoi confronti si sia basata solo sulla circostanza che il marito fosse titolare della carta prepagata su cui venivano effettuate le ricariche. Il motivo è inammissibile in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisii:i prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - Secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione. I giudici non avevano considerato tutti gli elementi a loro disposizione da cui si evincono i sentimenti di astio della persona offesa nei confronti dell'imputata. Il motivo è inammissibile. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della crediblità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). - Terzo motivo: mancata assunzione di una prova decisiva. Il motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pagina 4 ha già evidenziato come il fatto, cioè i versamenti degli importi effettuati attraverso l'accesso al POS da parte dell'imputata, è stato accertato in sede di attività di indagine per cui superflua appariva la prova richiesta. • Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle s ipesé processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il lonsigliere Es [OSCURATO:PERSONA] I;UPLukla P/OE'd _OD:113S] 1-A,'.13,11-1:1',3N tithEi-133NV3 Ni DEPO
Sentenza Cassazione n. 22889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris