CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 35382/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21834-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 199/2012 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21834 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- Rilevato che: 1. –con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 17/02/2021 con cui il giudice delegato al [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rigettato, nonostante il parere favorevole del curatore, l’istanza di rimborso delle spese non imponibili (per complessivi € 5.421,15) anticipate in quattro giudizi nei quali egli aveva rappresentato e difeso la curatela fallimentare –essendo rimasto il precedente provvedimento di liquidazione dei compensi del 03/07/2020 privo di statuizione sulla medesimarichiesta – in quanto « il provvedimento decisorio avente ad oggetto il diritto del professionista alla corresponsione dei compensi», in mancanza di reclamo, «è divenuto definitivo per tre di essi», mentre nel quarto «l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo senza spiegare alcun motivo di gravame in ordine all’omessa liquidazione delle spese, con riguardo alla quale deve desumersi aver prestato acquiescenza»; 1.1. – in particolare, il tribunale ha ritenuto che « il sist ema della procedura fallimentare è strutturato nel prevedere che le decisioni del giudice delegato possano essere oggetto di giudiziale gravame ma ciò entro ristretti termini che sono di natura decadenziale (tenuto conto dell’attributo loro espressamente conferito di perentorietà) di modo da contemperare le esigenze giustiziali individuali con quelli di stabilità, certezza e celerità del pertinente iter procedimentale», ratioche «verrebbe radicalmente frustrata laddove si consentisse che istanze promosse al giudice delegato e non accolte possano essere meramente reiterate e ciò quale facoltà alternativa alla proposizione di reclamo ex art. 26 l. fall. avverso la precedente decisione che non aveva loro dato accesso e riconoscimento»; 1.2. –l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la suddetta decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria; il [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese; 1.3. –dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte incamera di consiglio non partecipata. Ric. 2021 n. 21834 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- Considerato che: 2. –il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 346 c.p.c. nonché1720 c.c., in combinato disposto con gli artt. 25, comma 1, n. 6), e 26 l.fall., per non avere il trib unale considerato l’autonomia della domanda di compenso rispetto a quella di rimborso delle spese anticipate, speculare all’autonomia dei rispettivi diritti (cfr. artt. 1720, 2013 comma 1 e 2234 c.c.), nonché il valore meramente processuale della presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass.11356/2006, 15461/2008, 4388/2016, 6529/2917, 10406/2018), non essendovi alcuna norma che comprima il diritto di difesa in relazione alla scelta del creditore del fallimento di proporre impugnazione ex art.26 l.fall. o riproporre la domanda non esaminata; 3. –il motivo è fondato; 3.1. – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa pronuncia su una domanda (nel caso di specie quella di rimborso delle spese, distinta e autonoma rispetto a quella di liquidazione del compenso spettante all’avvocato: cfr. Cass.17212/2015, 4748/2014, 24081/2010), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito –non prospettato né nel provvedimento impugnato né nell’originario decreto del giudice delegato (il quale prende anzi in esame esclusivamente l’istanza «di liquidazione dei compensi professionali») –la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. 10406/2018, 6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002, 8655/2000); Ric. 2021 n. 21834 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- 3.2. –la motivazione spesa dal tribunale nel decreto impugnato, ispirata alle peculiari esigenze di celerità della procedura fallimentare, può ben essere giustificata in relazione a domande non accolte, mentre rispetto a quelle per le quali non vi sia stata alcuna pronuncia merita conferma l’orientamento consolidato di questa Corte, peraltro conforme anche ad esigenze di economia processuale, poiché la riproposizione dell’istanza (sulla quale per una svista il giudicante non si sia pronunciato) risulta più immediata e meno dispendiosa, in termini di risorse della giustizia, rispetto al mezzo impugnatorio; 4. – il decreto impugnato va quindi cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere decisonel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna del [OSCURATO:PERSONA] intimato al rimborso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 5.421,15a titolo di rimborso delle spese non imponibili dallo stesso anticipate nell’interesse della procedura fallimentare. 4.1. – segue la condanna alle spese del [OSCURATO:PERSONA] intimato, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnatoe, decidendo nel merito, condanna il [OSCURATO:PERSONA] n. 199/2012 [OSCURATO:SOCIETA]a corrispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 5.421,15 . Condanna altresì lo stesso [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processualiin favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 per compensirelativi al giudizio di merito, oltre ad accessori come per legge ed Euro 1.500,00 per compensi relativi al giudizio di legittimità, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi l