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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40685/2021

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Prato che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di un anno di reclusione e trecento euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, é inammissibile.

Invero, egli si duole della contraddittoria motivazione in ordine alla mancata valutazione delle attenuanti generiche come prevalenti sulla concorrente aggravante e alla mancata applicazione nella misura massima della diminuente prevista per il delitto tentato.

Infatti, oltre a tali statuizioni, la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali del soggetto; che aveva tenuto un comportamento processuale ineccepibile, ammettendo la propria responsabilità.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 - Contaldo, Rv. 24593101).

Nel caso di specie lo stesso ricorrente dà atto che la Corte di appello ha considerato, per il profilo che qui interessa, i gravi precedenti penali dell'imputato, non dimentica neppure di valutare la giovane età e la confessione resa dal Torna, motivatamente apprezzate come inidonee a dar conto della meritevolezza di una minor pena.

Né vi è contraddizione tra tali valutazioni e la revoca della sospensione condizionale della pena; piuttosto è vero il contrario.

Neppure è mancata una non manifestamente illogica motivazione in merito all'entità della pena da infliggere per il delitto tentato; la Corte di appello ha fatto egualmente perno sugli elementi sopra rammentati per giustificare il giudizio di congruità della pena determinata dal primo giudice.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20a Il Consigliera., esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Prato che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di un anno di reclusione e trecento euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, é inammissibile. Invero, egli si duole della contraddittoria motivazione in ordine alla mancata valutazione delle attenuanti generiche come prevalenti sulla concorrente aggravante e alla mancata applicazione nella misura massima della diminuente prevista per il delitto tentato. Infatti, oltre a tali statuizioni, la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali del soggetto; che aveva tenuto un comportamento processuale ineccepibile, ammettendo la propria responsabilità. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - Contaldo, Rv. 24593101). Nel caso di specie lo stesso ricorrente dà atto che la Corte di appello ha considerato, per il profilo che qui interessa, i gravi precedenti penali dell'imputato, non dimentica neppure di valutare la giovane età e la confessione resa dal Torna, motivatamente apprezzate come inidonee a dar conto della meritevolezza di una minor pena. Né vi è contraddizione tra tali valutazioni e la revoca della sospensione condizionale della pena; piuttosto è vero il contrario. Neppure è mancata una non manifestamente illogica motivazione in merito all'entità della pena da infliggere per il delitto tentato; la Corte di appello ha fatto egualmente perno sugli elementi sopra rammentati per giustificare il giudizio di congruità della pena determinata dal primo giudice. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20a Il Consigliera., esten
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