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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 17077/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07237/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Tiziana (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro della Spezia ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n.18; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S07 H353E) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residenti in Terni, via [OSCURATO:PERSONA] 11, entrambe rappresentati e difesi, anche invia Oggetto: Condominio-comunione dei diritti reali disgiunta tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’.Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via del Consolato n.6, in virtù di giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso e per la Cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 97/2017, pubblicata il 27 gennaio 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione, notificato i l 31 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di condomino dello stabile sito a Levanto, in [OSCURATO:PERSONA] da Levanto n. 9, evocava, dinanzi al Tribunale della Spezia, i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare la proprietà comune del vano sottotetto dell’edificio detenuto in via esclusiva dai convenuti, con conseguente condanna degli stessi al rilascio di copia della chiave della porta d’ingresso del predetto locale; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, il giudice adito, con sentenza n.758 del 2012, accoglieva la domanda attorea e dichiarava la natura condominiale del vano sottotetto della palazzina in questione, condannando i convenuti a consentire al Bardellini l’accesso al locale in questione, mediante consegna di copia delle chiavi di accesso allo stesso; - sul gravame interposto dai coniugi Romito e Capoccia, la Corte di appello di Genova, nella resistenza del Bardellini, con sentenza n.97 del 2017, pubblicata il 27.01.2017, accoglieva l’appello e in riforma della decisione del giudice di prime cure, rigettava la originaria domanda attorea.

A sostegno della decisione adottata il giudice distrettuale riconosceva il possesso in via esclusiva del vano sottotetto in capo agli appellanti, come previsto nell’atto di acquisto dell’immobile da parte dei coniugi Romito-Capoccia, nel quale si faceva espressa menzione del sottotetto, per essere ricompreso nella vendita.

Il giudice di secondo grado, inoltre, rilevava che nella specie trovava applicazione l’art. 1146, comma 2 c.c. a favore dei coniugi acquirenti dell’immobile, dagli stessi invocato, per avere acquistato l’immobile dai loro danti causa con atto del 18.10.2002, i quali ne erano proprietari a loro volta per acquisto fatto con atto del 09.12.1987, atti nei quali si faceva espressa menzione del locale de quo, ricomprendendolo nella vendita.

Del resto, doveva ritenersi dimostrato anche il possesso esclusivo del vano predetto in capo ai coniugi Moggia, prima, e agli appellanti poi, i qual i ne de tenevano le chiavi, considerato che l’originario attore agiva proprio per ottenerne il rilascio con il giudizio.

In tal senso, infine, deponevano le dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere ricevuto le chiavi del sottotetto dalle venditrici Patrizia e [OSCURATO:PERSONA], nonché di avere utilizzato in via esclusiva il locale, dichiarazioni corroborate dai chiarimenti del c.t.u. da cui è emerso che il nesso funzionale tra detto sottotetto e le parti comuni dell’edificio era ormai cessato da tempo e cioè dalla fine degli anni ’80 (epoca di cessazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato), per cui era venuta meno la presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c.; -avverso la citata sentenza della Corte d i appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito con controricorso i coniugi Romito-Capoccia, contenente anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. per mancanza dei presupposti di cui alla norma applicata, giacché nell’atto di compravendita dell’immobile sottoscritto dai coniugi resistenti non emergerebbe alcuna identità tra la zona alienata e la zona posseduta, non riguardando l’atto specificatamente il locale in contestazione e del quale si sostiene l’acquisto per decorso del decennio.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1146, comma 2 c.c., per avere la Corte territoriale fatto improprio riferimento a tale norma in un caso in cui non era possibile per mancanza di un elemento decisivo, quale il titolo astrattamente idoneo al trasferimento, come del resto evidenziato nel primo motivo di ricorso.

La ricorrente rileva, inoltre, come la parte appellante abbia completamente fallito la prova del possesso ad usucapionem.

Le due censure –che si ritiene di trattare unitariamente per la connessione argomentativa che le avvince –sono infondate.

Occorre osservare che la decisione impugnata prospetta la questione dell’usucapione abbreviata alla luce anche dell’art.1146, comma 2 c.c. per avere i coniugi Romito-Capoccia invocato l’applicazione di detta disposizione, affermando di volere unire il proprio possesso del locale, ottenuto al momento dell’acquisto dell’appartamento posto all’ultimo piano dell’edificio con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a quello dei loro danti causa, i coniugi Moggia, i quali lo avevano acquistato a loro volta con atto trascritto il 09.12.1987.

Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che la facoltà di unire al proprio possesso ilpossesso del dante causa spetta al successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa") non "ipso facto" per effetto dell'acquisto del diritto a possedere, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa.

Ciò consente al successore a titolo particolare di godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo autore (ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale), possesso che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione (cfr. Cass. n. 24175 del 2021 ; Cass. n. 14505 del 2018 ; Cass. n. 742 del 2000; Cass. n. 663del 1982).

Perché sia possibile il cumulo del possesso, nell'ipotesi di accessio possessionis, è necessario che sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un "titolo" idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne comportino l'invalidità (Cass. n. 22348 del 2011; Cass. n. 8502del 2005; Cass. n. 12034 del 2000 ; Cass.n. 6552 del 1981 ; Cass. n. 2974 del 1980 ).

È altresì necessario che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso diritto (Cass. n. 80del 1971).

La dottrina osserva al riguardo che, in realtà, l'accessione del possesso, ex art. 1146, comma 2, c.c. è un effetto della consegna, essendo volta a consentire ai successoridi invocare l'atto d'acquisto del proprio autore come fatto acquisitivo del possesso, sicché è erroneo postulare per l'efficacia del trasferimento del possesso i requisiti che sono piuttosto occorrenti per l'atto di trasferimento del diritto.

Mentre, dunque, ai fini dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c., occorre riscontrare, in base al titolo ed al possesso, l'identità fra il diritto immobiliare del quale si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a non domino", agli effetti dell'accessione ex art. 1146, comma 2 c.c. basta, piuttosto, verificare che autore e successore esercitano un possesso ad immagine del medesimo diritto (v. di recente, Cass. n. 19940 del 2022).

Nella specie, la sentenza dà atto che la compravendita in forza della quale i coniugi Romito - Capoccia hanno acquistato la proprietà de quarisale al 18.10.2002, mentre l’atto di acquisto dei loro danti causa, coniugi Moggia, risale al 09.12.1987, cosicché alla data della domanda giudiziale di rivendica, introdotta daAngelo Bardellini con atto di citazione notificato il 31 ottobre 200 7 , il loro possesso aveva raggiunto il decennio di cui all'articolo 1159 c.c.; la corte territoriale, infatti, ha ritenuto che, ai fini delcompimento di tale decennio, gli attori in riconvenzione potessero unire al loropossesso, iniziato dopo la compravendita del 2002 , quello dei loro danti causa, giovandosi anche loro, ai fini del tempus ad usucapionem, dell'accessio possessionis per essere di tutta evidenza che il locale in contestazione - originariamente adibito a spazio in cui era alloggiato l’impianto centralizzato dello stabile - alla fine degli anni ’80 aveva cessato siffatta funzione strumentale, tant’è che all’epoca il sistema termico centralizzato era stato smantellato (pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza).

La suddetta conclusione è, dunque, confo rme alla giurisprudenza di questa Corte(tra le tante, Cass. n. 7966 del 2003); - con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in particolare il tenore di alcune testimonianze rese in primo grado, che confermavano la circostanza che le chiavi del sottotetto fossero state in possesso anche del Bardellini, e, dopo la sua morte dei suoi eredi.

Il motivo è inammissibile in quanto attiene a valutazioni pertinenti alle risultanze probatorie che costituisce prerogativa del giudice di merito.

La Corte di legittimità ha enunciato il principiosecondo il quale il sottotetto, se non diversamente stabilito dal titolo, deve considerarsi comune nel solo caso in cui, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti concretamente e oggettivamente destinato all'uso comune; da cui consegue, per contro, che esso deve essere reputa to pertinenza dell'appartamento, di cuicostituisce proiezione, nel caso in cui assolva alla esclusiva funzione di isolare l'unità abitativa (di recente, Cass. n. 9383 del 2020).

A siffatto principio si è attenuta la Corte distrettuale - con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – nell’escludere che il sottotetto in questione ricada tra le cose comuni, sia perché si tratta di bene ricompreso negli atti di vendita esaminati, nei quali si fa espressa menzione del locale de quo individuato quale vano tecnico sottotetto soprastante l’unità immobiliare ceduta, sia dalla considerazione che anche a volere ritenere dimostrata la destinazione strumentale nel passato del locale ad uso dei beni comuni, la stessa funzione era venuta meno alla luce della convenzione sottoscritta dai condomini in data 24.01.1988 a seguito della quale l’impianto centralizzato di riscaldamento veniva dismesso.

Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento alle prove testimoniali raccolte ed indotte da parte ricorrente, giudicando generiche ed imprecise le dichiarazioni dei testiCesare Daneri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla destinazione del locale ad uso dei beni comuni, ritenendo maggiormente preciso il solo [OSCURATO:PERSONA], manutentore dell’impianto di riscaldamento, il quale aveva affermato che in detto sottotetto vi erano gli sfiati dell’area del medesimo impianto e ciò dai primi anni ’70 alla fine degli anni ’80, allorché il servizio termico era stato reso autonomo (v. pag. 7 della sentenza impugnata).

Non sussiste, pertanto, la lamentata omissione avendo la Corte d'appello ritenuto raggiunta la prova della proprietà del sottotetto in capo coniugi Romito - Capoccia, convincimento fondato su un logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, che si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto anche sotto il profilo della denuncia del vizio di motivazione con motivazione; - con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere il giudice di secondo grado erroneamente individuato la funzione svolta dal vano sottotetto con conseguente attribuzione della proprietà dello stesso agli appellanti e non al condominio.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1117 c.c., in quanto l’erronea attribuzione della proprietà esclusiva del vano sottotetto ai coniugi appellanti faceva venir meno la presunzione di condominialità prevista dalla norma invocata, riconducendo il vano all’uso esclusivo dell’ultimo piano dello stabile.

Anche i motivi quattro e cinque vanno esaminati congiuntamente e ritenuti assorbiti dal rigetto de lla censura relativa alla prima ratio decidendi che ha accertato l’intervenuta usucapione abbreviata del locale; - non occorre esaminare il ricorso incidentale condizionato –con il quale i coniugi Romito-Capoccia censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto la legittimazione attiva dell’originario attore - che rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale, in quanto proposto soltanto in via condizionata per l’ipotesi di accoglimento di quest’ultimo.

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale deve essere respinto, assorbito l’incidentale condizionato, con la conseguente condanna della ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellastessa ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrent e principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei coniugi Romito-Capoccia che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07237/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Tiziana (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro della Spezia ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n.18; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S07 H353E) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residenti in Terni, via [OSCURATO:PERSONA] 11, entrambe rappresentati e difesi, anche invia Oggetto: Condominio-comunione dei diritti reali disgiunta tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’.Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via del Consolato n.6, in virtù di giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso e per la Cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 97/2017, pubblicata il 27 gennaio 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione, notificato i l 31 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di condomino dello stabile sito a Levanto, in [OSCURATO:PERSONA] da Levanto n. 9, evocava, dinanzi al Tribunale della Spezia, i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare la proprietà comune del vano sottotetto dell’edificio detenuto in via esclusiva dai convenuti, con conseguente condanna degli stessi al rilascio di copia della chiave della porta d’ingresso del predetto locale; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, il giudice adito, con sentenza n.758 del 2012, accoglieva la domanda attorea e dichiarava la natura condominiale del vano sottotetto della palazzina in questione, condannando i convenuti a consentire al Bardellini l’accesso al locale in questione, mediante consegna di copia delle chiavi di accesso allo stesso; - sul gravame interposto dai coniugi Romito e Capoccia, la Corte di appello di Genova, nella resistenza del Bardellini, con sentenza n.97 del 2017, pubblicata il 27.01.2017, accoglieva l’appello e in riforma della decisione del giudice di prime cure, rigettava la originaria domanda attorea. A sostegno della decisione adottata il giudice distrettuale riconosceva il possesso in via esclusiva del vano sottotetto in capo agli appellanti, come previsto nell’atto di acquisto dell’immobile da parte dei coniugi Romito-Capoccia, nel quale si faceva espressa menzione del sottotetto, per essere ricompreso nella vendita. Il giudice di secondo grado, inoltre, rilevava che nella specie trovava applicazione l’art. 1146, comma 2 c.c. a favore dei coniugi acquirenti dell’immobile, dagli stessi invocato, per avere acquistato l’immobile dai loro danti causa con atto del 18.10.2002, i quali ne erano proprietari a loro volta per acquisto fatto con atto del 09.12.1987, atti nei quali si faceva espressa menzione del locale de quo, ricomprendendolo nella vendita. Del resto, doveva ritenersi dimostrato anche il possesso esclusivo del vano predetto in capo ai coniugi Moggia, prima, e agli appellanti poi, i qual i ne de tenevano le chiavi, considerato che l’originario attore agiva proprio per ottenerne il rilascio con il giudizio. In tal senso, infine, deponevano le dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere ricevuto le chiavi del sottotetto dalle venditrici Patrizia e [OSCURATO:PERSONA], nonché di avere utilizzato in via esclusiva il locale, dichiarazioni corroborate dai chiarimenti del c.t.u. da cui è emerso che il nesso funzionale tra detto sottotetto e le parti comuni dell’edificio era ormai cessato da tempo e cioè dalla fine degli anni ’80 (epoca di cessazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato), per cui era venuta meno la presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c.; -avverso la citata sentenza della Corte d i appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito con controricorso i coniugi Romito-Capoccia, contenente anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. per mancanza dei presupposti di cui alla norma applicata, giacché nell’atto di compravendita dell’immobile sottoscritto dai coniugi resistenti non emergerebbe alcuna identità tra la zona alienata e la zona posseduta, non riguardando l’atto specificatamente il locale in contestazione e del quale si sostiene l’acquisto per decorso del decennio. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1146, comma 2 c.c., per avere la Corte territoriale fatto improprio riferimento a tale norma in un caso in cui non era possibile per mancanza di un elemento decisivo, quale il titolo astrattamente idoneo al trasferimento, come del resto evidenziato nel primo motivo di ricorso. La ricorrente rileva, inoltre, come la parte appellante abbia completamente fallito la prova del possesso ad usucapionem. Le due censure –che si ritiene di trattare unitariamente per la connessione argomentativa che le avvince –sono infondate. Occorre osservare che la decisione impugnata prospetta la questione dell’usucapione abbreviata alla luce anche dell’art.1146, comma 2 c.c. per avere i coniugi Romito-Capoccia invocato l’applicazione di detta disposizione, affermando di volere unire il proprio possesso del locale, ottenuto al momento dell’acquisto dell’appartamento posto all’ultimo piano dell’edificio con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a quello dei loro danti causa, i coniugi Moggia, i quali lo avevano acquistato a loro volta con atto trascritto il 09.12.1987. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che la facoltà di unire al proprio possesso ilpossesso del dante causa spetta al successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa") non "ipso facto" per effetto dell'acquisto del diritto a possedere, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa. Ciò consente al successore a titolo particolare di godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo autore (ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale), possesso che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione (cfr. Cass. n. 24175 del 2021 ; Cass. n. 14505 del 2018 ; Cass. n. 742 del 2000; Cass. n. 663del 1982). Perché sia possibile il cumulo del possesso, nell'ipotesi di accessio possessionis, è necessario che sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un "titolo" idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne comportino l'invalidità (Cass. n. 22348 del 2011; Cass. n. 8502del 2005; Cass. n. 12034 del 2000 ; Cass.n. 6552 del 1981 ; Cass. n. 2974 del 1980 ). È altresì necessario che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso diritto (Cass. n. 80del 1971). La dottrina osserva al riguardo che, in realtà, l'accessione del possesso, ex art. 1146, comma 2, c.c. è un effetto della consegna, essendo volta a consentire ai successoridi invocare l'atto d'acquisto del proprio autore come fatto acquisitivo del possesso, sicché è erroneo postulare per l'efficacia del trasferimento del possesso i requisiti che sono piuttosto occorrenti per l'atto di trasferimento del diritto. Mentre, dunque, ai fini dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c., occorre riscontrare, in base al titolo ed al possesso, l'identità fra il diritto immobiliare del quale si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a non domino", agli effetti dell'accessione ex art. 1146, comma 2 c.c. basta, piuttosto, verificare che autore e successore esercitano un possesso ad immagine del medesimo diritto (v. di recente, Cass. n. 19940 del 2022). Nella specie, la sentenza dà atto che la compravendita in forza della quale i coniugi Romito - Capoccia hanno acquistato la proprietà de quarisale al 18.10.2002, mentre l’atto di acquisto dei loro danti causa, coniugi Moggia, risale al 09.12.1987, cosicché alla data della domanda giudiziale di rivendica, introdotta daAngelo Bardellini con atto di citazione notificato il 31 ottobre 200 7 , il loro possesso aveva raggiunto il decennio di cui all'articolo 1159 c.c.; la corte territoriale, infatti, ha ritenuto che, ai fini delcompimento di tale decennio, gli attori in riconvenzione potessero unire al loropossesso, iniziato dopo la compravendita del 2002 , quello dei loro danti causa, giovandosi anche loro, ai fini del tempus ad usucapionem, dell'accessio possessionis per essere di tutta evidenza che il locale in contestazione - originariamente adibito a spazio in cui era alloggiato l’impianto centralizzato dello stabile - alla fine degli anni ’80 aveva cessato siffatta funzione strumentale, tant’è che all’epoca il sistema termico centralizzato era stato smantellato (pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza). La suddetta conclusione è, dunque, confo rme alla giurisprudenza di questa Corte(tra le tante, Cass. n. 7966 del 2003); - con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in particolare il tenore di alcune testimonianze rese in primo grado, che confermavano la circostanza che le chiavi del sottotetto fossero state in possesso anche del Bardellini, e, dopo la sua morte dei suoi eredi. Il motivo è inammissibile in quanto attiene a valutazioni pertinenti alle risultanze probatorie che costituisce prerogativa del giudice di merito. La Corte di legittimità ha enunciato il principiosecondo il quale il sottotetto, se non diversamente stabilito dal titolo, deve considerarsi comune nel solo caso in cui, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti concretamente e oggettivamente destinato all'uso comune; da cui consegue, per contro, che esso deve essere reputa to pertinenza dell'appartamento, di cuicostituisce proiezione, nel caso in cui assolva alla esclusiva funzione di isolare l'unità abitativa (di recente, Cass. n. 9383 del 2020). A siffatto principio si è attenuta la Corte distrettuale - con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – nell’escludere che il sottotetto in questione ricada tra le cose comuni, sia perché si tratta di bene ricompreso negli atti di vendita esaminati, nei quali si fa espressa menzione del locale de quo individuato quale vano tecnico sottotetto soprastante l’unità immobiliare ceduta, sia dalla considerazione che anche a volere ritenere dimostrata la destinazione strumentale nel passato del locale ad uso dei beni comuni, la stessa funzione era venuta meno alla luce della convenzione sottoscritta dai condomini in data 24.01.1988 a seguito della quale l’impianto centralizzato di riscaldamento veniva dismesso. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento alle prove testimoniali raccolte ed indotte da parte ricorrente, giudicando generiche ed imprecise le dichiarazioni dei testiCesare Daneri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla destinazione del locale ad uso dei beni comuni, ritenendo maggiormente preciso il solo [OSCURATO:PERSONA], manutentore dell’impianto di riscaldamento, il quale aveva affermato che in detto sottotetto vi erano gli sfiati dell’area del medesimo impianto e ciò dai primi anni ’70 alla fine degli anni ’80, allorché il servizio termico era stato reso autonomo (v. pag. 7 della sentenza impugnata). Non sussiste, pertanto, la lamentata omissione avendo la Corte d'appello ritenuto raggiunta la prova della proprietà del sottotetto in capo coniugi Romito - Capoccia, convincimento fondato su un logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, che si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto anche sotto il profilo della denuncia del vizio di motivazione con motivazione; - con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere il giudice di secondo grado erroneamente individuato la funzione svolta dal vano sottotetto con conseguente attribuzione della proprietà dello stesso agli appellanti e non al condominio. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1117 c.c., in quanto l’erronea attribuzione della proprietà esclusiva del vano sottotetto ai coniugi appellanti faceva venir meno la presunzione di condominialità prevista dalla norma invocata, riconducendo il vano all’uso esclusivo dell’ultimo piano dello stabile. Anche i motivi quattro e cinque vanno esaminati congiuntamente e ritenuti assorbiti dal rigetto de lla censura relativa alla prima ratio decidendi che ha accertato l’intervenuta usucapione abbreviata del locale; - non occorre esaminare il ricorso incidentale condizionato –con il quale i coniugi Romito-Capoccia censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto la legittimazione attiva dell’originario attore - che rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale, in quanto proposto soltanto in via condizionata per l’ipotesi di accoglimento di quest’ultimo. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale deve essere respinto, assorbito l’incidentale condizionato, con la conseguente condanna della ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellastessa ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrent e principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei coniugi Romito-Capoccia che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulter
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