Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35273/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione in tutte le sue forme e il vizio di violazione di legge posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, co. 3 nr. 1 cod. pen., in luogo del reato di cui all'art. 624 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha già adeguatamente esplicitato le ragioni alla base della decisione in relazione ad entrambi i motivi di ricorso (in particolare, si veda pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza in capo al ricorrente della condotta e dell'elemento soggettivo tipici della fattispecie di rapina); che le superiori argomentazioni superano ogni altra censura, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 23 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione in tutte le sue forme e il vizio di violazione di legge posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, co. 3 nr. 1 cod. pen., in luogo del reato di cui all'art. 624 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha già adeguatamente esplicitato le ragioni alla base della decisione in relazione ad entrambi i motivi di ricorso (in particolare, si veda pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza in capo al ricorrente della condotta e dell'elemento soggettivo tipici della fattispecie di rapina); che le superiori argomentazioni superano ogni altra censura, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 2025
Sentenza Cassazione n. 35273/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris