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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 20218/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 850/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12690/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura “de plano” [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, acquisito il consenso del pubblico ministero, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di riciclaggio a lui ascritti, la pena finale concordata di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 3.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20218/2025 Roma, lì, 30/05/2025

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo difetto di motivazione sul calcolo della pena di cui non sarebbero stati indicati tutti i relativi passaggi. 3 Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).

Con riguardo alla pena, la ricorribilità in cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata all’ipotesi di pena “illegale” che, anche nell’ipotesi di errata applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è tale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/05/2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 850/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12690/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura “de plano” [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, acquisito il consenso del pubblico ministero, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di riciclaggio a lui ascritti, la pena finale concordata di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 3.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20218/2025 Roma, lì, 30/05/2025 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo difetto di motivazione sul calcolo della pena di cui non sarebbero stati indicati tutti i relativi passaggi. 3 Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01). Con riguardo alla pena, la ricorribilità in cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata all’ipotesi di pena “illegale” che, anche nell’ipotesi di errata applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è tale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01). 4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20218/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris