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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:T:1990:8
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989B0059 - IT Avis juridique important | 61989B0059 [OSCURATO:PERSONA] (QUINTA SEZIONE) DEL 29 GENNAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-59/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00025 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedura - Comparizione personale delle parti - Oggetto - Transazione della controversia (( Regolamento di procedura, art . 45, n . 2, lett . a )) [OSCURATO:PERSONA] causa T-59/89, [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], ex agente temporaneo presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles, Clos de Parnasse, 3-4, con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 4, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, causa avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento delle decisioni del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo 31 maggio e 6 ottobre 1988, e della decisione 21 aprile 1988 del sig . [OSCURATO:PERSONA], presidente del gruppo del partito popolare europeo, relative alla sua situazione con riguardo al regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2274, che istituisce provvedimenti particolari di cessazione dalle funzioni di agente temporaneo delle Comunità europee ( GU L 209, pag . 1 ), e la domanda diretta a che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, in quanto istituzione, gli notifichi personalmente e formalmente, la decisione di applicare nei suoi confronti il suddetto regolamento, IL TRIBUNALE ( quinta sezione ), composto dai signori H .

Kirschner, presidente di sezione, C.P .

Briët e J .

Biancarelli, giudici, cancelliere : H .

Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Il ricorrente, sig .

W . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], agente temporaneo presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1988, in servizio presso il gruppo del partito popolare europeo, chiedeva, il 25 settembre 1987, di essere ammesso a fruire dell' applicazione del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2274, che istituisce provvedimenti particolari di cessazione dalle funzioni di agente temporaneo delle Comunità europee ( GU L 209, pag . 1 ).

A seguito di un folto carteggio col ricorrente, il sig . van den Berge, direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo, gli inviava una decisione del presidente del gruppo del partito popolare europeo, sig . [OSCURATO:PERSONA], in data 21 aprile 1988, con la quale si ammetteva il ricorrente a fruire dell' applicazione del suddetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 a far data dal 31 dicembre 1988 . 2 Ricevuta la suddetta decisione, il ricorrente inviava al sig . van den Berge, in data 26 agosto 1988, una lettera in cui ribadiva la domanda di notifica formale da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo e non del presidente del gruppo suddetto .

In risposta, il sig . van den Berge precisava, con lettera del 6 ottobre 1988, che i presidenti dei gruppi politici sono stati designati per esercitare le funzioni di autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda gli agenti temporanei dei gruppi stessi . 3 Stando così le cose, il sig . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 5 gennaio 1989 e rinviato al Tribunale di primo grado con ordinanza 15 novembre 1989, con il quale chiede, in via principale, l' annullamento delle predette decisioni 31 maggio e 6 ottobre 1988 del sig . van den Berge e, in subordine, l' annullamento della decisione 21 aprile 1988 del sig . [OSCURATO:PERSONA] .

Il ricorrente, inoltre, chiede che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, in quanto istituzione, gli notifichi personalmente e formalmente la decisione di applicare nei suoi confronti il suddetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 . 4 [OSCURATO:PERSONA] europeo, senza presentare il controricorso, ha sollevato il 10 marzo 1989 un' eccezione di irricevibilità deducendo l' inosservanza dell' art . 91, n . 2, primo trattino, dello statuto del personale, la mancanza d' interesse ad agire del ricorrente e il fatto che a quest' ultimo non è stato comunicato alcun atto arrecante pregiudizio . 5 Il ricorrente ha presentato osservazioni, registrate il 10 aprile 1989, volte al rigetto dell' eccezione d' irricevibilità . 6 Con ordinanza 6 dicembre 1989, il Tribunale di primo grado ( quinta sezione ), ritenendo necessario chiarire la situazione del ricorrente con riguardo al predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87, ha ordinato, a norma dell' art . 45, n . 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che si applica al Tribunale in forza dell' art . 11, n . 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la comparizione personale del ricorrente e di un rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] europeo, debitamente abilitato a vincolare l' istituzione convenuta con le sue dichiarazioni, all' udienza della quinta sezione del 24 gennaio 1990 . 7 Nel corso di tale udienza, le parti sono state informate dal Tribunale dello scopo della procedura di comparizione personale, cioè, segnatamente, quello di facilitare la composizione amichevole della controversia .

I rappresentanti delle parti hanno esposto oralmente i loro punti di vista circa la reale materia del contendere nella presente causa .

Ne è emersa la conciliabilità delle posizioni delle parti . 8 Di conseguenza, il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] europeo si è impegnato, nell' ambito della normativa statutaria relativa ai funzionari ed altri agenti, ad applicare pienamente e integralmente, nei riguardi del sig . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], e fino al momento del suo pensionamento, le norme del predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 ed a determinare e liquidare successivamente le spettanze pensionistiche del ricorrente, conformemente alle disposizioni generali dello statuto e alle disposizioni speciali contenute nel predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 .

Tale impegno del [OSCURATO:PERSONA] europeo è stato formalizzato in un documento allegato al verbale dell' udienza e debitamente firmato dai rappresentanti dell' istituzione . 9 Pertanto, il sig . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti, ai sensi dell' art . 78 del regolamento di procedura della Corte . 10 Ciascuna delle parti ha dichiarato di accettare di sopportare le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] ( quinta sezione ), così provvede : 1 ) La causa T-59/89 è cancellata dal ruolo del Tribunale . 2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

Lussemburgo, 29 gennaio 1990 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989B0059 - IT Avis juridique important | 61989B0059 [OSCURATO:PERSONA] (QUINTA SEZIONE) DEL 29 GENNAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-59/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00025 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedura - Comparizione personale delle parti - Oggetto - Transazione della controversia (( Regolamento di procedura, art . 45, n . 2, lett . a )) [OSCURATO:PERSONA] causa T-59/89, [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], ex agente temporaneo presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles, Clos de Parnasse, 3-4, con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 4, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, causa avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento delle decisioni del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo 31 maggio e 6 ottobre 1988, e della decisione 21 aprile 1988 del sig . [OSCURATO:PERSONA], presidente del gruppo del partito popolare europeo, relative alla sua situazione con riguardo al regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2274, che istituisce provvedimenti particolari di cessazione dalle funzioni di agente temporaneo delle Comunità europee ( GU L 209, pag . 1 ), e la domanda diretta a che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, in quanto istituzione, gli notifichi personalmente e formalmente, la decisione di applicare nei suoi confronti il suddetto regolamento, IL TRIBUNALE ( quinta sezione ), composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici, cancelliere : H . Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Il ricorrente, sig . W . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], agente temporaneo presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1988, in servizio presso il gruppo del partito popolare europeo, chiedeva, il 25 settembre 1987, di essere ammesso a fruire dell' applicazione del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 23 luglio 1987, n . 2274, che istituisce provvedimenti particolari di cessazione dalle funzioni di agente temporaneo delle Comunità europee ( GU L 209, pag . 1 ). A seguito di un folto carteggio col ricorrente, il sig . van den Berge, direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo, gli inviava una decisione del presidente del gruppo del partito popolare europeo, sig . [OSCURATO:PERSONA], in data 21 aprile 1988, con la quale si ammetteva il ricorrente a fruire dell' applicazione del suddetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 a far data dal 31 dicembre 1988 . 2 Ricevuta la suddetta decisione, il ricorrente inviava al sig . van den Berge, in data 26 agosto 1988, una lettera in cui ribadiva la domanda di notifica formale da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo e non del presidente del gruppo suddetto . In risposta, il sig . van den Berge precisava, con lettera del 6 ottobre 1988, che i presidenti dei gruppi politici sono stati designati per esercitare le funzioni di autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda gli agenti temporanei dei gruppi stessi . 3 Stando così le cose, il sig . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 5 gennaio 1989 e rinviato al Tribunale di primo grado con ordinanza 15 novembre 1989, con il quale chiede, in via principale, l' annullamento delle predette decisioni 31 maggio e 6 ottobre 1988 del sig . van den Berge e, in subordine, l' annullamento della decisione 21 aprile 1988 del sig . [OSCURATO:PERSONA] . Il ricorrente, inoltre, chiede che il [OSCURATO:PERSONA] europeo, in quanto istituzione, gli notifichi personalmente e formalmente la decisione di applicare nei suoi confronti il suddetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 . 4 [OSCURATO:PERSONA] europeo, senza presentare il controricorso, ha sollevato il 10 marzo 1989 un' eccezione di irricevibilità deducendo l' inosservanza dell' art . 91, n . 2, primo trattino, dello statuto del personale, la mancanza d' interesse ad agire del ricorrente e il fatto che a quest' ultimo non è stato comunicato alcun atto arrecante pregiudizio . 5 Il ricorrente ha presentato osservazioni, registrate il 10 aprile 1989, volte al rigetto dell' eccezione d' irricevibilità . 6 Con ordinanza 6 dicembre 1989, il Tribunale di primo grado ( quinta sezione ), ritenendo necessario chiarire la situazione del ricorrente con riguardo al predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87, ha ordinato, a norma dell' art . 45, n . 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che si applica al Tribunale in forza dell' art . 11, n . 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la comparizione personale del ricorrente e di un rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] europeo, debitamente abilitato a vincolare l' istituzione convenuta con le sue dichiarazioni, all' udienza della quinta sezione del 24 gennaio 1990 . 7 Nel corso di tale udienza, le parti sono state informate dal Tribunale dello scopo della procedura di comparizione personale, cioè, segnatamente, quello di facilitare la composizione amichevole della controversia . I rappresentanti delle parti hanno esposto oralmente i loro punti di vista circa la reale materia del contendere nella presente causa . Ne è emersa la conciliabilità delle posizioni delle parti . 8 Di conseguenza, il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] europeo si è impegnato, nell' ambito della normativa statutaria relativa ai funzionari ed altri agenti, ad applicare pienamente e integralmente, nei riguardi del sig . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA], e fino al momento del suo pensionamento, le norme del predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 ed a determinare e liquidare successivamente le spettanze pensionistiche del ricorrente, conformemente alle disposizioni generali dello statuto e alle disposizioni speciali contenute nel predetto regolamento del Consiglio n . 2274/87 . Tale impegno del [OSCURATO:PERSONA] europeo è stato formalizzato in un documento allegato al verbale dell' udienza e debitamente firmato dai rappresentanti dell' istituzione . 9 Pertanto, il sig . [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti, ai sensi dell' art . 78 del regolamento di procedura della Corte . 10 Ciascuna delle parti ha dichiarato di accettare di sopportare le proprie spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] ( quinta sezione ), così provvede : 1 ) La causa T-59/89 è cancellata dal ruolo del Tribunale . 2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese . Lussemburgo, 29 gennaio 1990 .
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