CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07221/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo,la Corte di assise appello di Napoli -in riforma della pronuncia della Corte di assise , in data 15 gennaio 2024 - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli strumentali reati in materia di armi contestati nel capo b) della rubrica , perché estinti per intervenuta prescrizione,e, per l'effetto , ha ri determinato i n mesi 8 di reclusione,come ridotti per la scelta del rito, la pena inflitta gli in ordine al reato di omicidio- commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] , in concorso con altri - a titolo di aumento per continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di assise di Napoli del 16 luglio 2013,come riformata dalla Corte di assise d'appello di Napoli in data 17 dicembre 2014, così da pervenire alla pena complessiva di anni 18 mesi 8 di reclusione La Corte partenopea, nell’esaminare l’appello dell’imputato: -preliminarmente, ha precisato che , pur in assenza nella motivazione del giudice del primo grado del giudizio di esplicite argomentazioni sul punto , le circostanzeattenuanti generiche erano state concesse , con equivalenza rispetto all’aggravante della premeditazione; -nel merito, h a escluso la sussistenza di ulteriori e diversi elementi rilevanti ai fini dell’accoglimento della richiesta, avanzata dalla difesa dell’appellante, di prevalenza delle concesse attenuatati di cui all ’ art. 62 - bis cod. pen. sulle aggravantied ha ritenuto congru o l ’ aumento di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen. pari diun anno di reclusione , anche al fine di uniformarsi al trattamento sanzionatorio determinato dalla Corte di assise di appello di Napolinella sentenza del17 dicembre 2014 per gli altri reati unificati e separ atamente giud icati . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche Evidenziache la sentenza impugnata ha negato l’invocato beneficio sulla base di una motivazione illogica.Ha erroneamente riten uto che gli elementi di fatto indicati nell’atto di appello , ulteriori rispetto al comportamento processuale, fossero gli stessi già valorizzati ai fini del riconoscimento dell’ attenuante della collaborazione. Invece, la difesa aveva chiesto di prendere in considerazione il positivo mutamento di personalità dell’imputato e la definitivacessazione della sua pericolosità sociale. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. L’unico motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché del tutto disallineato rispetto all’apparato argomentativo della decisione impugnata, oltre che interamente versato in fatto. Il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanz e attenuanti generiche, beneficio che, invece, è stato concessodalla Corte di assise con giudizio di equivalenza rispetto all’ aggravante dlela premeditazione , fermo restando il divieto di bilanciamentocon l’ulteriore aggravantedi cui all’art 416-bis.1. cod. pen. La sentenza impugnata , con motivazione condivi si bile e giuridicamente ineccepibile,ha ritenuto decisivo il chiaro testo del dispositivo . D’altra parte, [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello aveva cheisto modificarsi il trattamentosanzionatorio con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti , evidentemente muovendo dalla premessa che tale beneficio erastato riconosciut o in e sito al primo grado del giudizio . 2. Il percorsomotivazionaleseguito per respingere anche la richi e sta difensiva sul bilanciamento delle circostanze è immune da criticità , avendo l a Corte distrettuale ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di equivalenza. Al riguardo ha evidenziato che gli elementi positivi valorizzati in favore dell’imputato dovevano essere necessariamente posti a raffronto con quelli di segno contrario , quali l ’estrema gravità del reato , il grado , elevato d i partecipazione soggettiva , e la personalità , estraneamente negativa , dell’imputato, non incidendo sul giudiziodi bilanciamento l’avve nu ta concessione dell’attenuantedella collaborazione. Trattasidi affermazione corretta sul p ia no giuridico. E’ principio consolidato quello secondo cui «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presuppostisicché l e prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale;l'attenuante di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è, invece, conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111;Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938; Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, Favoloro, Rv. 212531). Corollario di tale principio è che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell'attenuante della dissociazione attuosa per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo automatico, perché tale soluzione comporterebbeun'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi, con riferimento alla posizione dell'imputato, effettuata in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Prestieri, Rv. 284374; Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, RV 278535; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi,Rv. 258136; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176). 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a