CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 21268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21151-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 665/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2019 n. 21151 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - 1. Con atto di citazione del 26.02.2014, [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Brescia per chiedere l'accertamento del proprio credito e la restituzione della somma di €96.874,64 trasferita dal Serra alla Ferrandi a titolo di mutuo mediante bonifico bancario del 07.03.2013. A sostegno delladomanda, l'attore riferiva che la Ferrandi si sarebbe impegnata verbalmente alla restituzione della somma erogata non appena ottenuto un altro mutuo. 1.1. Costituitasi in giudizio, la Ferrandi eccepiva di non aver ricevuto la somma da [OSCURATO:PERSONA] titolo di mutuo, precisando che l’importo indicat o era stat o a lei trasferit o per l'acquisto di un appartamento su disposizione di [OSCURATO:PERSONA]Olmo, all'epoca suo convivente, cognato del Serra (fratello della moglie del Serra), in adempimento di una donazione indiretta, ovvero di un'obbligazione naturale atta ad escludere qualsiasi obbligo di restituzione a suo carico. 2. Il Tribunale di Brescia, alla luce delle dichiarazioni rese da testi ed espletata audizione per interpello dell'attore, riteneva raggiunta la prova in merito all'assunzione dell'obbligo di restituzione delle somme date a mutuo, e conseguentemente accoglieva la domanda attorea condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di cui è causa. 3. La sentenza del Tribunale veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Brescia che, con sentenza n. 665/2019, rigettava integralmente il gravame. A sostegno della sua decisione affermavala Corte: -l’inammissibilità, ex art . 345 cod. proc. civ., delle difese fondate sulla trascrizione della conversazione telefonica intercorsa tra la Ferrandi e il Serra -dalla quale risulterebbe la falsità delle dichiarazioni rese dai testi Cassis e Dall'Olmo poste a fondamento della sentenza appellata - in quanto mai era stato fatto alcun riferimento a detta conversazione telefonica, svoltasi alcuni giorni prima dell'espletamento Ric. 2019 n. 21151 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - delle prove testimoniali e dell'interpello dell'attore. Il disposto normativo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. (all'esito della riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge 134/12) dispone, infatti, che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. Nel caso in esame, detti elementi probatori erano dichiaratamente e pacificamente in possesso della Ferrandi, e nulla le avrebbe impedito di anticiparne l'esistenza sin dal primo grado di giudizio: ciò non avveniva, né veniva fornita prova di cosa lo avesse impedito; - parimenti inammissibili sono le difese fondate sulla violazione dell'art. 2721 cod. civ. introdotte in giudizio solo nel grado di appello, nonché sull'interpretazione di un documento prodotto dall'appellante che condurrebbe a dimostrare l'assunto secondo il quale l'ex convivente Dall’Olmo sarebbe stato il vero destinatario delle somme che oggi il mutuante Serra le chiederebbe in restituzione; si tratta, infatti, di una lettera redatta dal legale di Dall'Olmo con la quale egli chiede alla Ferrandi la restituzione di effetti personali, la re-immissione nel possesso dell'appartamento e la mancata restituzione di titoli fiduciariamente a lei intestati: questioni che non riguardano concretamente la titolarità dell'appartamento; - né assumono alcun pregio le vicende successorie dei beni della famiglia Dall'Olmo secondo le ricostruzioni riportate nell'atto introduttivo d'appello. 4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Si difendevano mediante controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . Ric. 2019 n. 21151 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 4 - In prossimità dell’adunanza la ricorrente faceva pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al mancato perfezionamento del contratto di mutuo, dedotto da parte attrice (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.).V iolazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). La ricorrente lamenta che il giudice d'appello non ha tenuto conto di fatti decisivi attestati con documentazione prodotta nel ricorso ex art. 283 cod. proc. civ. In detta documentazione era contenuta, infatti, la denuncia- querela sporta dal convivente dell’odierna ricorrente, Dall’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale risultano dichiarazioni confessorie che smentiscono inequivocabilmente le deposizioni del teste Cassis, circa la provenienza della provvista e l’obbligo restitutorio al quale la Ferrandi si sarebbe impegnata. Nella narrazione della denuncia-querela emerge con evidenza che fu lo stesso Dall'Olmo a disporre, d’accordo con la sorella [OSCURATO:PERSONA]Olmo e con il di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA], che la somma proveniente dalla vendita di un appartamento fosse versata sul conto della convivente [OSCURATO:PERSONA] di modo che ella potesse acquistare a suo nome l’immobile sito in Rezzato ove la coppia viveva. Emerge dalla stessa narrazione che questa disposizione si giustifica in virtù del fatto che il D a ll’Olmo, a séguito di vicende finanziarie avverse occorse alla fine degli anni ’90, non poteva essere intestatario di alcun bene, né di alcun rapporto di conto corrente; pertanto, il di lui padre, in vista di una futura successione ereditaria, suddivideva anticipatamente tra il [OSCURATO:PERSONA]Olmo e la sorella [OSCURATO:PERSONA] tutti i beni immobili, incluso un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 21151 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 5 - che veniva donato alla sorella con precisa indicazione che, una volta venduto, il denaro proveniente dalla compravendita fosse trasferito al fratello. Venduto in fatto l'appartamento sito in Brescia, [OSCURATO:PERSONA]Olmo depositava quasi tutto il ricavato, d’accordo con il fratello, sul conto corrente intestato alla convivente [OSCURATO:PERSONA]; detta somma veniva immediatamente investita per l'acquisto dell’appartamento di cui sopra. Nell'agosto del 2013, cessato bruscamente il rapporto di convivenza tra laFerrandi e il Dall'Olmo, e costretto questi a lasciare l’appartamento, sporgeva denuncia nei confronti della Ferrandi per appropriazione indebita di tutto il suo patrimonio. Da tale ricostruzione contenuta nella denuncia - querela risulta evidente che nella presente controversia non ricorre la fattispecie dell'art.1813 cod. civ. (contratto di mutuo), in quanto da una parte vi è il totale difetto dei requisiti costitutivi dell'istituto, e dall'altra la provvista per l'acquisto dell'immobile proveniva, ancorché in via indiretta, esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]Olmo, non già dal cognato [OSCURATO:PERSONA], in adempimento di un'obbligazione naturale atta a determinare l’ irripetibilità delle somme versate. Del resto, la documentazione da cui emerge la provenienza della provvista per l’acquisto dell’immobile è stata acquisita dall’odierna ricorrente in data successiva allo spirare dei termini istruttori nel giudizio di primo grado: infatti, il decreto di archiviazione del procedimento penale intentato contro la Ferrandi è stato notificato alla ricorrente solo il 15.03.2016, mentre i termini fissati dall'articolo 183, comma 4, n. 3, cod. proc. civ., erano scaduti nel dicembre 2014. Pertanto, la produzione di detta decisiva documentazione è legittimamente avvenuta in occasione del ricorso ex art . 283 cod. proc. civ. per l'istanza di sospensiva della sentenza di primo grado. Infine, la ricorrente precisa che la Ric. 2019 n. 21151 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 6 - documentazione citata è stata prodotta dall'appellante n el corso del procedimento di inibitoria senza contestazioni di parte appellata. 1.1. Il motivo è inammissibile. La produzione in giudizio della denuncia-querela non avrebbe mutato l’esito del procedimento, posto che i contenuti del documento riguardano dichiarazioni di un terzo, [OSCURATO:PERSONA]Olmo, prive di valenza probatoria. Correttamente la Corte d’Appello ha escluso che le vicende successorie e familiari ivi narrate avrebbero potuto assumere rilievo ai fini del decidere . In definitiva, l a doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 2721 cod. civ. con riferimento all'eccezione di nullità della prova testimoniale (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'Appello abbia ammesso la prova testimoniale del teste oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cod. civ., ossia €2,58, posto che il potere discrezionale del giudice di derogare a detta norma deve essere adeguatamente motivato. Erra la Corte d'Appello nell’affermare che la prova ammessa in primo grado oltre i limiti di valore predetti debbaritenersi ritualmente acquisita ove la parte interessata (la Ferrandi) non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione, ovvero nella prima difesa successiva, altrimenti la relativa nullità viene sanata e non può essere sollevataper la prima volta in sede di comparsa conclusionale, o in appello, o nel giudizio di legittimità. Nella ricostruzione della Ric. 2019 n. 21151 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 7 - ricorrente,tale inammissibilità era stata eccepita da parte convenuta in primo grado,nella terza memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 3), cod. proc. civ. 2.1. Il motivo è in parte in fondato , in parte inammissibile . E’ infondato in quantoquesta Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di prova testimoniale, i limiti di valore sanciti dall'art. 2721 cod. civ. non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, n. 18971 del 13.06.2022 - Rv. 665182 – 03; Cass. Sez. 1, n. 3956 del 19.02.2018 -Rv. 647235–01, che conf. Cass.n. 3959/2012). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito il principio, precisando ulteriormente che: « Ove, pertanto, la parte interessata non si sia opposta alla richiesta di ammissione della prova testimoniale relativa ad un contratto da provare per iscritto, sollevando tempestivamente l'eccezione all'atto dell'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., nonché riproponendo la questione in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello, la relativa nullità dovrebbe intendersi sanata, ed al giudice dell'impugnazione, cui sia sottoposta una doglianza che investa la valutazione dei risultati di tale mezzo di prova, resterebbe preclusa ogni indagine ex officio in punto di ammissibilità della prova per testimoni». Nel caso di specie, le eccezioni sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] sono state espresse –preventivamente, come dice chiaramente Ric. 2019 n. 21151 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 8 - il ricorso (p. 32, 3° capoverso) –unicamente nella memoria difensiva, ma non più reiterate nelle sedi giuste, ossia al momento dell’assunzioneo nella prima difesa successiva e in sede di precisazione delle conclusioni. Tanto precisato, ne consegue l’inammissibilità del mezzo nella parte in cui si duole dell’omessa pronuncia sull’inattendibilità delle deposizioni rese dal teste: come già ri cordato al punto 1.1., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito. 3. [OSCURATO:PERSONA] rigetta, quindi, il ricorso, liquida le spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €5.600,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i