CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. A.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocatoSalvatore Catalano;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21172/2024Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 15923/2026Data pubblicazione 23/05/2026Cicirello Gianfranco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RubinoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoPierfranco Puccio;-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CrapisiGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiMiceli Lucia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PizzoMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GovernaliMaria Sabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 283/2024depositata il 21/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21172/2024Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 15923/2026Data pubblicazione 23/05/20261. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza ora impugnata percassazione, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dallaTRUMBATURI [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri,avverso la sentenza resa tra le medesime parti dal Tribunale di TerminiImerese.La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’atto dicitazione in appello era stato notificato in data 1° giugno 2022 e che lasuccessiva iscrizione a ruolo, effettuata in via telematica il 9 giugno 2022,aveva avuto esito negativo, in quanto la relativa busta era stata rifiutatacon la seguente causale: “non sono state inserite le parti convenute e ilsistema non permette di procedere all’acquisizione degli atti” (ID busta n.64466504). A seguito di tale rifiuto, l’appellante aveva provveduto a unanuova iscrizione a ruolo soltanto in data 14 settembre 2022, quindi adistanza di oltre tre mesi, senza formulare istanza di rimessione intermini.La Corte d’appello ha ulteriormente osservato che l’istituto dellarimessione in termini, sia nella formulazione dell’art. 184-bis c.p.c., sia inquella più ampia dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato,presuppone comunque la tempestività dell’iniziativa della parte chededuca di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa nonimputabile, dovendosi intendere tale requisito come immediatezza dellareazione della parte stessa al manifestarsi della necessità di compiereun’attività processuale ormai preclusa.2. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societàTRUMBATURI [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidatoad unico motivo.3. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Calogera e FrancescoPaolo Baglio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21172/2024Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 15923/2026Data pubblicazione 23/05/20263.1. Con separato controricorso resistono altresì [OSCURATO:PERSONA], LanzaVincenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiPalermo Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BenignoDonatella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Coniglio AntoninoGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiPuma Biagia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario liquidatore della Soc. Coop. a r.l.[OSCURATO:PERSONA] di Credito.La ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, indifetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione dell’art. 16bis, comma 7°, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ai sensidel quale “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto almomento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da partedel gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Ildeposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice diprocedura civile”.Analogamente alla citata norma di rango primario, quanto al momento diricezione degli atti trasmessi da soggetti abilitati esterni e utenti privati, ilD.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 2 (recante il regolamentoconcernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nelprocesso penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, eNumero registro generale 21172/2024Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 15923/2026Data pubblicazione 23/05/2026successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art.4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24), nellaversione ratione temporis applicabile, dispone che gli atti del processo informa di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizianel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna daparte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero dellagiustizia. In forza della citata disposizione normativa di rango primario(art. 16 bis, comma 7, D.L. 179/2012), quindi, nel procedimento dideposito telematico degli atti del processo civile è la c.d. seconda PEC,ossia la "Ricevuta di consegna", che attesta che l'invio è intervenuto conconsegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario rileva ai fini dellatempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento.Rispetto a tale momento, il successivo flusso informativo, ossia, ilsuperamento dei controlli automatici da parte dell'infrastrutturaministeriale (cosiddetta terza PEC) e l'effettiva accettazione del depositoda parte della cancelleria (cosiddetta quarta PEC) è meramente funzionaleall'inserimento del deposito all'interno del fascicolo informatico ma non haalcuna rilevanza ai fini della tempestività del deposito. In conclusione, ilgiudice avrebbe dovuto considerare tempestiva l’iscrizione a ruoloeseguita dall’odierna ricorrente mediante il deposito telematico, eseguitol’8 giugno 2022 e rifiutato dalla Cancelleria il giorno 9 giugno 2022.5. Il motivo è infondato.Nella fattispecie in esame, l’iscrizione a ruolo effettuata in data 8 giugno2022 è stata rifiutata dalla cancelleria il successivo 9 giugno 2022, per lamancata indicazione delle parti convenute e la conseguente impossibilitàdel sistema di procedere all’acquisizione degli atti.La ricorrente ha, dunque, provveduto ad un nuovo invio per l’iscrizione aruolo ma soltanto in data 14 settembre 2022, quando il termine per lacostituzione dell’appellante era ormai decorso. Correttamente, dunque, ilgiudice ha dichiarato improcedibile l’appello.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21172/2024Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 15923/2026Data pubblicazione 23/05/2026Nel [OSCURATO:PERSONA] (PCT), quando si effettua un deposito, ilsistema genera un flusso di quattro messaggi PEC (ricevute), ognuno conuna specifica funzione giuridica e tecnica. In particolare: a) Ricevuta diAccettazione (RdA), rilasciata dal gestore PEC del mittente, attestante cheil messaggio è stato preso in carico dal sistema per l'inoltro all'ufficiogiudiziario. B) Ricevuta di [OSCURATO:PERSONA] (RdAC): generata quando ilmessaggio raggiunge la casella PEC del Ministero della Giustizia, essadetermina la tempestività del deposito se generata entro le ore 24:00 delgiorno di scadenza. C) [OSCURATO:PERSONA]: inviata dal sistema delMinistero dopo aver verificato automaticamente la validità tecnica della"busta" (formati file, firma digitale, dimensione, ecc.); può segnalare ilsuccesso nei controlli o segnalare anomalie. D) Accettazione del Deposito(Quarta PEC): contiene l'esito dell'intervento del cancelliere e solo conquesta ricevuta l'atto viene ufficialmente inserito nel fascicolo informaticoe diventa visibile alle altre parti.Ciò premesso, consegue che, come già chiarito, tra le altre, da Cass. n.1348 del 2024 e n. 19307 del 2023, in riferimento a S.U. n. 22834 del2022, una volta rifiutato dalla cancelleria l’inoltro dell’8 giugno 2022, perla segnalazione dell’anomalia c.d. fatale derivante dalla mancataindicazione delle parti, gravava sull’appellante l’onere di rinnovare l’inoltronei termini di legge di cui all’art. 347 c.p.c., ossia entro dieci giorni dallanotificazione dell’atto di appello; ne consegue che l’inoltrosuccessivamente effettuato il 14 settembre 2022 deve ritenersiintempestivo, in quanto eseguito oltre il termine legale previsto, attesoche detta anomalia impedisce al sistema di acquisire i dati necessari per lacreazione del fascicolo informatico.In tale prospettiva, risulta infondata la tesi della ricorrente secondo cui ilgiudice avrebbe dovuto ritenere tempestiva l’iscrizione a ruolo effettuatamediante il deposito telematico dell’8 giugno 2022, poi rifiutato dallaCancelleria il 9 giugno 2022, atteso che il primo inoltro non avevaNumero registro generale 21172/2024Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 15923/2026Data pubblicazione 23/05/2026consentito al sistema di creare il fascicolo informatico e, quindi, dideterminare la pendenza della lite, con la conseguenza che gravava sullaparte l’onere di procedere a un nuovo deposito nei termini di legge.A tale stregua risulta infondato il riferimento all’eventuale rimessione intermini ai sensi dell’art. 153 cod.proc.civ., posto che questa può essereconcessa solo nei casi in cui il rifiuto del primo inoltre sia avvenuto dopo lascadenza dei termini per causa non imputabile all’appellante (ossia, permalfunzionamento del sistema che abbia impedito l’inserimento), laddove,invece, nella fattispecie in esame quel rifiuto è stato tempestivo ed6. All’infondatezza nei suindicati termini del motivo consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00(di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 11 febbraio 2026.Il PresidenteNumero registro generale 21172/2024Numero sezionale 543/2026Numero di raccolta generale 15923/2026Data pubblicazione 23/05/2026Luigi [OSCURATO:PERSONA]