CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in merito al diniego opposto dalla Corte territoriale all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello avanzata per acquisire la deposizione della teste addotta dalla difesa e che il primo giudice non aveva escusso avendo dichiarato chiuso il dibattimento all'esito della acquisizione della denuncia della persona offesa che non era stato possibile sentire in aula perché nel frattempo deceduta; ribadito che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (cfr., Sez. 6 - , n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01); ritenuto che la valutazione operata dalla Corte territoriale riposa sulla ritenuta esaustività dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado con la acquisizione della denuncia della persona offesa in quanto deceduta (cfr., tra le tante, Sez. F - , n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 - 01, in cui la Corte ha chiarito che il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale; conf., Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900 - 01; tra le più recenti, non massimate, Sez. 2, n. 25929 del 6.6.2024, Barreca; Sez. 2, n. 9928 del 15.2.2024, Lisetti; Sez. 2, n. 25122 del 7.3.2023, Zuka); considerato che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha fatto presente come le dichiarazioni della persona offesa avessero trovato un sia pur indiretto riscontro nella situazione rilevata dagli operanti al loro arrivo sul posto e nella certificazione medica attestante lo stato di perturbamento della donna quale conseguenza della condotta dell'imputato; ritenuto che il ricorso eve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]