CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1990 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 ottobre 1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 marzo 1969 avverso la sentenza emessa il 24 novembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del primo giugno 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, emessa il 15 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di estorsione pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, tra il giugno e il 17 agosto 2017 (data del loro arresto in flagranza di reato). Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, emessa il 4 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile della stessa estorsione pluriaggravata, ascritta nell'altro procedimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutti gli imputati sono stati condannati anche per altri reati, commessi 1'8 agosto 2017 e segnatamente: capo B) danneggiamento della vettura di [OSCURATO:PERSONA]; capo C) illecita detenzione e porto di una pistola calibro 7,65 e del suo munizionamento; capo D) esplosione pericolosa. I due processi hanno avuto ad oggetto i medesimi fatti ma sono stati trattati separatamente poiché sussisteva la condizione dell'arresto in flagranza per procedere con giudizio immediato solo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il delitto di estorsione; condizione che difettava per il ritenuto mandante [OSCURATO:PERSONA] e per i reati commessi nella notte dell'8 agosto 2017. Con sentenza del 24 novembre 2020 la Corte d'appello di Bologna, riuniti i due anzidetti procedimenti, in parziale riforma delle sentenze di primo grado, emesse il 4 giugno 2019 e il 15 giugno 2018, ha escluso quanto a [OSCURATO:PERSONA] la recidiva e, ritenuta la continuazione tra i fatti giudicati nelle due sentenze di cui sopra, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 5 mesi, mesi 4 di reclusione ed euro 3.400,00 di multa; ritenuta quanto a [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i fatti giudicati nelle due anzidette sentenze, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa; ha confermato nel resto le pronunce impugnate e condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante in questione solo perché la persona offesa si era sentita minacciata dal fatto che l'imputato è originario di Casal di Principe. Ciò sarebbe in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo i Giudici del merito indicato elementi idonei ad escludere la concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stato notificato ai difensori dell'imputato l'avviso di deposito fuori termine della sentenza di primo grado con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti successivamente. La motivazione della Corte territoriale sulla tardività e sulla possibilità di presentare motivi aggiunti nell'ambito del procedimento instaurato dall'imputato sarebbe errata, perché nel corso della prima udienza sarebbe stato disposto solo un rinvio, senza effettuare alcuna altra attività, e nessuna norma prevede che i termini per l'impugnazione decorrano dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello; 2) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello avrebbe omesso ogni vaglio sull'attendibilità della persona offesa e avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato non avesse contestato di avere partecipato alle richieste estorsive. Di contro, l'imputato avrebbe sempre riconosciuto di avere ricevuto somme ma a titolo di liberalità dalla persona offesa e di aver svolto un ruolo di mediazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente a un credito lecito, che il primo vantava nei confronti del secondo; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere il reato di estorsione stato qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che il credito, vantato nei confronti della persona offesa dal Bosco, sarebbe stato lecito; 4) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi B) e C) e D), per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fosse auto_accusato del danneggiamento alla macchina di Masi e avesse affermato di avergli chiesto aiuto per entrare in possesso di un'arma da fuoco, senza precisare per quale motivo e senza renderlo partecipe delle sue intenzioni. Anche la persona offesa avrebbe attribuito il gesto intimidatorio, che ha causato il danneggiamento dell'autovettura, unicamente a [OSCURATO:PERSONA], come si desume dalla conversazione intercettata, riportata in ricorso. Mancherebbe poi la motivazione in ordine ai di cui ai capi C) e D); 5) violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'aggravante del metodo mafioso, applicata soltanto in ragione della ritenuta vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al cosiddetto clan dei Casalesi ma tale affermazione sarebbe utilizzabile unicamente nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; 6) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate senza tenere in considerazione il ruolo del tutto marginale dell'imputato e il suo comportamento collaborativo e resipiscente. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte territoriale valutato che il credito, vantato da Bosco nei confronti della persona 3 offesa, era lecito e diverso dalle pretese dei coimputati. La menzionata Corte avrebbe trascurato la messe di prove del credito e del rapporto ad esso sottostante ed avrebbe errato nel ritenere impossibile ipotizzare una società di fatto tra una società persona giuridica e una singola persona fisica: con questo errore di diritto la Corte felsinea avrebbe liquidato come inutile l'approfondimento dei rapporti commerciali specifici dedotti dalla difesa; 2) vizi della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta ai rilievi formulati nell'appello proposto e, per negare la tesi difensiva, avrebbe osservato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai rammentato nel corso delle intercettazioni la causale del proprio credito a [OSCURATO:PERSONA],ma agli atti non esisterebbero intercettazioni di conversazioni tra Bosco e Masi e la causale del debito emergerebbe da diverse conversazioni, richiamate nel ricorso, 3) motivazione apparente e violazione dell'art. 393 cod. pen., essendosi valorizzato l'uso dell'arma per ritenere configurato il delitto di estorsione, contrariamente a quanto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 29541 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sollecitato un diverso, illecito credito del [OSCURATO:PERSONA] e non emergerebbe in alcun modo la circostanza che Bosco ne fosse consapevole. Sarebbe illogica l'interpretazione della conversazione telefonica numero 96 del 12 agosto 2017, effettuata dalla Corte d'appello, da cui emergerebbe solo un'iniziativa autonoma di Bosco che non offre alcun incentivo a [OSCURATO:PERSONA] che dichiara di aver agito per amicizia; 4) violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stata applicata l'aggravante del metodo mafioso, senza dare risposta ai rilievi mossi con l'atto di appello in ordine agli elementi valorizzati dal giudice di primo grado al fine di ritenere sussistente la menzionata circostanza; 5) violazione di legge e vizi della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'appello avrebbe negato lo spessore della confessione dell'imputato, pur essendosene avvalsa ampiamente nel motivare la sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo difetta di specificità. La Corte territoriale ha sottolineato che l'uso del metodo mafioso era provato non solo "dalla chiara allusione dell'imputato alla propria vicinanza con soggetti operanti nell'illecito e di estrazione territoriale significativamente orientata" (zona di insediamento del clan dei casalesi) ma anche dall'uso della minaccia, avvenuta mediante lo sparo di colpi di arma da fuoco verso cose della vittima: "modalità espressiva diffusa nella criminalità organizzata e oggettivamente mafiosa in quanto allusiva della capacità oggettiva e dell'intenzione soggettiva di passare dalla lesione all'integrità delle cose a quella all'integrità della persona". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi. Al riguardo deve ricordarsi che costituisce ius receptum (Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Rv. 281027) quello secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a sodalizi mafiosi, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. Peraltro, questa Corte (Sez. 2, n. 36431 del 2/7/2019, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273025) è ferma nel ritenere che "per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" (...), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa". Si è precisato (Sez. 5, n. 22554 del 9/3/2018, Rv. 273190) che "la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (...) ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso", ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso". Nel caso in esame, premesso che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'esplosione di colpi di arma da fuoco è una modalità molto diffusa tra le consorterie mafiose, deve rilevarsi che le circostanze di fatto, indicate in sentenza con una motivazione esente da illogicità, pertanto non soggette a ulteriore disamina in questa sede, permettono di ritenere integrata, alla stregua dei principi appena menzionati, l'aggravante del "metodo mafioso". 1.2 Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità. La Corte territoriale ha affermato che difettavano elementi positivamente apprezzabili mentre deponevano in senso contrario: "il pieno inserimento dei tre imputati in una consorteria criminale ben affiatata soggettivamente e ben impiantata dal punto di vista oggettivo; il molto modesto contributo fornito al buon esito delle indagini; i precedenti penali gravissimi per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], gravi per [OSCURATO:PERSONA], plurimi per entrambi; non irrilevante quello di Bosco in quanto specifico)".Così argomentando, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 1.3 Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo è manifestamente infondato. Come già riconosciuto da questa Corte (Sez. 6, n. 50332 del 12/6/2013, Rv. 258494; Sez. 4, n. 31290 del 16/4/2013, Rv. 256090) il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore. Nel caso in esame, l'imputato ha proposto personalmente l'appello, sicché, avendo esercitato il suo diritto, non può dolersi di alcunché. I difensori, invece, venuti a conoscenza del deposito della sentenza con la citazione in appello, avrebbero potuto presentare appello, la cui tempestività, come correttamente ritenuto dal Collegio felsineo, sarebbe stata valutata alla stregua della conoscenza postuma, così acquisita. 1.4 II secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione, non sono consentiti. La Corte d'appello, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e pienamente confermate da elementi oggettivi ed esterni, quali gli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato denaro ai ricorrenti per effetto delle minacce, provate anche dall'esplosione del colpo di arma da fuoco all'indirizzo della sua vettura. La menzionata Corte ha sottolineato che tale "condotta di minaccia reale era molto efficace perché evocativa della disponibilità di potenziali lesivi elevati e di capacità di attuare le minacce passando alle azioni concrete". La previa adesione e la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] alla minaccia attuata da [OSCURATO:PERSONA] con lo sparo di colpo di pistola era provata dalle dichiarazioni dì quest'ultimo (che aveva affermato di aver chiesto all'amico la fornitura di una pistola in prestito nel contesto dell'azione estorsiva già iniziata ed ancora in corso); dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla fornitura dell'arma al correo e dal tenore inequivocabile delle captazioni telefoniche, tra cui, in particolare, quella dell'Il agosto, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva aizzato [OSCURATO:PERSONA] ad andare da [OSCURATO:PERSONA] per esercitare altre minacce, e quella del 14 agosto, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] di esercitare violenza fisica nei confronti della persona offesa. La Corte territoriale ha poi disatteso la tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] a recuperare un credito lecito, vantato da quest'ultimo nei confronti della persona offesa "a titolo di risarcimento danni per la scorretta/mancata esecuzione di un contratto di vendita di vettura, per cui sarebbe stato versato un acconto, e per la negligente esecuzione di riparazioni su veicoli di Bosco, affidati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe socio di fatto". La Corte d'appello ha rilevato al riguardo che il rapporto della persona offesa con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era provato ma era affidato a mere illazioni, così che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], ove pure in ipotesi esistente, sarebbe stato riferibile a un soggetto terzo rispetto alla persona offesa. Peraltro, secondo la Corte del merito, in nessuna conversazione sarebbe emerso il riferimento alla causale lecita dell'asserito credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa. Alla luce di quanto precede, in primo luogo, deve rilevarsi che correttamente i fatti sono stati sussunti nell'ambito dell'art. 629 cod. pen. e non sono stati qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Al riguardo, infatti, questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027) ha chiarito che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 cod. pen.) si caratterizzano - e si distinguono dal delitto di estorsione - per il fatto che l'agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto. Si è precisato (nella motivazione della suindicata pronuncia) che il soggetto che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe "ricorrere al giudice", acquisisce la c.d. legittimazione al reato e la sua qualifica giustifica un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore. Nel caso in esame, il credito asseritamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] non aveva come controparte contrattuale la persona offesa, nei cui confronti, quindi, non era azionabile in giudizio alcuna pretesa. Deve poi sottolinearsi che le residue doglianze del ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una ("7 "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.5 Anche il quarto motivo non è consentito. La Corte d'appello ha sottolineato che era risultato accertato che le minacce in danno di [OSCURATO:PERSONA], compiute con l'esplosione di un colpo di arma da fuoco contro la sua autovettura, erano state effettuate di comune intesa e con un'azione coordinata da parte di tutti i ricorrenti. Così motivando, e dunque ritenendo che anche il ricorrente aveva concorso nei reati suindicati, la Corte d'appello ha dato risposta ai motivi d'appello ad essi relativi. 1.6 Relativamente al quinto motivo, con cui si è censurata la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, può farsi rinvio al § 1.1 con cui è stato disatteso analogo motivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.7 Privo di specificita e il sesto motivo. Come per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti generiche sono state negate in ragione del difetto di elementi positivamente apprezzabili, così facendosi corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. 1.8 Non colgono nel segno neanche le doglianze sollevate da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai primi tre motivi, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta insussistenza di un credito azionabile in giudizio e la qualificazione dei fatti come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni può farsi rinvio al § 1.4 con cui sono state disattese analoghe doglianze sollevate da [OSCURATO:PERSONA], in particolare rilevandosi che il credito, asseritamente vantato da [OSCURATO:PERSONA], non aveva come controparte contrattuale la persona offesa, nei cui confronti, quindi, non era azionabile in giudizio alcuna pretesa, con conseguente non configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.9 Relativamente al quarto e al quinto motivo, con cui si è censurata la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e il diniego delle attenuanti generiche, può farsi rinvio al § 1.1 e al § 1.2 con cui sono stati disattesi analoghi motivi, proposti da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M.