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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16996/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n.44 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D., dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura in atti. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5847/2015 Numero sezionale 1824/2022 Numero di raccolta generale 16996/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso la sentenza n.1372/25/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 7 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Costruzioni edili [OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento relativo a IRES e IVA dell’anno di imposta 2007, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente e accoglieva quello incidentale proposto dall’Agenzia avverso la decisione di primo grado, dichiarando legittimi e fondati gli atti impositivi; avverso la sentenza la Società proponeva ricorso, su tre motivi, cui resisteva, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; essendo intervenuto il fallimento della Società, con atto, debitamente notificato alla controparte, è intervenuta la curatela fallimentare la quale ha rinunciato al ricorso; il ricorso è stato, quindi, avviato nuovamente alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Considerato che: il processo, a seguito della rinuncia al ricorso debitamente notificata alla controparte può dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio; nell'ipotesi di cause di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5847/2015 Numero sezionale 1824/2022 Numero di raccolta generale 16996/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" (cfr. Cass.n.31732 del 07/12/2018); P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022.

Il Presidente 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n.44 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D., dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura in atti. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5847/2015 Numero sezionale 1824/2022 Numero di raccolta generale 16996/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso la sentenza n.1372/25/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 7 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Costruzioni edili [OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento relativo a IRES e IVA dell’anno di imposta 2007, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente e accoglieva quello incidentale proposto dall’Agenzia avverso la decisione di primo grado, dichiarando legittimi e fondati gli atti impositivi; avverso la sentenza la Società proponeva ricorso, su tre motivi, cui resisteva, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; essendo intervenuto il fallimento della Società, con atto, debitamente notificato alla controparte, è intervenuta la curatela fallimentare la quale ha rinunciato al ricorso; il ricorso è stato, quindi, avviato nuovamente alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Considerato che: il processo, a seguito della rinuncia al ricorso debitamente notificata alla controparte può dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio; nell'ipotesi di cause di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5847/2015 Numero sezionale 1824/2022 Numero di raccolta generale 16996/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (cfr. Cass.n.31732 del 07/12/2018); P.Q.M. Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Sentenza Cassazione n. 16996/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris