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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24137/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Pace (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delleentrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore rappresentate edifese dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II gradodella Liguria n. 221/01/2025 depositata in data 20 marzo 2025, non notificata;Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereData pubblicazione 28/07/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, affidato a cinque motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria aveva rigettato l’appello proposto neiconfronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore eAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro temporeavverso la sentenza n. 249/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo gradodi Genova che, previa riunione, aveva dichiarato la propria carenza digiurisdizione in relazione alle cartelle portanti crediti di natura non tributaria erigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso intimazione di pagamentoconseguente a diverse cartelle di pagamento la cui rituale notifica venivacontestata, anche perché disposta da indirizzo pec non presente nei pubbliciregistri con eccepita intervenuta prescrizione della pretesa creditoria(comprensiva di interessi e sanzioni).2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) dall’esame degli atti di causa si desumeva la regolare notifica degli attiprodromici all’avviso di intimazione di pagamento impugnato considerando chel’uso di un indirizzo pec non compreso nei pubblici registri non costituiva causadi nullità se, come nella specie, il destinatario aveva comunque svoltocompiutamente il proprio diritto di difesa (è richiamata SU n. 15979/22); 2) laregolare notifica delle cartelle comportava l’infondatezza delle eccezioni relativealla assunta prescrizione dei crediti azionati che soggiacevano al terminedecennale ex art. 2946 c.c.; 3) quanto alle sanzioni e agli interessi trovavaapplicazione il principio della unitarietà tra tributi e sanzioni (è richiamata Cass.n. 10549/2019); 4) infine, le istanze di rateizzazione costituivano uncomportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi che confermavanola volontà del contribuente di definire la posizione debitoria con il Fisco.3.

Resistono, con controricorso, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/20264.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n.4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata “per violazione e falsa applicazionedegli artt. 47-ter del D.Lgs. 546/1992 e 1, co. 2, del medesimo D.Lg.s. incombinato disposto con l’art. 101 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principioin tema di definizione del giudizio con sentenza semplificata in esito alladomanda di sospensione e di diritto al contraddittorio” per avere la CGT emessola sentenza in forma semplificata definendo il merito, in sede di decisione delladomanda cautelare di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza di primogrado, senza aver avvertito e sentito le parti costituite sul punto; in particolare,il ricorrente evidenzia come lo stesso non avesse partecipato all’udienzacautelare per una causa a lui non imputabile (qual era il malfunzionamento delcollegamento da remoto).1.1.

In disparte l’indistinto richiamo in rubrica sia del n. 3 che del n. 4 del comma1 dell’art. 360 c.p.c., il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguitoindicate.1.2.Mette conto in proposito rammentare l'orientamento costante dellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astrattaregolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale silamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per lequali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per laparte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito(Cass. 5837/1997; 13373/2008; 6330/2014; 26831/14; 11354/16; sez. 6 - 1,Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Cass. n. 26419 del 2020; v. anche, Cass.n. 12567/2021; Cass. n. 26087/2019); in particolare, “la parte che proponericorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un viziodell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare ilNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economiaData pubblicazione 28/07/2026processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire,l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira adeliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento dellasentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio ilricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quellacassata” (Cass. Sez. 1, n. 19759 del 09/08/2017).Nella specie, la censura, nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza inquanto emessa, in forma semplificata, in mancanza dei presupposti di cui all’art.47-ter – e dunque nel lamentare un errore sul rito adottato - si profilainammissibile in quanto il ricorrente non ha indicato quale pregiudizio in concretosarebbe derivato dalla pretesa violazione della norma processuale.

Ugualmenteil ricorrente non prospetta - con riguardo alla dedotta coincidenza dell’udienzadi trattazione della istanza di sospensione con l’udienza di trattazione del meritodella controversia - le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale avrebbe comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa oaltro pregiudizio per la decisione di merito.

Peraltro, come si evince dallo stessoverbale dell’udienza del 27 gennaio 2025 (riprodotto sia in ricorso che nelcontroricorso), “alle ore 9.45 nessuno compare nella stanza virtuale di udienza.Si dà atto che il collegamento [da remoto] della Corte è perfettamentefunzionante”.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) en. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata “per violazione e falsaapplicazione degli artt. 32,61, 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c.nonché ogni altra norma e principio in materia di motivazione della sentenza”per avere la CGT di II grado reso una motivazione mancante o apparente inordine alla ritenuta infondatezza delle eccezioni di prescrizione dei crediti fiscaliportati dalle cartelle sottese all’impugnata intimazione di pagamento.

Inparticolare, la CGT si sarebbe limitata ad affermare che “la regolare notifica dellecartelle faceva decadere le eccezioni relative alla denunciata prescrizione delcredito azionato che soggiaceva al termine decennale” senza considerare leNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026censure mosse dal contribuente con l’atto di appello in ordine: a) alla mancanzadi prova di quali cartelle oggetto della impugnata intimazione avessero costituitooggetto dell’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nelluglio del 2019; b) alla inidoneità delle istanze di definizioneagevolata/rottamazione (del 10.4.2019 e del 16.7.2019) a costituire atti diriconoscimento del debito idonei ad interrompere la prescrizione dei credititributari oggetto delle cartelle di pagamento in oggetto; c) alla mancataricomprensione di tutte le cartelle oggetto della intimazione impugnata nellaistanza di rateizzazione del 2019 e in quella di definizione agevolata del luglio2019 presentate dal contribuente; d) alla mancanza di prova della regolarenotificazione delle intermedie intimazioni di pagamento asseritamente notificatenel 2016 e nel 2018; e) anche a volere considerare la rituale notifica delleintimazioni intermedie, al decorso, alla data della notifica della intimazione indata 31.10.2016, del termine di prescrizione decennale dei crediti tributarirelativi alle cartelle in essa richiamate, notificate nel periodo compreso tra il22.6.2001 e il 21.2.2005 e al decorso, alla data di notifica della intimazione del6.3.2018, del termine di prescrizione decennale dei crediti tributari relativi allecartelle in essa richiamate notificate nel periodo compreso tra il 22.6.2001 e il17.2.2007; f) alla avvenuta prescrizione dei crediti per tributi locali e di quelliper interessi e sanzioni inerenti ai tributi erariali e locali relativi alle cartellenotificate tra gli anni 2012 - 2016, oltre il termine quinquennale prima dellanotifica (in data 8 giugno 2022) della intimazione di pagamento impugnata.

Lasentenza impugnata era affetta da nullità non avendo il giudice di appelloargomentato in ordine alla possibilità da parte del contribuente- nel caso dimancata impugnazione delle intimazioni di pagamento intermedie- di fare valerela prescrizione dei crediti maturati tra le date di notificazione delle cartelle dipagamento e quelle di notificazione delle intimazioni mediante l’impugnazionedella intimazione di pagamento successiva, come avvenuto nel caso di specie.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testoNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), disponeche la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».

Per costante giurisprudenza,invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenzaimpugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fraloro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (trale tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib.,18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass.,Sez.

Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).

Peraltro, si è in presenza di una tipicafattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da noncomma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass.,Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n.6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass. n. 29293/2025).2.3.Nella specie si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente ecoerente sul piano della logica giuridica, in quanto nell’affermare -con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- la regolarenotifica, in base all’esame degli atti causa, “degli atti prodromici all’impugnatoavviso di intimazione” (non essendo, peraltro, l’uso di un indirizzo non compresoneo pubblici registri causa di nullità se il destinatario come nella specie avevaesercitato compiutamente il proprio diritto di difesa) ha sostanzialmentecondiviso la statuizione del giudice di primo grado (v. pag. 5 del ricorso) in ordineall’avvenuta rituale notifica non soltanto di tutte le prodromiche cartelle maNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026anche di due avvisi di intimazione intermedi (notificati rispettivamente nel 2016Data pubblicazione 28/07/2026e nel 2018 e aventi ad oggetto le medesime cartelle oggetto della intimazione dipagamento notificata l’8 giugno 2022 impugnata nel presente giudizio) nonimpugnati, con conseguente ritenuta infondatezza delle eccezioni di prescrizionedei crediti tributari azionati (inclusi sanzioni e interessi) portati dalle suddettecartelle; ciò peraltro conformemente al condivisibile orientamento di questaCorte secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamentodi cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di moradi cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensidell'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la suaimpugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine difar valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass.,Sez. 5, Sentenza n. 6436 del 11/03/2025; Cass. n. 9883/2026).

La CGT ha poiaggiunto che l’intervenuta istanza di rateizzazione (del 2019) “costituiva uncomportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi che confermavanola volontà del contribuente di definire la posizione debitoria del Fisco”.

Il mancatoriferimento nella sentenza impugnata alle ulteriori istanze di definizioneagevolata/ rottamazione (del 10.4.2019 e del 16.7.2019) non inficia l’iter logicoargomentativo della decisione atteso che il giudice del merito non deve dareconto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132,n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicitodisattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez.

II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123).

Ne discende che la motivazione della sentenzaimpugnata si pone ben oltre la soglia del c.d.

“minimo costituzionale”.3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CGT di IIgrado omesso di pronunciare sulle questioni correlate all’eccezione diprescrizione dei crediti tributari sollevate dal contribuente nell’atto di appello; inparticolare: a) sulla inidoneità del documento (doc. 5 del fascicoletto)denominato “Allegato 8A” prodotto da ADER in primo grado a dimostrare qualiNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026cartelle di pagamento avessero costituito oggetto dell’istanza di definizioneagevolata presentata dal contribuente nel luglio del 2019; b) sulla non idoneitàdelle istanze di definizione agevolata a costituire atti di riconoscimento del debitoidonei ad interrompere il termine prescrizionale dei crediti oggetto delle cartellericomprese nelle dette istanze; c)sulla mancata ricomprensione di tutte lecartelle di pagamento oggetto dell’intimazione di pagamento impugnata nelleistanze di rateizzazione e in quella di definizione agevolata presentate dalcontribuente; d) sulla inidoneità del documento (doc.9 del fascicoletto)denominato “Allegato 3” prodotto da ADER in primo grado a dimostrare laregolare notificazione delle intimazioni di pagamento intermedie.3.1.Il motivo è complessivamente infondato.3.2.Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v.

Cass., Cass 998del 2024; 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).

Quando cioè ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comportinecessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specificaargomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971,n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537).

Secondo risalente insegnamento di questaCorte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicitaconfutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementidi giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste,mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiuntoconvincimento, come nella specie, risulti da un esame logico e coerente, non giàdi tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo diquelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini,non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli,ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse (cfr. Cass.

V, n. 5583/2011).

Nella specie, deve escludersi, conNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026riguardo a tutti i profili di doglianza fatti valere con il motivo in esame, laconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., postoche, per costante orientamento di questa Corte, ad integrare gli estremi di talevizio non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorrequando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte,ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; 5 Cass., sez. 6-1,4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718).

In particolare, laCGT di II grado ha ritenuto - condividendo sostanzialmente la motivazione delgiudice di prime cure- la infondatezza delle eccezioni di prescrizione dei credititributari portati dalle cartelle stante la riscontrata - con un apprezzamento dimerito non sindacabile in sede di legittimità e conformemente alla richiamataCass.

S.U. n. 15979/22 circa l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblicielenchi- rituale notifica degli atti prodromici - e, dunque, non solo delle sottesecartelle ma anche degli avvisi di intimazione intermedi notificati rispettivamentenel 2016 e nel 2018 aventi ad oggetto tutte le cartelle richiamate nell’intimazionein questione notificata l’8 giugno 2022 - per cui la mancata impugnazione diquesti ultimi, aveva sostanzialmente comportato la preclusione dell’eccezione diprescrizione dei crediti tributari maturata tra la data di notificazione delle cartellee quella degli avvisi di intimazione intermedi.

Non ricorre, pertanto, il vizio diomessa pronuncia sulle eccezioni – riproposte in appello- relative alla valenzainterruttiva e allo specifico oggetto delle domande di definizioneagevolata/rottamazione presentate nel 2019, atteso che anche se nonespressamente esaminate, risultano implicitamente superate dal rilievoassorbente- nella condivisione della sentenza di primo grado- della mancataimpugnazione delle intimazioni di pagamento intermedie.

Anche l’eccezionerelativa alla mancata ricomprensione di tutte le cartelle oggetto della impugnataintimazione nella istanza di rateizzazione (del 2019) - per quanto il giudice diappello faccia riferimento a quest’ultima nell’evidenziare la valenza della stessaNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026quale “comportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi checonfermavano la volontà del contribuente di definire la posizione debitoria con ilconfigurabilità in ordine alla stessa del prospettato vizio di omessa pronuncia -dalla ritenuta rituale notifica degli atti prodromici, e in particolare (oltre che dellecartelle) delle intermedie intimazioni di pagamento, nella specie, non impugnate.4.

Con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.,“la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2944 c.c. nonché di ognialtra norma e principio in materia di atti idonei all’interruzione del termine diprescrizione” per avere la CGT ritenuto che l’istanza di rateizzazione presentatadal contribuente in data 28.5.2019 costituiva un atto di riconoscimento deldebito idonea ad interrompere il detto termine; ciò sebbene tale istanza nonavesse interrotto il termine di prescrizione dei crediti fiscali in essa ricompresi(relativi alle cartelle notificate dal 22.6.2001 al 17.02.2007) per cui questi ultimialla data della notifica della intimazione impugnata (8.6.2022) risultavanoprescritti.4.1.Il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile per carenza di interesse.4.2.Invero, dalla sentenza impugnata si evince che il riferimento da parte dellaCGT di II grado alla valenza dell’istanza di rateizzazione (del 2019), contenentela volontà del contribuente di definire la propria posizione debitoria, e dunqueavente possibili effetti interruttivi della prescrizione è ultroneo rispetto allaconsiderazione assorbente della riscontrata, in base agli atti di causa, ritualenotifica degli atti prodromici e dunque – come precisato nella condivisapronuncia di primo grado- non solo delle cartelle ma anche degli intermedi avvisidi intimazione rispettivamente nel 2016 e nel 2018 (aventi ad oggetto lemedesime cartelle di quelle indicate nella intimazione in questione) nonimpugnate con conseguente preclusione, mediante l’impugnazione di quella inesame notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’eccezione di prescrizione (decennale) dei credititributari maturata tra la data di notificazione delle cartelle e quella degli avvisidi intimazione intermedi.4.3.In ogni caso, il mezzo è infondato nel merito.Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/20264.4.Questa Corte ha già affermato che l’istanza di rateizzazione del debitoData pubblicazione 28/07/2026tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza daparte del contribuente in ordine all’an della pretesa, integra un riconoscimentodel debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed ètotalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevutola notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5,2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta dipagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che nonpuò, quindi, negare di conoscere (Cass. n. 27504 del 2024).5.

Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,“la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97,2934 e 2948, n. 4 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia diapplicabilità alle obbligazioni tributarie relative alle sanzioni e agli interessi deltermine prescrizionale breve quinquennale” per avere la CGT erroneamenteritenuto di applicare alle sanzioni e agli interessi il termine prescrizionale deltributo cui accedevano.5.1.Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.5.2.

In generale deve ritenersi che effettivamente il termine di prescrizione perinteressi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4,cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni.Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo lagiurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di dirittocomune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativariveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzatotermine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass.,Sez.

VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez.

VI, 28 aprile 2022, n. 13258;Cass., Sez.

VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez.

VI, 24 gennaio 2022, n.1980; Cass., Sez.

V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez.

V, 15 ottobre 2020,n. 22351; Cass., Sez.

V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez.

V, 27 novembre2019, n. 30901; Cass., Sez.

VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., 2 di 3 3 di 3Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Sez.

V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez.

II, 27 novembreData pubblicazione 28/07/20262009, n. 25047; Cass., Sez.

III, 21 marzo 2013, n. 7127).5.3.Quanto alle sanzioni, l’espressa previsione del termine quinquennale è stataoggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095.Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall’art.2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronunciagiudiziale (Cass., sez. 5, n. 5220 del 2024).Orbene, nella sentenza impugnata la CGT non si è attenuta ai suddetti principinel ritenere, in base all’asserito principio di “unitarietà tra tributi e sanzioni”, lasostanziale applicazione alle sanzioni e agli interessi del termine prescrizionaledecennale del tributo erariale al quale accedevano; ciò in luogo di applicare agliinteressi e alle sanzioni (che non costituissero accessori accertati giudizialmente)il termine di prescrizione quinquennale (il che, nella specie, rilevava, inparticolare, rispetto alla impugnata intimazione in questione notificatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alle cartelle oggetto dell’intimazione di pagamentointermedia notificata nel 2016 e non impugnata).6.In conclusione, va accolto il quinto motivo, respinti i restanti, con cassazionedella sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLiguria, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determinazionedelle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Liguria, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pace (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delleentrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore rappresentate edifese dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II gradodella Liguria n. 221/01/2025 depositata in data 20 marzo 2025, non notificata;Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereData pubblicazione 28/07/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, affidato a cinque motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria aveva rigettato l’appello proposto neiconfronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore eAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro temporeavverso la sentenza n. 249/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo gradodi Genova che, previa riunione, aveva dichiarato la propria carenza digiurisdizione in relazione alle cartelle portanti crediti di natura non tributaria erigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso intimazione di pagamentoconseguente a diverse cartelle di pagamento la cui rituale notifica venivacontestata, anche perché disposta da indirizzo pec non presente nei pubbliciregistri con eccepita intervenuta prescrizione della pretesa creditoria(comprensiva di interessi e sanzioni).2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) dall’esame degli atti di causa si desumeva la regolare notifica degli attiprodromici all’avviso di intimazione di pagamento impugnato considerando chel’uso di un indirizzo pec non compreso nei pubblici registri non costituiva causadi nullità se, come nella specie, il destinatario aveva comunque svoltocompiutamente il proprio diritto di difesa (è richiamata SU n. 15979/22); 2) laregolare notifica delle cartelle comportava l’infondatezza delle eccezioni relativealla assunta prescrizione dei crediti azionati che soggiacevano al terminedecennale ex art. 2946 c.c.; 3) quanto alle sanzioni e agli interessi trovavaapplicazione il principio della unitarietà tra tributi e sanzioni (è richiamata Cass.n. 10549/2019); 4) infine, le istanze di rateizzazione costituivano uncomportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi che confermavanola volontà del contribuente di definire la posizione debitoria con il Fisco.3. Resistono, con controricorso, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/20264. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Data pubblicazione 28/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n.4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata “per violazione e falsa applicazionedegli artt. 47-ter del D.Lgs. 546/1992 e 1, co. 2, del medesimo D.Lg.s. incombinato disposto con l’art. 101 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principioin tema di definizione del giudizio con sentenza semplificata in esito alladomanda di sospensione e di diritto al contraddittorio” per avere la CGT emessola sentenza in forma semplificata definendo il merito, in sede di decisione delladomanda cautelare di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza di primogrado, senza aver avvertito e sentito le parti costituite sul punto; in particolare,il ricorrente evidenzia come lo stesso non avesse partecipato all’udienzacautelare per una causa a lui non imputabile (qual era il malfunzionamento delcollegamento da remoto).1.1. In disparte l’indistinto richiamo in rubrica sia del n. 3 che del n. 4 del comma1 dell’art. 360 c.p.c., il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguitoindicate.1.2.Mette conto in proposito rammentare l'orientamento costante dellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astrattaregolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale silamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per lequali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per laparte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito(Cass. 5837/1997; 13373/2008; 6330/2014; 26831/14; 11354/16; sez. 6 - 1,Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Cass. n. 26419 del 2020; v. anche, Cass.n. 12567/2021; Cass. n. 26087/2019); in particolare, “la parte che proponericorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un viziodell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare ilNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economiaData pubblicazione 28/07/2026processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire,l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira adeliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento dellasentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio ilricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quellacassata” (Cass. Sez. 1, n. 19759 del 09/08/2017).Nella specie, la censura, nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza inquanto emessa, in forma semplificata, in mancanza dei presupposti di cui all’art.47-ter – e dunque nel lamentare un errore sul rito adottato - si profilainammissibile in quanto il ricorrente non ha indicato quale pregiudizio in concretosarebbe derivato dalla pretesa violazione della norma processuale. Ugualmenteil ricorrente non prospetta - con riguardo alla dedotta coincidenza dell’udienzadi trattazione della istanza di sospensione con l’udienza di trattazione del meritodella controversia - le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale avrebbe comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa oaltro pregiudizio per la decisione di merito. Peraltro, come si evince dallo stessoverbale dell’udienza del 27 gennaio 2025 (riprodotto sia in ricorso che nelcontroricorso), “alle ore 9.45 nessuno compare nella stanza virtuale di udienza.Si dà atto che il collegamento [da remoto] della Corte è perfettamentefunzionante”.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) en. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata “per violazione e falsaapplicazione degli artt. 32,61, 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c.nonché ogni altra norma e principio in materia di motivazione della sentenza”per avere la CGT di II grado reso una motivazione mancante o apparente inordine alla ritenuta infondatezza delle eccezioni di prescrizione dei crediti fiscaliportati dalle cartelle sottese all’impugnata intimazione di pagamento. Inparticolare, la CGT si sarebbe limitata ad affermare che “la regolare notifica dellecartelle faceva decadere le eccezioni relative alla denunciata prescrizione delcredito azionato che soggiaceva al termine decennale” senza considerare leNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026censure mosse dal contribuente con l’atto di appello in ordine: a) alla mancanzadi prova di quali cartelle oggetto della impugnata intimazione avessero costituitooggetto dell’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nelluglio del 2019; b) alla inidoneità delle istanze di definizioneagevolata/rottamazione (del 10.4.2019 e del 16.7.2019) a costituire atti diriconoscimento del debito idonei ad interrompere la prescrizione dei credititributari oggetto delle cartelle di pagamento in oggetto; c) alla mancataricomprensione di tutte le cartelle oggetto della intimazione impugnata nellaistanza di rateizzazione del 2019 e in quella di definizione agevolata del luglio2019 presentate dal contribuente; d) alla mancanza di prova della regolarenotificazione delle intermedie intimazioni di pagamento asseritamente notificatenel 2016 e nel 2018; e) anche a volere considerare la rituale notifica delleintimazioni intermedie, al decorso, alla data della notifica della intimazione indata 31.10.2016, del termine di prescrizione decennale dei crediti tributarirelativi alle cartelle in essa richiamate, notificate nel periodo compreso tra il22.6.2001 e il 21.2.2005 e al decorso, alla data di notifica della intimazione del6.3.2018, del termine di prescrizione decennale dei crediti tributari relativi allecartelle in essa richiamate notificate nel periodo compreso tra il 22.6.2001 e il17.2.2007; f) alla avvenuta prescrizione dei crediti per tributi locali e di quelliper interessi e sanzioni inerenti ai tributi erariali e locali relativi alle cartellenotificate tra gli anni 2012 - 2016, oltre il termine quinquennale prima dellanotifica (in data 8 giugno 2022) della intimazione di pagamento impugnata. Lasentenza impugnata era affetta da nullità non avendo il giudice di appelloargomentato in ordine alla possibilità da parte del contribuente- nel caso dimancata impugnazione delle intimazioni di pagamento intermedie- di fare valerela prescrizione dei crediti maturati tra le date di notificazione delle cartelle dipagamento e quelle di notificazione delle intimazioni mediante l’impugnazionedella intimazione di pagamento successiva, come avvenuto nel caso di specie.2.1. Il motivo è infondato.2.2.Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testoNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), disponeche la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza,invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenzaimpugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fraloro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (trale tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib.,18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass.,Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipicafattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da noncomma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass.,Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n.6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass. n. 29293/2025).2.3.Nella specie si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente ecoerente sul piano della logica giuridica, in quanto nell’affermare -con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- la regolarenotifica, in base all’esame degli atti causa, “degli atti prodromici all’impugnatoavviso di intimazione” (non essendo, peraltro, l’uso di un indirizzo non compresoneo pubblici registri causa di nullità se il destinatario come nella specie avevaesercitato compiutamente il proprio diritto di difesa) ha sostanzialmentecondiviso la statuizione del giudice di primo grado (v. pag. 5 del ricorso) in ordineall’avvenuta rituale notifica non soltanto di tutte le prodromiche cartelle maNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026anche di due avvisi di intimazione intermedi (notificati rispettivamente nel 2016Data pubblicazione 28/07/2026e nel 2018 e aventi ad oggetto le medesime cartelle oggetto della intimazione dipagamento notificata l’8 giugno 2022 impugnata nel presente giudizio) nonimpugnati, con conseguente ritenuta infondatezza delle eccezioni di prescrizionedei crediti tributari azionati (inclusi sanzioni e interessi) portati dalle suddettecartelle; ciò peraltro conformemente al condivisibile orientamento di questaCorte secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamentodi cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di moradi cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensidell'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la suaimpugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine difar valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass.,Sez. 5, Sentenza n. 6436 del 11/03/2025; Cass. n. 9883/2026). La CGT ha poiaggiunto che l’intervenuta istanza di rateizzazione (del 2019) “costituiva uncomportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi che confermavanola volontà del contribuente di definire la posizione debitoria del Fisco”. Il mancatoriferimento nella sentenza impugnata alle ulteriori istanze di definizioneagevolata/ rottamazione (del 10.4.2019 e del 16.7.2019) non inficia l’iter logicoargomentativo della decisione atteso che il giudice del merito non deve dareconto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132,n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed indiritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicitodisattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123). Ne discende che la motivazione della sentenzaimpugnata si pone ben oltre la soglia del c.d. “minimo costituzionale”.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CGT di IIgrado omesso di pronunciare sulle questioni correlate all’eccezione diprescrizione dei crediti tributari sollevate dal contribuente nell’atto di appello; inparticolare: a) sulla inidoneità del documento (doc. 5 del fascicoletto)denominato “Allegato 8A” prodotto da ADER in primo grado a dimostrare qualiNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026cartelle di pagamento avessero costituito oggetto dell’istanza di definizioneagevolata presentata dal contribuente nel luglio del 2019; b) sulla non idoneitàdelle istanze di definizione agevolata a costituire atti di riconoscimento del debitoidonei ad interrompere il termine prescrizionale dei crediti oggetto delle cartellericomprese nelle dette istanze; c)sulla mancata ricomprensione di tutte lecartelle di pagamento oggetto dell’intimazione di pagamento impugnata nelleistanze di rateizzazione e in quella di definizione agevolata presentate dalcontribuente; d) sulla inidoneità del documento (doc.9 del fascicoletto)denominato “Allegato 3” prodotto da ADER in primo grado a dimostrare laregolare notificazione delle intimazioni di pagamento intermedie.3.1.Il motivo è complessivamente infondato.3.2.Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., Cass 998del 2024; 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comportinecessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specificaargomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971,n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questaCorte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicitaconfutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementidi giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste,mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiuntoconvincimento, come nella specie, risulti da un esame logico e coerente, non giàdi tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo diquelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini,non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli,ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Nella specie, deve escludersi, conNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026riguardo a tutti i profili di doglianza fatti valere con il motivo in esame, laconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., postoche, per costante orientamento di questa Corte, ad integrare gli estremi di talevizio non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendonecessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorrequando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte,ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; 5 Cass., sez. 6-1,4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718). In particolare, laCGT di II grado ha ritenuto - condividendo sostanzialmente la motivazione delgiudice di prime cure- la infondatezza delle eccezioni di prescrizione dei credititributari portati dalle cartelle stante la riscontrata - con un apprezzamento dimerito non sindacabile in sede di legittimità e conformemente alla richiamataCass. S.U. n. 15979/22 circa l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblicielenchi- rituale notifica degli atti prodromici - e, dunque, non solo delle sottesecartelle ma anche degli avvisi di intimazione intermedi notificati rispettivamentenel 2016 e nel 2018 aventi ad oggetto tutte le cartelle richiamate nell’intimazionein questione notificata l’8 giugno 2022 - per cui la mancata impugnazione diquesti ultimi, aveva sostanzialmente comportato la preclusione dell’eccezione diprescrizione dei crediti tributari maturata tra la data di notificazione delle cartellee quella degli avvisi di intimazione intermedi. Non ricorre, pertanto, il vizio diomessa pronuncia sulle eccezioni – riproposte in appello- relative alla valenzainterruttiva e allo specifico oggetto delle domande di definizioneagevolata/rottamazione presentate nel 2019, atteso che anche se nonespressamente esaminate, risultano implicitamente superate dal rilievoassorbente- nella condivisione della sentenza di primo grado- della mancataimpugnazione delle intimazioni di pagamento intermedie. Anche l’eccezionerelativa alla mancata ricomprensione di tutte le cartelle oggetto della impugnataintimazione nella istanza di rateizzazione (del 2019) - per quanto il giudice diappello faccia riferimento a quest’ultima nell’evidenziare la valenza della stessaNumero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Data pubblicazione 28/07/2026quale “comportamento concludente e conoscitivo degli atti impositivi checonfermavano la volontà del contribuente di definire la posizione debitoria con ilconfigurabilità in ordine alla stessa del prospettato vizio di omessa pronuncia -dalla ritenuta rituale notifica degli atti prodromici, e in particolare (oltre che dellecartelle) delle intermedie intimazioni di pagamento, nella specie, non impugnate.4. Con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.,“la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2944 c.c. nonché di ognialtra norma e principio in materia di atti idonei all’interruzione del termine diprescrizione” per avere la CGT ritenuto che l’istanza di rateizzazione presentatadal contribuente in data 28.5.2019 costituiva un atto di riconoscimento deldebito idonea ad interrompere il detto termine; ciò sebbene tale istanza nonavesse interrotto il termine di prescrizione dei crediti fiscali in essa ricompresi(relativi alle cartelle notificate dal 22.6.2001 al 17.02.2007) per cui questi ultimialla data della notifica della intimazione impugnata (8.6.2022) risultavanoprescritti.4.1.Il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile per carenza di interesse.4.2.Invero, dalla sentenza impugnata si evince che il riferimento da parte dellaCGT di II grado alla valenza dell’istanza di rateizzazione (del 2019), contenentela volontà del contribuente di definire la propria posizione debitoria, e dunqueavente possibili effetti interruttivi della prescrizione è ultroneo rispetto allaconsiderazione assorbente della riscontrata, in base agli atti di causa, ritualenotifica degli atti prodromici e dunque – come precisato nella condivisapronuncia di primo grado- non solo delle cartelle ma anche degli intermedi avvisidi intimazione rispettivamente nel 2016 e nel 2018 (aventi ad oggetto lemedesime cartelle di quelle indicate nella intimazione in questione) nonimpugnate con conseguente preclusione, mediante l’impugnazione di quella inesame notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’eccezione di prescrizione (decennale) dei credititributari maturata tra la data di notificazione delle cartelle e quella degli avvisidi intimazione intermedi.4.3.In ogni caso, il mezzo è infondato nel merito.Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/20264.4.Questa Corte ha già affermato che l’istanza di rateizzazione del debitoData pubblicazione 28/07/2026tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza daparte del contribuente in ordine all’an della pretesa, integra un riconoscimentodel debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed ètotalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevutola notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5,2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta dipagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che nonpuò, quindi, negare di conoscere (Cass. n. 27504 del 2024).5. Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,“la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97,2934 e 2948, n. 4 c.c. nonché di ogni altra norma e principio in materia diapplicabilità alle obbligazioni tributarie relative alle sanzioni e agli interessi deltermine prescrizionale breve quinquennale” per avere la CGT erroneamenteritenuto di applicare alle sanzioni e agli interessi il termine prescrizionale deltributo cui accedevano.5.1.Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.5.2. In generale deve ritenersi che effettivamente il termine di prescrizione perinteressi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4,cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni.Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo lagiurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di dirittocomune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativariveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzatotermine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass.,Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258;Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n.1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020,n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., 2 di 3 3 di 3Numero registro generale 18436/2025Numero sezionale 5540/2026Numero di raccolta generale 24137/2026Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembreData pubblicazione 28/07/20262009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).5.3.Quanto alle sanzioni, l’espressa previsione del termine quinquennale è stataoggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095.Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall’art.2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronunciagiudiziale (Cass., sez. 5, n. 5220 del 2024).Orbene, nella sentenza impugnata la CGT non si è attenuta ai suddetti principinel ritenere, in base all’asserito principio di “unitarietà tra tributi e sanzioni”, lasostanziale applicazione alle sanzioni e agli interessi del termine prescrizionaledecennale del tributo erariale al quale accedevano; ciò in luogo di applicare agliinteressi e alle sanzioni (che non costituissero accessori accertati giudizialmente)il termine di prescrizione quinquennale (il che, nella specie, rilevava, inparticolare, rispetto alla impugnata intimazione in questione notificatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alle cartelle oggetto dell’intimazione di pagamentointermedia notificata nel 2016 e non impugnata).6.In conclusione, va accolto il quinto motivo, respinti i restanti, con cassazionedella sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLiguria, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determinazionedelle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Liguria, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris