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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04791/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: - il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., per mancato riconoscimento dell'art. 49, secondo comma, cod. pen.; - il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 110, 473, cod. pen.; - il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, quarto comma, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 110, 473, cod. pen.; - il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; sono generici perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, pertanto non censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si esclude l'applicabilità dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., stante la non immediata evidenza della falsificazione dei marchi, e si rileva la mancata prova della partecipazione del ricorrente contraffazione, per le modalità industriali della stessa che il predetto non poteva realizzare, nonché l'applicazione dell'art. 131-bi, cod. pen. per la non occasionalità dell'attività, la quantità della merce e dei marchi contraffatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: - il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., per mancato riconoscimento dell'art. 49, secondo comma, cod. pen.; - il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 110, 473, cod. pen.; - il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, quarto comma, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 110, 473, cod. pen.; - il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; sono generici perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, pertanto non censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si esclude l'applicabilità dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., stante la non immediata evidenza della falsificazione dei marchi, e si rileva la mancata prova della partecipazione del ricorrente contraffazione, per le modalità industriali della stessa che il predetto non poteva realizzare, nonché l'applicazione dell'art. 131-bi, cod. pen. per la non occasionalità dell'attività, la quantità della merce e dei marchi contraffatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27
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