Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:531
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 26 novembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione
(causa T‑393/06)
«Ricorso di annullamento – Ricorso per carenza – Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva azinfos-metile – Iscrizione all’allegato I della direttiva 91/414/CEE – Insussistenza di nuova proposta della Commissione in seguito all’opposizione del Consiglio – Art. 5, n. 6, della decisione 1999/468/CEE – Atto non impugnabile – Mancanza dell’invito ad agire – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; direttiva
del Consiglio 91/414, allegato I; decisione del Consiglio 1999/468, art. 5, n. 6, secondo comma) (v. punti 31, 44‑45)
2.
Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Insussistenza (Art. 232, secondo comma, CE) (v. punti 49‑50)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione di non presentare proposte dirette all’iscrizione della sostanza
attiva azinfos-metile nell’allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), asseritamente contenuta nella lettera 12 ottobre 2006 o, in subordine,
ricorso per carenza inteso a far dichiarare l’illegittimità della mancata presentazione di tale proposta da parte della Commissione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate a sopportare, oltre alle
proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.