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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17200/2022 - Rel.

Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Avellino, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state assolte in relazione ai reati di percosse e di lesioni loro ascritti; Considerato che il primo motivo di ricorso deduce vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., avendo l'impug nazione a oggetto una sentenza pronunciata in sede di appello avverso una sentenza del giudice di pace; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17200/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Avellino, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state assolte in relazione ai reati di percosse e di lesioni loro ascritti; Considerato che il primo motivo di ricorso deduce vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., avendo l'impug nazione a oggetto una sentenza pronunciata in sede di appello avverso una sentenza del giudice di pace; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 16896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris