CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 44200/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Velletri del 26/2/2014, e con sentenza del GIP del Tribunale di Velletri del 15/5/2015. Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che ricorrono i presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168, comma g., cod. pen., in quanto il Pancotti - con sentenza del 18/4/2012, divenuta irrevocabile il 18/7/2017 - ha riportato condanna per un delitto anteriormente commesso (fatti del 2011) alla pena di tre anni di reclusione. Ha affermato che l'entità della pena non è compatibile con il beneficio ex art. 163 cod. pen., senza che assuma rilievo la continuazione tra le prime due condanne riconosciuta dal GIP della seconda sentenza, valorizzando all'uopo la personalità del condannato, manifestata nella reiterazione dei reati e la gravità degli stessi, da valutare nella loro complessità, quali indici di un unico disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge riferita all'art. 81 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che i reati di cui alle due sentenze corredate dal beneficio erano stati riuniti in continuazione dal GIP della seconda sentenza. Pertanto, la revoca avrebbe dovuto riguardare soltanto il beneficio concesso con detta sentenza del 15/5/2015, anche in considerazione del fatto che il giudice di cognizione non poteva essere a conoscenza del reato anteriormente commesso, giudicato con sentenza divenuta irrevocabile soltanto in data 18/7/2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Correttamente il Pubblico ministero ha chiesto la revoca dei benefici di cui alle indicate sentenze, avendo il Pancotti riportato una condanna a tre anni di reclusione per un reato precedentemente commesso, pertanto in base alla disposizione dell'art. 168, comma primo n. 2 cod. pen., causa di revoca di diritto. 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente richiamato l'art. 168, comma 3, cod. pen., trattandosi nella specie di un caso in cui entrambi i prece- denti benefici devono essere revocati in quanto la pena di tre anni ex se supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. peri. Ma l'erronea citazione non inficia la corretta soluzione assunta nell'impugnato provvedimento, né il ricorrente ha proposto ragioni a ciò attinenti, essendosi limitato a propugnare la necessità di revocare soltanto uno dei due benefici, in base a valutazioni manifestamente infondate. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvi- sandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 5 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]