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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21932/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG Militare, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di Verona, con cui [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile e condannato in ordine al delitto di violata consegna o abbandono di posto ex artt. 120, commi 1 e 2, 47, nr.2 cod. pen. mil, di pace di cui al primo episodio indicato in rubrica (contestato come commesso alle ore 1.00 del 20 settembre; con assoluzione dall'altro, contestato come commesso pochi minuti dopo), ha ridotto la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a mesi uno di reclusione militare.

1.1. Si è ritenuto, invero, da parte dei Giudici di entrambi i gradi di giudizio, che il suddetto, quale appuntato dell'Arma in servizio presso la stazione dei carabinieri di Premosello - Chiovenda (VA), allorc:hé si trovava comandato di servizio di vigilanza presso il seggio elettorale istituito presso il Comune di Anzola d'Ossola, interrompeva verso le ore 1.00 del 20 settembre detto servizio, recandosi nella stanza adibita a "riposo in branda", dove veniva sorpreso dal comandante della suddetta stazione, mar. capo [OSCURATO:PERSONA], in visita di ispezione.

Non è stata, inoltre, riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte militare di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori di fiducia.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

Ci si duole che la Corte militare di appello, nonostante l'assoluzione di Milan dal secondo episodio oggetto di contestazione, abbia processato il suddetto in riferimento ad un reato continuato, senza provvedere a modificare l'originario capo di imputazione.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 120 cod. pen. mil . di pace per erronea riconduzione dell'episodio contestato nel reato di abbandono di posto o violata consegna.

In via preliminare si osserva che la consegna non si può considerare affidata ad un solo militare, nel caso specifico [OSCURATO:PERSONA], ma deve ritenersi affidata a tutti i militari preposti al servizio di vigilanza del seggio e riconducibile alle direttive (=consegne) impartite dal comandante della Compagnia di Verbania, capitano [OSCURATO:PERSONA].

Dette consegne, in realtà, sembravano limitare i compiti, durante le ore notturne di chiusura del seggio, alla verifica della chiusura delle porte e finestre, alla tenuta delle chiavi e alla disponibilità all'apertura della porta di ingresso in caso di ispezioni o altre esigenze.

Secondo l'impostazione accusatoria, invece, sarebbero state integrate dal mar. capo [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe trasformato una vigilanza "dinamica" in un posizionamento fisso ad una scrivania, ubicata peraltro in un luogo in cui non era possibile controllare alcune finestre ed aree di accesso dell'edificio e vigilare sulle schede elettorali, depositate altrove.

Si rileva che Martinelli non avrebbe affermato di avere modificato le consegne (che non avrebbe potuto fare come inferiore del comandante della Compagnia di Verbania) né di averle integrate, ma solo di averle "spiegate".

Ci si duole che la sentenza di appello, pur dando atto di tali rilievi, poi li avrebbe di fatto trascurati.

Osserva, inoltre, la difesa che, per come contestato, il fatto sembra esulare dalla violazione di consegna ed essere semmai riconducibile ad un abbandono di posto estemporaneo privo di qualsivoglia offensività, attesa la possibilità per il militare impegnato nel servizio notturno di continuare a vigilare.

Il difensore rileva che il col.

Cicognani nella sua deposizione dinanzi al Tribunale negava che le consegne avessero imposto al militare di guardia di stare seduto dinanzi ad una scrivania.

Aggiunge, inoltre, che la Corte costituzionale con la pronuncia n. 263 del 2000 ha sottolineato che in caso di violata consegna il giudice sia tenuto a valutare, di volta in volta, la sussistenza dell'idoneità della violazione a pregiudicare gli interessi del servizio a cui la consegna era preordinata e, quindi, la concreta offensività della condotta.

Rileva che a Milan è stato addebitato un addormentamento e che tale fatto sarebbe riconducibile ad altra fattispecie criminosa, di cui all'art.119 cod. pen. mil. di pace (addormentamento di sentinella, vedetta o scorta), punita in modo più mite.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta l'assoluta illogicità dell'impianto motivazionale della sentenza.

Si duole che: - sia stata trascurata la questione dell'attendibilità del teste Martinelli, nonostante si trattasse dell'unica testimonianza o quantomeno di quella principale; - a tale riguardo non si sia considerato quanto riferito al teste col.

Cicognani dall'imputato circa le ritorsioni subite da Martinelli per il fatto di essere entrambi (quest'ultimo e l'imputato) legati sentimentalmente ad un'unica donna; - non si sia neppure considerato l'atteggiamento persecutorio posto in essere da Martinelli nei confronti dell'imputato, la notte del fatto, tramite le tre ispezioni eseguite a distanza di pochi minuti l'una dall'altra; - si siano ritenute le dichiarazioni di Martinelli riscontrate da quelle (peraltro contenute in un memoriale) di Bongiovanni, che piuttosto dimostrava di non conoscere il luogo specifico ove Milan sarebbe dovuto rimanere durante il servizio.

Ulteriore doglianza difensiva riguarda gli elementi riferiti da Martinelli, e solo in parte dal vice brigadiere Portella, da cui ritenere che all'atto dell'ispezione Milan fosse addormentato (e non si trovasse in bagno come dal medesimo riferito), peraltro in contrasto con i dati di comune esperienza.

Osserva comunque la difesa che il fatto che Milan si dimostrò immediatamente operativo facendo accedere il Maresciallo per l'ispezione costituisce riprova che nessuna violata consegna vi fu.

2.4. Col quarto motivo di ricorso viene lamentato travisamento da parte della Corte militare di appello dei dati probatori acquisiti nel corso dell'escussione dinanzi al Tribunale militare di Verona.

In primo luogo, delle dichiarazioni del vice brigadiere Portella sull'integrazione delle consegne generali date dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Verbania da parte di Martinelli: rileva, invero, la difesa che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza di appello, il suddetto vice brigadiere avrebbe negato che per il seggio del Comune di Anzola d'Ossola sarebbero state date delle consegne specifiche diverse ("Che io sappia no.

No"), come emergente da p. 27 del verbale di udienza del 14 ottobre 2021.

In secondo luogo, delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], comandante della suddetta Compagnia: viene, invero, trasc:urato, secondo la difesa, che detto teste aveva affermato che Martinelli nella sua prima relazione aveva riferito che Milan quella notte, anziché essere al proprio posto, era "assente", facendo così pensare, a chi avesse ricevuto detta relazione, che Milan aveva addirittura abbandonato locali del seggio elettorale recandosi in altro luogo.

2.5. Col quinto motivo di impugnazione viene denunciata violazione di legge in relazione all'individuazione dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

I difensori lamentano che, secondo l'impostazione sviluppata dalla Corte militare di appello, ad un reato di violata consegna posto in essere in epoca notturna sarebbe a priori inapplicabile il disposto dell'art. 131- bis cod. pen.

Rilevano che nel caso in esame l'imputato, aprendo immediatamente la porta a seguito dell'ispezione, ha mostrato di essere in grado di fronteggiare prontamente qualunque evenienza, peraltro in un edificio chiuso a chiave e con le finestre chiuse.

Osservano che appare assolutamente erronea l'impostazione sopra riportata e che, seppure Milan fosse stato vittima di un colpo di sonno, alla luce di tali circostanze e della reattività mostrata dal suddetto, l'offensività della condotta posta in essere dal medesimo sarebbe stata minima.

I difensori insistono, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Invero, pur facendo l'imputazione riferimento a due episodi, si evince dalla sentenza impugnata che il giudizio della Corte militare di appello si è concentrato sul primo episodio oggetto di contestazione, per il quale l'imputato è stato condannato in primo grado senza aumento di pena per la continuazione.

1.2. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.

Come evidenziato dalla sentenza in esame (a p. 22), sulla base delle deposizioni del col.

Cicognani (il quale dichiarava che la vigilanza notturna del seggio avveniva in un locale diverso dal seggio, da c:ui era possibile vedere lo stesso e l'ingresso della struttura, ove era posizionato un banchetto ove il militare poteva appoggiarsi), del vice brig.

Portene e del cap.

Geminale le consegne date da quest'ultimo per tutti i seggi, dovevano, poi, essere specificate o quantomeno spiegate ai destinatari, prima dell'inizio del servizio, dai comandanti delle stazioni locali, con specifico riguardo alle peculiarità del seggio da sorvegliare; specificazione verificatasi anche nel caso di specie ad opera del mar.

Martinelli, comandante della stazione locale, come confermato dal medesimo, che, sentito in dibattimento, riferiva di avere ribadito che il militare di guardia doveva restare nella parte antistante il seggio, da Portene e dal militare più anziano in servizio, [OSCURATO:PERSONA] (di cui venivano acquisite le sommarie informazioni testimoniali), che avrebbe dovuto svolgere il turno successivo a quello dell'imputato e che si era, quindi, portato quella notte nella stanza adibita al riposo.

Rileva, pertanto, la sentenza in esame che sul punto delle consegne ricevute e del loro contenuto, le dichiarazioni di Martinelli sono pienamente coerenti con quelle provenienti da più testimoni e come tali credibili; e che lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l'aspetto della violata consegna commessa dall'imputato, mediante l'interruzione del servizio di vigilanza cui era stato comandato, per essersi messo a dormire.

Aggiunge, a tale ultimo riguardo, che circa l'addormentamento di Milan non possono esserci dubbi, essendo state le dichiarazioni di Martinelli su tale circostanza confermate da quelle del vice brig.

Pprtella ed avendo entrambi riferito una serie di elementi emersi durante l'ispezione indicativi dell'addormentamento, quali il viso arrossato con le pieghe del cuscino stampate sul volto, lo sguardo assonnato e spaesato, la divisa non correttamente indossata e le luci spente nel bagno interno.

Conclude, rilevando che è di tutta evidenza che la permanenza nella stanza adibita al riposo e il fatto di essersi ivi addormentato da parte di Milan non erano in alcun modo compatibili con l'obiettivo assegnato della vigilanza del seggio, venendo, così, ad integrare Ila fattispecie di reato in contestazione, anche sotto il profilo psicologico, essendo pienamente sussistente la consapevolezza dell'imputato di avere violato le regole cui doveva attenersi nello svolgimento del suo turno di servizio.

I motivi di ricorso, di contro, si soffermano a) sullo specifico contenuto delle consegne (se integrato o meno dal mar. capo Martinelli), che, comunque, sarebbero state violate dall'addormentamento durante il servizio, b) sulla sussistenza di un abbandono di posto privo di offensività ovvero di una fattispecie più lieve (l'addormentamento di sentinella, vedetta o scorta) a fronte di una motivazione che dà conto della pertinenza e correttezza giuridica della contestazione, c) sulla mancata verifica dell'attendibilità di Martinelli, invece approfondita, d) sulla possibilità di una diversa interpretazione degli elementi ritenuti indicativi dell'addormentamento.

E si rivelano, in tal modo, infondati, ai limiti dell'inammissibilità laddove sembrano sollecitare una diversa, non consentita, rivalutazione di elementi fattuali.

1.3. Inammissibile è il quarto motivo di impugnazione, in quanto generico e non autosufficiente, venendo denunciato il travisamento di deposizioni testimoniali riportate per stralci e non documentate integralmente.

1.4. Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso.

La Corte territoriale, lungi dal violare il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. come da doglianza difensiva, evidenzia come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'applicazione del medesimo.

Rileva che il fatto risulta commesso in epoca notturna e in circostanze particolarmente delicate, quali quelle di una consultazione elettorale; e che un comportamento, come quello posto in essere da Milan, deputato a svolgere un servizio di vigilanza a tutela dell'integrità di un seggio elettorale, come tale richiedente la massima attenzione e diligenza oltre al rispetto rigoroso delle consegne ricevute, è da ritenersi grave, per le serie criticità cui avrebbe potuto dar luogo, ove qualcuno si fosse riuscito ad introdurre nel seggio elettorale di Anzola.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG Militare, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di Verona, con cui [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile e condannato in ordine al delitto di violata consegna o abbandono di posto ex artt. 120, commi 1 e 2, 47, nr.2 cod. pen. mil, di pace di cui al primo episodio indicato in rubrica (contestato come commesso alle ore 1.00 del 20 settembre; con assoluzione dall'altro, contestato come commesso pochi minuti dopo), ha ridotto la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a mesi uno di reclusione militare. 1.1. Si è ritenuto, invero, da parte dei Giudici di entrambi i gradi di giudizio, che il suddetto, quale appuntato dell'Arma in servizio presso la stazione dei carabinieri di Premosello - Chiovenda (VA), allorc:hé si trovava comandato di servizio di vigilanza presso il seggio elettorale istituito presso il Comune di Anzola d'Ossola, interrompeva verso le ore 1.00 del 20 settembre detto servizio, recandosi nella stanza adibita a "riposo in branda", dove veniva sorpreso dal comandante della suddetta stazione, mar. capo [OSCURATO:PERSONA], in visita di ispezione. Non è stata, inoltre, riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte militare di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Ci si duole che la Corte militare di appello, nonostante l'assoluzione di Milan dal secondo episodio oggetto di contestazione, abbia processato il suddetto in riferimento ad un reato continuato, senza provvedere a modificare l'originario capo di imputazione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 120 cod. pen. mil . di pace per erronea riconduzione dell'episodio contestato nel reato di abbandono di posto o violata consegna. In via preliminare si osserva che la consegna non si può considerare affidata ad un solo militare, nel caso specifico [OSCURATO:PERSONA], ma deve ritenersi affidata a tutti i militari preposti al servizio di vigilanza del seggio e riconducibile alle direttive (=consegne) impartite dal comandante della Compagnia di Verbania, capitano [OSCURATO:PERSONA]. Dette consegne, in realtà, sembravano limitare i compiti, durante le ore notturne di chiusura del seggio, alla verifica della chiusura delle porte e finestre, alla tenuta delle chiavi e alla disponibilità all'apertura della porta di ingresso in caso di ispezioni o altre esigenze. Secondo l'impostazione accusatoria, invece, sarebbero state integrate dal mar. capo [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe trasformato una vigilanza "dinamica" in un posizionamento fisso ad una scrivania, ubicata peraltro in un luogo in cui non era possibile controllare alcune finestre ed aree di accesso dell'edificio e vigilare sulle schede elettorali, depositate altrove. Si rileva che Martinelli non avrebbe affermato di avere modificato le consegne (che non avrebbe potuto fare come inferiore del comandante della Compagnia di Verbania) né di averle integrate, ma solo di averle "spiegate". Ci si duole che la sentenza di appello, pur dando atto di tali rilievi, poi li avrebbe di fatto trascurati. Osserva, inoltre, la difesa che, per come contestato, il fatto sembra esulare dalla violazione di consegna ed essere semmai riconducibile ad un abbandono di posto estemporaneo privo di qualsivoglia offensività, attesa la possibilità per il militare impegnato nel servizio notturno di continuare a vigilare. Il difensore rileva che il col. Cicognani nella sua deposizione dinanzi al Tribunale negava che le consegne avessero imposto al militare di guardia di stare seduto dinanzi ad una scrivania. Aggiunge, inoltre, che la Corte costituzionale con la pronuncia n. 263 del 2000 ha sottolineato che in caso di violata consegna il giudice sia tenuto a valutare, di volta in volta, la sussistenza dell'idoneità della violazione a pregiudicare gli interessi del servizio a cui la consegna era preordinata e, quindi, la concreta offensività della condotta. Rileva che a Milan è stato addebitato un addormentamento e che tale fatto sarebbe riconducibile ad altra fattispecie criminosa, di cui all'art.119 cod. pen. mil. di pace (addormentamento di sentinella, vedetta o scorta), punita in modo più mite. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta l'assoluta illogicità dell'impianto motivazionale della sentenza. Si duole che: - sia stata trascurata la questione dell'attendibilità del teste Martinelli, nonostante si trattasse dell'unica testimonianza o quantomeno di quella principale; - a tale riguardo non si sia considerato quanto riferito al teste col. Cicognani dall'imputato circa le ritorsioni subite da Martinelli per il fatto di essere entrambi (quest'ultimo e l'imputato) legati sentimentalmente ad un'unica donna; - non si sia neppure considerato l'atteggiamento persecutorio posto in essere da Martinelli nei confronti dell'imputato, la notte del fatto, tramite le tre ispezioni eseguite a distanza di pochi minuti l'una dall'altra; - si siano ritenute le dichiarazioni di Martinelli riscontrate da quelle (peraltro contenute in un memoriale) di Bongiovanni, che piuttosto dimostrava di non conoscere il luogo specifico ove Milan sarebbe dovuto rimanere durante il servizio. Ulteriore doglianza difensiva riguarda gli elementi riferiti da Martinelli, e solo in parte dal vice brigadiere Portella, da cui ritenere che all'atto dell'ispezione Milan fosse addormentato (e non si trovasse in bagno come dal medesimo riferito), peraltro in contrasto con i dati di comune esperienza. Osserva comunque la difesa che il fatto che Milan si dimostrò immediatamente operativo facendo accedere il Maresciallo per l'ispezione costituisce riprova che nessuna violata consegna vi fu. 2.4. Col quarto motivo di ricorso viene lamentato travisamento da parte della Corte militare di appello dei dati probatori acquisiti nel corso dell'escussione dinanzi al Tribunale militare di Verona. In primo luogo, delle dichiarazioni del vice brigadiere Portella sull'integrazione delle consegne generali date dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Verbania da parte di Martinelli: rileva, invero, la difesa che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza di appello, il suddetto vice brigadiere avrebbe negato che per il seggio del Comune di Anzola d'Ossola sarebbero state date delle consegne specifiche diverse ("Che io sappia no. No"), come emergente da p. 27 del verbale di udienza del 14 ottobre 2021. In secondo luogo, delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], comandante della suddetta Compagnia: viene, invero, trasc:urato, secondo la difesa, che detto teste aveva affermato che Martinelli nella sua prima relazione aveva riferito che Milan quella notte, anziché essere al proprio posto, era "assente", facendo così pensare, a chi avesse ricevuto detta relazione, che Milan aveva addirittura abbandonato locali del seggio elettorale recandosi in altro luogo. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione viene denunciata violazione di legge in relazione all'individuazione dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. I difensori lamentano che, secondo l'impostazione sviluppata dalla Corte militare di appello, ad un reato di violata consegna posto in essere in epoca notturna sarebbe a priori inapplicabile il disposto dell'art. 131- bis cod. pen. Rilevano che nel caso in esame l'imputato, aprendo immediatamente la porta a seguito dell'ispezione, ha mostrato di essere in grado di fronteggiare prontamente qualunque evenienza, peraltro in un edificio chiuso a chiave e con le finestre chiuse. Osservano che appare assolutamente erronea l'impostazione sopra riportata e che, seppure Milan fosse stato vittima di un colpo di sonno, alla luce di tali circostanze e della reattività mostrata dal suddetto, l'offensività della condotta posta in essere dal medesimo sarebbe stata minima. I difensori insistono, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Invero, pur facendo l'imputazione riferimento a due episodi, si evince dalla sentenza impugnata che il giudizio della Corte militare di appello si è concentrato sul primo episodio oggetto di contestazione, per il quale l'imputato è stato condannato in primo grado senza aumento di pena per la continuazione. 1.2. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. Come evidenziato dalla sentenza in esame (a p. 22), sulla base delle deposizioni del col. Cicognani (il quale dichiarava che la vigilanza notturna del seggio avveniva in un locale diverso dal seggio, da c:ui era possibile vedere lo stesso e l'ingresso della struttura, ove era posizionato un banchetto ove il militare poteva appoggiarsi), del vice brig. Portene e del cap. Geminale le consegne date da quest'ultimo per tutti i seggi, dovevano, poi, essere specificate o quantomeno spiegate ai destinatari, prima dell'inizio del servizio, dai comandanti delle stazioni locali, con specifico riguardo alle peculiarità del seggio da sorvegliare; specificazione verificatasi anche nel caso di specie ad opera del mar. Martinelli, comandante della stazione locale, come confermato dal medesimo, che, sentito in dibattimento, riferiva di avere ribadito che il militare di guardia doveva restare nella parte antistante il seggio, da Portene e dal militare più anziano in servizio, [OSCURATO:PERSONA] (di cui venivano acquisite le sommarie informazioni testimoniali), che avrebbe dovuto svolgere il turno successivo a quello dell'imputato e che si era, quindi, portato quella notte nella stanza adibita al riposo. Rileva, pertanto, la sentenza in esame che sul punto delle consegne ricevute e del loro contenuto, le dichiarazioni di Martinelli sono pienamente coerenti con quelle provenienti da più testimoni e come tali credibili; e che lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l'aspetto della violata consegna commessa dall'imputato, mediante l'interruzione del servizio di vigilanza cui era stato comandato, per essersi messo a dormire. Aggiunge, a tale ultimo riguardo, che circa l'addormentamento di Milan non possono esserci dubbi, essendo state le dichiarazioni di Martinelli su tale circostanza confermate da quelle del vice brig. Pprtella ed avendo entrambi riferito una serie di elementi emersi durante l'ispezione indicativi dell'addormentamento, quali il viso arrossato con le pieghe del cuscino stampate sul volto, lo sguardo assonnato e spaesato, la divisa non correttamente indossata e le luci spente nel bagno interno. Conclude, rilevando che è di tutta evidenza che la permanenza nella stanza adibita al riposo e il fatto di essersi ivi addormentato da parte di Milan non erano in alcun modo compatibili con l'obiettivo assegnato della vigilanza del seggio, venendo, così, ad integrare Ila fattispecie di reato in contestazione, anche sotto il profilo psicologico, essendo pienamente sussistente la consapevolezza dell'imputato di avere violato le regole cui doveva attenersi nello svolgimento del suo turno di servizio. I motivi di ricorso, di contro, si soffermano a) sullo specifico contenuto delle consegne (se integrato o meno dal mar. capo Martinelli), che, comunque, sarebbero state violate dall'addormentamento durante il servizio, b) sulla sussistenza di un abbandono di posto privo di offensività ovvero di una fattispecie più lieve (l'addormentamento di sentinella, vedetta o scorta) a fronte di una motivazione che dà conto della pertinenza e correttezza giuridica della contestazione, c) sulla mancata verifica dell'attendibilità di Martinelli, invece approfondita, d) sulla possibilità di una diversa interpretazione degli elementi ritenuti indicativi dell'addormentamento. E si rivelano, in tal modo, infondati, ai limiti dell'inammissibilità laddove sembrano sollecitare una diversa, non consentita, rivalutazione di elementi fattuali. 1.3. Inammissibile è il quarto motivo di impugnazione, in quanto generico e non autosufficiente, venendo denunciato il travisamento di deposizioni testimoniali riportate per stralci e non documentate integralmente. 1.4. Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale, lungi dal violare il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. come da doglianza difensiva, evidenzia come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'applicazione del medesimo. Rileva che il fatto risulta commesso in epoca notturna e in circostanze particolarmente delicate, quali quelle di una consultazione elettorale; e che un comportamento, come quello posto in essere da Milan, deputato a svolgere un servizio di vigilanza a tutela dell'integrità di un seggio elettorale, come tale richiedente la massima attenzione e diligenza oltre al rispetto rigoroso delle consegne ricevute, è da ritenersi grave, per le serie criticità cui avrebbe potuto dar luogo, ove qualcuno si fosse riuscito ad introdurre nel seggio elettorale di Anzola. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
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