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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11742/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14820/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso di Francia n. 178, presso i difensori; - controricoTenti/ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2476/2/14, depositata il 14 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8-bis, di 137/2020, del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incideiitale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commiss one tributaria provinciale di Roma n. 446/21/10 che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che il rilievo contabile del prelievo dalla cassa societaria di una somma (consistente) con destinazione "anticipo in conto soci" non poteva, di per sé, fondare la presunzione della destinazione della somma stessa all'effettuazione di acquisti "extracontabili" finalizzati a vendite ugualmente non registrate e quindi basare la metodologia analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), dPR 600/1973, impiegata dall'agenzia fiscale.

Avverso la decisione ha proposto riccrso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico, poi illustrato con una memoria.

Resistono con controricorso i cont:r buenti, i quali a loro volta propongono ricorso incidentale condizionato deducendo un pluriarticolato motivo unico, poi illustratc con due memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONECon l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 39, dPR 600/1973, 54, dPR 633/1972, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha eluso tali disposizioni legislative, non adeguatamente valorizzando l'elemento indiziario basante gli atti impositivi impugnati e quindi invertendo l'onere probatorio legalmente previsto.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015). -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valuta -e il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare í fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017); -«Con il ricorso per cassazione la oarte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da quest ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01).

Volendo dare seguìto a tali consolidati principi di diritto, risulta evidente che, inammissibilmente, la censura collide con il perimetro del giudizio di legittimità secondo il parame.TD valutativo utilizzato, nella sostanza evocando una revisione del giudizio di merito non consentito a questa Corte.

In conclusione il ricorso principale va rigettato, con la conseguente inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto condizionato, per difetto di interesse, il ne esclude la responsabilità dei ricorrenti incidentali per il doppio contributo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna l'agenzia fiscale ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 per onorari, euro 200 per esborsi olt-e al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, 10 febbraio 2,02/2 Il e est.CORTE SUPREM A Di CASSAZiONE LIRA'.

CENTRALE ‘1:sù'O-r,i24,(tok dÀ i J.2 OD": — • 2`.'34c)1•72 A 27.2, 0M1. (.)1kin hild\ uv3 9LJd x,." J.RA J) : jyn',1-jiAA:rjaA k-1-4\e, r Ci\t/!„2.- cvi ,,n't i 7 , , 0 i s'j 1-e2jUsnrt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14820/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso di Francia n. 178, presso i difensori; - controricoTenti/ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2476/2/14, depositata il 14 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8-bis, di 137/2020, del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incideiitale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commiss one tributaria provinciale di Roma n. 446/21/10 che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che il rilievo contabile del prelievo dalla cassa societaria di una somma (consistente) con destinazione "anticipo in conto soci" non poteva, di per sé, fondare la presunzione della destinazione della somma stessa all'effettuazione di acquisti "extracontabili" finalizzati a vendite ugualmente non registrate e quindi basare la metodologia analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), dPR 600/1973, impiegata dall'agenzia fiscale. Avverso la decisione ha proposto riccrso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico, poi illustrato con una memoria. Resistono con controricorso i cont:r buenti, i quali a loro volta propongono ricorso incidentale condizionato deducendo un pluriarticolato motivo unico, poi illustratc con due memorie. RAGIONI DELLA DECISIONECon l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 39, dPR 600/1973, 54, dPR 633/1972, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha eluso tali disposizioni legislative, non adeguatamente valorizzando l'elemento indiziario basante gli atti impositivi impugnati e quindi invertendo l'onere probatorio legalmente previsto. La censura è inammissibile e comunque infondata. Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015). -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valuta -e il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare í fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017); -«Con il ricorso per cassazione la oarte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da quest ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01). Volendo dare seguìto a tali consolidati principi di diritto, risulta evidente che, inammissibilmente, la censura collide con il perimetro del giudizio di legittimità secondo il parame.TD valutativo utilizzato, nella sostanza evocando una revisione del giudizio di merito non consentito a questa Corte. In conclusione il ricorso principale va rigettato, con la conseguente inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto condizionato, per difetto di interesse, il ne esclude la responsabilità dei ricorrenti incidentali per il doppio contributo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna l'agenzia fiscale ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 per onorari, euro 200 per esborsi olt-e al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Cosi deciso in Roma, 10 febbraio 2,02/2 Il e est.CORTE SUPREM A Di CASSAZiONE LIRA'. CENTRALE ‘1:sù'O-r,i24,(tok dÀ i J.2 OD": — • 2`.'34c)1•72 A 27.2, 0M1. (.)1kin hild\ uv3 9LJd x,." J.RA J) : jyn',1-jiAA:rjaA k-1-4\e, r Ci\t/!„2.- cvi ,,n't i 7 , , 0 i s'j 1-e2jUsnrt
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