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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25169/2026

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zia Ermetes, PaoloPalmisano ed [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.1256/2021, pubblicata il 21 giugno 2021.Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 9 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] e del SostitutoNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, che hanno chiestoNumero di raccolta generale 25169/2026il rigetto del primo motivo di ricorso, con assorbimento del Dsaetac poubnbdlicoaz,io ne 10/09/2026e l’accoglimento del terzo;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per laCONSOB, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 187septies TUF avverso la delibera CONSOB n. 18951 del 18 giugno2014 di applicazione a suo carico:- della sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00 perviolazione dell’art. 187 ter TUF- della sanzione interdittiva accessoria per mesi 12 previstadall’art. 187 quater, comma 1 TUF.In particolare, la CONSOB ha contestato al [OSCURATO:PERSONA] l’illecito di cuiall’art. 187 ter TUF per avere predisposto la complessa operazionefinanziaria FRESH 2008 all’esito della quale, mediante lapubblicazione della relazione semestrale di BMPS al 30 giugno 2008(approvata in data 28 agosto 2008), sono stati diffusi dati falsi sulpatrimonio della banca senese che hanno alterato il prezzo delleazioni ordinarie di MPS quotate sull’MTA.2.

La CONSOB si è costituita e ha chiesto il rigettodell’opposizione.3.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 97/2016, harigettato l’opposizione condannando l’opponente a rimborsareall’opposta CONSOB le spese del procedimento (liquidate ex D.M.55/14 in €.8.000,00 oltre rimborso forfettario spese del 15% edaccessori di legge).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a n.19 motivi e questa Corte di legittimità, con sentenza n. 14710/20,ha accolto il motivo sedicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo,ritenendo assorbito il diciottesimo (in tema di liquidazione dellespese processuali), rigettando tutti gli altri motivi e rimettendo gliNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 25169/2026liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Data pubblicazione 10/09/2026In particolare, con i motivi sedicesimo e diciassettesimo,strettamente collegati, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenzadella Corte d’appello di Firenze nella parte in cui non aveva accoltola sua richiesta di riduzione della sanzione irrogata dalla CONSOB inapplicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015.Tale norma aveva “dequintuplicato” le sanzioni per l’illecito dequo (passando da una sanzione compresa tra € 100.000,00 e €25.000.000,00, ad una sanzione compresa tra € 20.000,00 e €5.000.000,00), ma il secondo comma del medesimo art. 6 avevaescluso l’applicazione retroattiva della modifica ai fatti commessiprima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo.Il ricorrente ha, quindi, lamentato che la Corte territoriale nonavesse disapplicato nel caso concreto, così come da lui richiesto,l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015 perché contrastante con ilprincipio del favor rei, eccependo, in caso contrario, l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1 legge n. 689 del 1981 per contrasto con gliartt. 3 e 117 Cost.Nella sentenza n. 14710/20 questa Corte ha preso atto dellasopravvenienza della pronuncia di incostituzionalità n. 63/19depositata il 21.3.19: con tale sentenza la Corte costituzionale hadichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, deldecreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 nella parte in cui escludel’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecitodisciplinato dall’art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n.58” nonché, “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazioneretroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art.6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter del d.lgs. n 58 del 1998”.Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026In estrema sintesi, la Corte costituzionale ha affermato che leNumero di raccolta generale 25169/2026sanzioni amministrative previste dagli art. 187 bis e 187 terD adta. lpgubsb.li cnaz.io ne 10/09/202658 del 1998 hanno natura punitiva e, dunque, soggiacciono allegaranzie che la Costituzione e la CEDU assicurano alla materiapenale, ivi compresa quella della retroattività della lex mitior.Sicché, in conseguenza di tale pronuncia del Giudice delle Leggi,questa Corte, con la citata sentenza n. 14710/20, ha statuito che “ilgiudice del rinvio pertanto riesaminerà il thema del quantum dellasanzione alla luce della sopravvenuta declaratoria diincostituzionalità”.5. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ha riassunto il processo chiedendo chegli fosse ridotta la sanzione applicatagli dalla CONSOB sia perchéessa era stata determinata sul presupposto di una sua condottadolosa che sarebbe, invece, rimasta indimostrata, sia perché, inconseguenza della pronuncia di incostituzionalità del divieto diretroattività dei nuovi limiti edittali, la sanzione avrebbe dovutoessere necessariamente rideterminata eliminando laquintuplicazione e, quindi, ridotta al minimo edittale e, comunque, aun massimo di € 50.000,00.Inoltre, il ricorrente ha chiesto di tenere conto del fattosopravvenuto costituito dalla condanna penale riportata nel processosvoltosi in primo grado di fronte al Tribunale di Milano, all’esito delquale con sentenza n. 13490/2019 egli era stato condannato allapena di anni 7 e mesi 3 di reclusione per vari reati tra cui anche ilreato di cui all’art. 185 TUF di cui al capo D) dell’imputazione,coincidente con l’illecito amministrativo ex art. 187 ter TUFsanzionato con la delibera CONSOB n. 18951 del 18 giugno 2014(sentenza da lui appellata di fronte alla Corte d’Appello di Milano).Ha sostenuto il ricorrente che, in conseguenza di tale condannapenale per il medesimo fatto storico, avrebbe dovuto essereannullata la sanzione amministrativa impugnata.6.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata inquesta sede, ha ridotto la sanzione pecuniaria irrogata ad €Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026100.000,00, sul presupposto della necessità di applicare laNumero di raccolta generale 25169/2026normativa sopravvenuta più favorevole per l’opponente.

Data pubblicazione 10/09/2026Per le medesime ragioni, il giudice del rinvio ha modificato da 12a 5 mesi la durata della sanzione accessoria interdittiva.7.

La CONSOB ha proposto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi e ha depositato memorie.L’intimato non ha svolto difese.Il pubblico ministero ha depositato memoria, concludendo comeriportato in epigrafe.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 72 del 2015alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019,degli artt. 187 quater e septies, comma 6 ter, e del d.lgs. n. 58 del1998 in quanto la corte territoriale avrebbe errato a ridurre l’entitàdella sanzione interdittiva in applicazione della sentenza n. 63 del2019 citata.

Infatti, il giudice del rinvio avrebbe giustamentericalcolato la detta sanzione in senso più favorevole per l’intimato,ma non avrebbe considerato che la sentenza della Cortecostituzionale avrebbe esplicato i suoi effetti (applicando il principiodella prevalenza della legge sopravvenuta più favorevole all’autoredell’illecito) solo sul piano delle sanzioni pecuniarie e non di quelleaccessorie, previste dall’art. 187 quater del TUF.1.1.

La censura non può essere accolta per le ragioni di seguitoesposte.La sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019 ha, comedetto, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2,del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione delladirettiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abrogale direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concernel’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale suglienti creditizi e sulle imprese di investimento.

Modifiche al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l’applicazioneNumero di raccolta generale 25169/2026retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stDeastas poub balicratz.io ne 10/09/20266 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinatodall’art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,n. 52)” e, in via consequenziale, “ai sensi dell’art. 27 della legge 11marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamentodella Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 6,comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui escludel’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecitodi cui all’art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998”.Con riferimento alle sanzioni amministrative per l’illecito ex art.187 ter d.lgs. n. 58 del 1998, che rappresenta la violazione quicontestata, è venuta meno, dunque, l’esclusione dell’applicazioneretroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dell’art. 6 deld.lgs. n. 72 del 2015, prevista dal precedente comma 2.L’art. 6, comma 3, infatti, prescriveva che “Alle sanzioniamministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, non si applica l’articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre2005, n. 262”, il quale, a sua volta, stabiliva che “Le sanzioniamministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto1982, n. 576, che non sono state modificate dalla presente legge,sono quintuplicate”.Invece, il menzionato art. 6, comma 2, imponeva che “Lemodifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata invigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italiasecondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alle violazioni commesseNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dallaNumero di raccolta generale 25169/2026Consob e dalla Banca d’Italia continuano ad applicarsi le norDmatae p udbbeliclalazio ne 10/09/2026parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti primadella data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.La sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019 ha rimossoproprio questa limitazione, che avrebbe comportato l’irrogazione diuna sanzione cinque volte maggiore in danno dell’intimato.Il giudice delle leggi è giunto a questa conclusione applicando ilprincipio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioniamministrative aventi natura e funzione “punitiva”, con l’obiettivo,appunto, di rimuovere, in situazioni come quella in discussione, lac.d. quintuplicazione di cui al sopra riportato art. 6, comma 3, cheaveva formalmente riguardato le sole sanzioni pecuniarie previsteper l’illecito de quo, ma non pure quella accessoria dell’interdizioneche, in base all’art. 187 quater, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, erarimasta invariata, ossia ricompresa fra due mesi e tre anni.Tuttavia, benché la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del2019 abbia preso in esame unicamente la misura delle sanzionipecuniarie, la Corte territoriale doveva comunque operare una nuovavalutazione della sanzione interdittiva, atteso che tale sanzioneaccessoria è, assieme a quella pecuniaria, una componente deltrattamento punitivo complessivo, come si evince dalla riportatagiurisprudenza costituzionale, che attribuisce natura penale alleinfrazioni in esame proprio perché, alla sanzione pecuniaria, siaggiungono la confisca e quella accessoria.Quale effetto della declaratoria di illegittimità costituzionaledell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, si è determinatal'applicabilità retroattiva del regime sanzionatorio introdotto dalcomma 3 dello stesso art. 6, sicché correttamente la sentenzaimpugnata ha provveduto a rivalutare secondo la più favorevolecornice edittale sia la sanzione pecuniaria, sia la sanzione accessoriainterdittiva, non sussistendo alcuna preclusione, di ordinesostanziale o processuale, che vincolasse i giudici di rinvio aNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026rispettare la misura della sanzione interdittiva inflitta in base alNumero di raccolta generale 25169/2026regime previgente.

Data pubblicazione 10/09/2026L’intervento della Corte costituzionale aveva rideterminato,quindi, l’assetto globale del sistema sanzionatorio di riferimento,comportando che, ormai, la quantificazione di tutto il dettotrattamento complessivo, comprensivo della misura interdittiva,doveva essere rieffettuata dalla corte territoriale, alla lucedell’intervenuta modifica della regolamentazione delle sanzioniinflitte in via principale.D’altronde, l’art. 187 quater TUF configura la misura interdittivacome conseguenza dell’irrogazione della sanzione pecuniaria e,quindi, essendo ancora pendente il processo con riguardo alladeterminazione della sanzione principale, anche l’entità dellasanzione accessoria può essere rimessa in discussione.In altri termini, il vincolo di accessorietà, di norma e salvo casiparticolari, è tale che le vicende che investono le misure principalitendono ad incidere pure sulle componenti secondarie deltrattamento afflittivo.Argomentazioni a sostegno di questa ricostruzione si rinvengonoanche da alcuni precedenti di questa Suprema Corte, pur seconcernenti sanzioni irrogate in ambiti differenti.Infatti, è affermazione costante che le sanzioni accessorie sonomisure che effettivamente si aggiungono, in relazione disecondarietà e complementarità, ad una sanzione principale,condividendone il carattere punitivo (Cass., SU, n. 526 del 3 agosto2000; Cass., SU, n. 59 del 13 febbraio 1999).Del resto, il vincolo di stretta dipendenza tra sanzione principaleed accessoria è confermato anche dall’art. 20 della legge n. 689 del1981, che detta una specifica disciplina in tema di sanzioniamministrative accessorie, le quali non si rendono applicabili in viaprovvisoria e, dunque, finché sia pendente il giudizio diimpugnazione sulla sanzione principale, salvo che la leggeNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026espressamente disponga in modo diverso (come nel caso dellaNumero di raccolta generale 25169/2026confisca obbligatoria ex comma 4 dello stesso art. 20).

Data pubblicazione 10/09/2026Ne deriva che tale vincolo di stretta dipendenza comporta che levicende della sanzione pecuniaria ben possono incidere sullasanzione accessoria, condizionandone, in assenza di una appositaderoga legislativa, il destino (Cass., Sez. 2, n. 11847 del 12 luglio2012).Dopo avere riquantificato la sanzione pecuniaria, il giudice delrinvio doveva, quindi, decidere nuovamente altresì in ordine allasanzione interdittiva, applicando, ratione temporis, i criteri indicatidall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 nell’ambito della corniceedittale dell’art. 187 quater TUF (Cass., Sez. 2, n. 20949 del 26 luglio2024).Ciò come più generale effetto del nuovo assetto punitivo prodottodalla decisione della Corte costituzionale n. 63 del 2019, sebbenequesta avesse prestato attenzione esclusivamente alla sanzioneprincipale.Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la cortedel merito, con la rimodulazione anche della sanzione accessoriatramite il richiamo ai “nuovi limiti edittali” e agli “stessi criteri”(paragrafo 8 della sentenza impugnata in questa sede), hacorrettamente dato seguito alla sentenza di rinvio n. 14710/20 diquesta Corte di cassazione.2.

Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e il difetto assoluto dimotivazione perché, nell’ipotesi in cui la corte territoriale avesseridotto la sanzione interdittiva in base a una valutazionediscrezionale della sua congruità, ciò sarebbe avvenuto in contrastocon le ragioni poste a base della rideterminazione della sanzionepecuniaria.

Infatti, la Corte d’appello di Firenze avrebbe formulatoun giudizio di rilevante disvalore della condotta illecita dell’intimato,al quale non sarebbe potuta seguire una riduzione da 12 a 5 mesidell’interdizione.Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/20262.1.

La censura è infondata.Numero di raccolta generale 25169/2026Infatti, nel procedimento di opposizione concernenteD atal ’peunbbtliictaàzio ne 10/09/2026della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delTUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarel’entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo dicommisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendolaglobalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che siatenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la suastatuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti sianostati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazionedella sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. 2, n. 19716 del 17 luglio2024).Nella specie, il giudice del merito ha richiamato la gravità inastratto e in concreto dell’illecito commesso dall’intimato e, quindi,non è ravvisabile il dedotto vizio motivazionale.3.

Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. perché la corte territoriale, dopo averestatuito la compensazione tra le parti del 50% delle spese, avrebbeerrato a porre a suo carico l’importo residuo, atteso che l’intimato,pur avendo ottenuto la riduzione della sanzione, avrebbe dovutoessere considerato, comunque, soccombente.3.1.

La censura è fondata.Secondo la giurisprudenza, quando con ordinanza-ingiunzionesia stata irrogata una sanzione amministrativa, e tale sanzione siastata ridotta a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle speseprocessuali l’Amministrazione non può ritenersi soccombente, cosìcome non è configurabile soccombenza, neppure parziale,nell’ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta conla domanda giudiziale (Cass., Sez.

L, n. 7638 del 21 aprile 2004;cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 32061 del 31 ottobre 2022).Nella presente vicenda, l’opposizione è stata rigettata nell’an eaccolta in ordine al quantum solo in seguito a una evoluzione dellaNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026giurisprudenza costituzionale, con la conseguenza che la P.A. nonNumero di raccolta generale 25169/2026poteva essere qualificata come soccombente.

Data pubblicazione 10/09/20264.

Il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo, rigettati glialtri.La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art.384, comma 2, c.p.c. in relazione alla censura accolta.Le spese dell’intero processo sono compensate, sussistendogravi ed eccezionali ragioni, perché la decisione finale della lite èdipesa dalla sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionalen. 63 del 2019 e dalla conseguente necessità di trattare unaquestione del tutto nuova.

P.Q.MLa Corte,- accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, inrelazione al motivo accolto, dispone la compensazione delle spese dilite dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 9 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zia Ermetes, PaoloPalmisano ed [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.1256/2021, pubblicata il 21 giugno 2021.Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 9 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] e del SostitutoNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, che hanno chiestoNumero di raccolta generale 25169/2026il rigetto del primo motivo di ricorso, con assorbimento del Dsaetac poubnbdlicoaz,io ne 10/09/2026e l’accoglimento del terzo;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per laCONSOB, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 187septies TUF avverso la delibera CONSOB n. 18951 del 18 giugno2014 di applicazione a suo carico:- della sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00 perviolazione dell’art. 187 ter TUF- della sanzione interdittiva accessoria per mesi 12 previstadall’art. 187 quater, comma 1 TUF.In particolare, la CONSOB ha contestato al [OSCURATO:PERSONA] l’illecito di cuiall’art. 187 ter TUF per avere predisposto la complessa operazionefinanziaria FRESH 2008 all’esito della quale, mediante lapubblicazione della relazione semestrale di BMPS al 30 giugno 2008(approvata in data 28 agosto 2008), sono stati diffusi dati falsi sulpatrimonio della banca senese che hanno alterato il prezzo delleazioni ordinarie di MPS quotate sull’MTA.2. La CONSOB si è costituita e ha chiesto il rigettodell’opposizione.3. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 97/2016, harigettato l’opposizione condannando l’opponente a rimborsareall’opposta CONSOB le spese del procedimento (liquidate ex D.M.55/14 in €.8.000,00 oltre rimborso forfettario spese del 15% edaccessori di legge).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a n.19 motivi e questa Corte di legittimità, con sentenza n. 14710/20,ha accolto il motivo sedicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo,ritenendo assorbito il diciottesimo (in tema di liquidazione dellespese processuali), rigettando tutti gli altri motivi e rimettendo gliNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 25169/2026liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Data pubblicazione 10/09/2026In particolare, con i motivi sedicesimo e diciassettesimo,strettamente collegati, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenzadella Corte d’appello di Firenze nella parte in cui non aveva accoltola sua richiesta di riduzione della sanzione irrogata dalla CONSOB inapplicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015.Tale norma aveva “dequintuplicato” le sanzioni per l’illecito dequo (passando da una sanzione compresa tra € 100.000,00 e €25.000.000,00, ad una sanzione compresa tra € 20.000,00 e €5.000.000,00), ma il secondo comma del medesimo art. 6 avevaescluso l’applicazione retroattiva della modifica ai fatti commessiprima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo.Il ricorrente ha, quindi, lamentato che la Corte territoriale nonavesse disapplicato nel caso concreto, così come da lui richiesto,l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015 perché contrastante con ilprincipio del favor rei, eccependo, in caso contrario, l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1 legge n. 689 del 1981 per contrasto con gliartt. 3 e 117 Cost.Nella sentenza n. 14710/20 questa Corte ha preso atto dellasopravvenienza della pronuncia di incostituzionalità n. 63/19depositata il 21.3.19: con tale sentenza la Corte costituzionale hadichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, deldecreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 nella parte in cui escludel’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecitodisciplinato dall’art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n.58” nonché, “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazioneretroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art.6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter del d.lgs. n 58 del 1998”.Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026In estrema sintesi, la Corte costituzionale ha affermato che leNumero di raccolta generale 25169/2026sanzioni amministrative previste dagli art. 187 bis e 187 terD adta. lpgubsb.li cnaz.io ne 10/09/202658 del 1998 hanno natura punitiva e, dunque, soggiacciono allegaranzie che la Costituzione e la CEDU assicurano alla materiapenale, ivi compresa quella della retroattività della lex mitior.Sicché, in conseguenza di tale pronuncia del Giudice delle Leggi,questa Corte, con la citata sentenza n. 14710/20, ha statuito che “ilgiudice del rinvio pertanto riesaminerà il thema del quantum dellasanzione alla luce della sopravvenuta declaratoria diincostituzionalità”.5. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ha riassunto il processo chiedendo chegli fosse ridotta la sanzione applicatagli dalla CONSOB sia perchéessa era stata determinata sul presupposto di una sua condottadolosa che sarebbe, invece, rimasta indimostrata, sia perché, inconseguenza della pronuncia di incostituzionalità del divieto diretroattività dei nuovi limiti edittali, la sanzione avrebbe dovutoessere necessariamente rideterminata eliminando laquintuplicazione e, quindi, ridotta al minimo edittale e, comunque, aun massimo di € 50.000,00.Inoltre, il ricorrente ha chiesto di tenere conto del fattosopravvenuto costituito dalla condanna penale riportata nel processosvoltosi in primo grado di fronte al Tribunale di Milano, all’esito delquale con sentenza n. 13490/2019 egli era stato condannato allapena di anni 7 e mesi 3 di reclusione per vari reati tra cui anche ilreato di cui all’art. 185 TUF di cui al capo D) dell’imputazione,coincidente con l’illecito amministrativo ex art. 187 ter TUFsanzionato con la delibera CONSOB n. 18951 del 18 giugno 2014(sentenza da lui appellata di fronte alla Corte d’Appello di Milano).Ha sostenuto il ricorrente che, in conseguenza di tale condannapenale per il medesimo fatto storico, avrebbe dovuto essereannullata la sanzione amministrativa impugnata.6. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata inquesta sede, ha ridotto la sanzione pecuniaria irrogata ad €Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026100.000,00, sul presupposto della necessità di applicare laNumero di raccolta generale 25169/2026normativa sopravvenuta più favorevole per l’opponente. Data pubblicazione 10/09/2026Per le medesime ragioni, il giudice del rinvio ha modificato da 12a 5 mesi la durata della sanzione accessoria interdittiva.7. La CONSOB ha proposto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi e ha depositato memorie.L’intimato non ha svolto difese.Il pubblico ministero ha depositato memoria, concludendo comeriportato in epigrafe.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 72 del 2015alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019,degli artt. 187 quater e septies, comma 6 ter, e del d.lgs. n. 58 del1998 in quanto la corte territoriale avrebbe errato a ridurre l’entitàdella sanzione interdittiva in applicazione della sentenza n. 63 del2019 citata. Infatti, il giudice del rinvio avrebbe giustamentericalcolato la detta sanzione in senso più favorevole per l’intimato,ma non avrebbe considerato che la sentenza della Cortecostituzionale avrebbe esplicato i suoi effetti (applicando il principiodella prevalenza della legge sopravvenuta più favorevole all’autoredell’illecito) solo sul piano delle sanzioni pecuniarie e non di quelleaccessorie, previste dall’art. 187 quater del TUF.1.1. La censura non può essere accolta per le ragioni di seguitoesposte.La sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019 ha, comedetto, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2,del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione delladirettiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abrogale direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concernel’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale suglienti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l’applicazioneNumero di raccolta generale 25169/2026retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stDeastas poub balicratz.io ne 10/09/20266 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinatodall’art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,n. 52)” e, in via consequenziale, “ai sensi dell’art. 27 della legge 11marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamentodella Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 6,comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui escludel’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecitodi cui all’art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998”.Con riferimento alle sanzioni amministrative per l’illecito ex art.187 ter d.lgs. n. 58 del 1998, che rappresenta la violazione quicontestata, è venuta meno, dunque, l’esclusione dell’applicazioneretroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dell’art. 6 deld.lgs. n. 72 del 2015, prevista dal precedente comma 2.L’art. 6, comma 3, infatti, prescriveva che “Alle sanzioniamministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, non si applica l’articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre2005, n. 262”, il quale, a sua volta, stabiliva che “Le sanzioniamministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto1982, n. 576, che non sono state modificate dalla presente legge,sono quintuplicate”.Invece, il menzionato art. 6, comma 2, imponeva che “Lemodifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata invigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italiasecondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesseNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dallaNumero di raccolta generale 25169/2026Consob e dalla Banca d’Italia continuano ad applicarsi le norDmatae p udbbeliclalazio ne 10/09/2026parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti primadella data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.La sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019 ha rimossoproprio questa limitazione, che avrebbe comportato l’irrogazione diuna sanzione cinque volte maggiore in danno dell’intimato.Il giudice delle leggi è giunto a questa conclusione applicando ilprincipio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioniamministrative aventi natura e funzione “punitiva”, con l’obiettivo,appunto, di rimuovere, in situazioni come quella in discussione, lac.d. quintuplicazione di cui al sopra riportato art. 6, comma 3, cheaveva formalmente riguardato le sole sanzioni pecuniarie previsteper l’illecito de quo, ma non pure quella accessoria dell’interdizioneche, in base all’art. 187 quater, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, erarimasta invariata, ossia ricompresa fra due mesi e tre anni.Tuttavia, benché la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del2019 abbia preso in esame unicamente la misura delle sanzionipecuniarie, la Corte territoriale doveva comunque operare una nuovavalutazione della sanzione interdittiva, atteso che tale sanzioneaccessoria è, assieme a quella pecuniaria, una componente deltrattamento punitivo complessivo, come si evince dalla riportatagiurisprudenza costituzionale, che attribuisce natura penale alleinfrazioni in esame proprio perché, alla sanzione pecuniaria, siaggiungono la confisca e quella accessoria.Quale effetto della declaratoria di illegittimità costituzionaledell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, si è determinatal'applicabilità retroattiva del regime sanzionatorio introdotto dalcomma 3 dello stesso art. 6, sicché correttamente la sentenzaimpugnata ha provveduto a rivalutare secondo la più favorevolecornice edittale sia la sanzione pecuniaria, sia la sanzione accessoriainterdittiva, non sussistendo alcuna preclusione, di ordinesostanziale o processuale, che vincolasse i giudici di rinvio aNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026rispettare la misura della sanzione interdittiva inflitta in base alNumero di raccolta generale 25169/2026regime previgente. Data pubblicazione 10/09/2026L’intervento della Corte costituzionale aveva rideterminato,quindi, l’assetto globale del sistema sanzionatorio di riferimento,comportando che, ormai, la quantificazione di tutto il dettotrattamento complessivo, comprensivo della misura interdittiva,doveva essere rieffettuata dalla corte territoriale, alla lucedell’intervenuta modifica della regolamentazione delle sanzioniinflitte in via principale.D’altronde, l’art. 187 quater TUF configura la misura interdittivacome conseguenza dell’irrogazione della sanzione pecuniaria e,quindi, essendo ancora pendente il processo con riguardo alladeterminazione della sanzione principale, anche l’entità dellasanzione accessoria può essere rimessa in discussione.In altri termini, il vincolo di accessorietà, di norma e salvo casiparticolari, è tale che le vicende che investono le misure principalitendono ad incidere pure sulle componenti secondarie deltrattamento afflittivo.Argomentazioni a sostegno di questa ricostruzione si rinvengonoanche da alcuni precedenti di questa Suprema Corte, pur seconcernenti sanzioni irrogate in ambiti differenti.Infatti, è affermazione costante che le sanzioni accessorie sonomisure che effettivamente si aggiungono, in relazione disecondarietà e complementarità, ad una sanzione principale,condividendone il carattere punitivo (Cass., SU, n. 526 del 3 agosto2000; Cass., SU, n. 59 del 13 febbraio 1999).Del resto, il vincolo di stretta dipendenza tra sanzione principaleed accessoria è confermato anche dall’art. 20 della legge n. 689 del1981, che detta una specifica disciplina in tema di sanzioniamministrative accessorie, le quali non si rendono applicabili in viaprovvisoria e, dunque, finché sia pendente il giudizio diimpugnazione sulla sanzione principale, salvo che la leggeNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026espressamente disponga in modo diverso (come nel caso dellaNumero di raccolta generale 25169/2026confisca obbligatoria ex comma 4 dello stesso art. 20). Data pubblicazione 10/09/2026Ne deriva che tale vincolo di stretta dipendenza comporta che levicende della sanzione pecuniaria ben possono incidere sullasanzione accessoria, condizionandone, in assenza di una appositaderoga legislativa, il destino (Cass., Sez. 2, n. 11847 del 12 luglio2012).Dopo avere riquantificato la sanzione pecuniaria, il giudice delrinvio doveva, quindi, decidere nuovamente altresì in ordine allasanzione interdittiva, applicando, ratione temporis, i criteri indicatidall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 nell’ambito della corniceedittale dell’art. 187 quater TUF (Cass., Sez. 2, n. 20949 del 26 luglio2024).Ciò come più generale effetto del nuovo assetto punitivo prodottodalla decisione della Corte costituzionale n. 63 del 2019, sebbenequesta avesse prestato attenzione esclusivamente alla sanzioneprincipale.Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la cortedel merito, con la rimodulazione anche della sanzione accessoriatramite il richiamo ai “nuovi limiti edittali” e agli “stessi criteri”(paragrafo 8 della sentenza impugnata in questa sede), hacorrettamente dato seguito alla sentenza di rinvio n. 14710/20 diquesta Corte di cassazione.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e il difetto assoluto dimotivazione perché, nell’ipotesi in cui la corte territoriale avesseridotto la sanzione interdittiva in base a una valutazionediscrezionale della sua congruità, ciò sarebbe avvenuto in contrastocon le ragioni poste a base della rideterminazione della sanzionepecuniaria. Infatti, la Corte d’appello di Firenze avrebbe formulatoun giudizio di rilevante disvalore della condotta illecita dell’intimato,al quale non sarebbe potuta seguire una riduzione da 12 a 5 mesidell’interdizione.Numero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/20262.1. La censura è infondata.Numero di raccolta generale 25169/2026Infatti, nel procedimento di opposizione concernenteD atal ’peunbbtliictaàzio ne 10/09/2026della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delTUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarel’entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo dicommisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendolaglobalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che siatenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la suastatuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti sianostati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazionedella sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. 2, n. 19716 del 17 luglio2024).Nella specie, il giudice del merito ha richiamato la gravità inastratto e in concreto dell’illecito commesso dall’intimato e, quindi,non è ravvisabile il dedotto vizio motivazionale.3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. perché la corte territoriale, dopo averestatuito la compensazione tra le parti del 50% delle spese, avrebbeerrato a porre a suo carico l’importo residuo, atteso che l’intimato,pur avendo ottenuto la riduzione della sanzione, avrebbe dovutoessere considerato, comunque, soccombente.3.1. La censura è fondata.Secondo la giurisprudenza, quando con ordinanza-ingiunzionesia stata irrogata una sanzione amministrativa, e tale sanzione siastata ridotta a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle speseprocessuali l’Amministrazione non può ritenersi soccombente, cosìcome non è configurabile soccombenza, neppure parziale,nell’ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta conla domanda giudiziale (Cass., Sez. L, n. 7638 del 21 aprile 2004;cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 32061 del 31 ottobre 2022).Nella presente vicenda, l’opposizione è stata rigettata nell’an eaccolta in ordine al quantum solo in seguito a una evoluzione dellaNumero registro generale 3858/2022Numero sezionale 1766/2026giurisprudenza costituzionale, con la conseguenza che la P.A. nonNumero di raccolta generale 25169/2026poteva essere qualificata come soccombente. Data pubblicazione 10/09/20264. Il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo, rigettati glialtri.La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art.384, comma 2, c.p.c. in relazione alla censura accolta.Le spese dell’intero processo sono compensate, sussistendogravi ed eccezionali ragioni, perché la decisione finale della lite èdipesa dalla sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionalen. 63 del 2019 e dalla conseguente necessità di trattare unaquestione del tutto nuova. P.Q.MLa Corte,- accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, inrelazione al motivo accolto, dispone la compensazione delle spese dilite dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 9 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris