CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 25915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5.3.2024/ il Tribunale di Perugia pronunciandosy sull'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Gip presso il locale Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere/ in quanto gravemente indiziato dei reati di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina dall'Albania in Italia) e di vari delitti di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, ha rigettato l'istanza. 2. Avverso detta ordinanza ricorre l'indagato/con atto a firma del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo/ sinteticamente riportato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., di violazione dell'art. 606 n. 1 , lett. b) ed e) cod.proc.pen. cod.proc.pen. in relazione all'art. 274i comma 1/ lett. b/ cod.proc.pen. e per carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ravvisate. Si assume che l'ordinanza impugnata ha desunto la pericolosità del prevenuto esclusivamente dalla 'sua appartenenza ad un'associazione ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 senza però valutare la distanza temporale dai fatti (circa due anni). Inoltre non si é tenuto conto che il ruolo del prevenuto nell'associazione era di carattere meramente esecutivo. Si evidenzia che la motivazione è contraddittoria in ordine alla concretezza ed all'attualità del pericolo di fuga, atteso che il ricorrente è tornato nel territorid albanese perché queste erano le regole dell'associazione e quindi non lo ha..fatto volontariamente. Inoltre il pericolo di fuga non può essere desunto unicamente dal fatto che 411 l'indagato sijZtrasferito nel proprio paese/ dove peraltro svolge attività lavorativa, é coniugato ed ha figli. Il fatto che si sia costituito un nucleo familiare consente peraltro di formulare un giudizio prognostico positivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il presente procedimento non verte sulla sussistenza del quadro di gravità indiziaria, giova tuttavia premettere che l'odierno indagato é stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per la sua appartenenza ad un'associazione criminosa finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti/essendo giunto dall'Albania per gestire la base di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] n. 37) in Perugia dove avrebbe venduto cocaina a circa 160 tossicodipendent /i subentrando ad altro connazionale dato che era regola del sodalizio, per ridurre i / ••• rischi di essere individuati, far provenire coloro che era dediti alla vendita dello stupefacente dall'Albania facendoli permanere in loco per non più di due mesi. Ciò premesso, e venendo ai profili dedotti, il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero il Tribunale 'del riesame ha correttamente motivato l'applicazione della misura in ragione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.peni sia di pericolosità dell'indagato che di adeguatezza della misura inframurariaí ch, oltre a non risultare superata da elementi positivi di segno contrario é ~t suffragata dalla circostanza che il Sud/ fuggito in Albania nel 2022 é stato tratto in arresto in Albania ed allo stato é in corso procedura estradizionale risultando peraltro il concreto ed attuale pericolo di recidivanza. In conclusione il ricorso manifestamente infondat2, va dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così decis in Roma l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] stensore Marina tr alvo r.tiv,I,A