Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 39628/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al giorno 11/12/2012 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in forza di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i delitti di cui agli artt. 416, 110 e 479 cod. pen.

L'assoluzione - decisa con la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 05/12/2018, divenuta irrevocabile il 20/04/2019 — trovava ragione nel rilievo che l'imputato non risultava coinvolto nelle singole vicende di falsa certificazione in contestazione, anche quando si occupò di organizzare i funerali, non risultando che fosse al corrente della falsità dei certificati.

1.2. Sulla base di documenti ed intercettazioni telefoniche era emerso che, in una pluralità di casi di morte naturale di persone residenti a Napoli, il certificato di morte era stato redatto da medici compiacenti su richiesta delle imprese di pompe funebri incaricate dei funerali, senza che detti medici avessero personalmente constatato la morte.

L'intermediario sarebbe stato tale [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ricevuto dalle imprese di pompe funebri i dettagli relativi al defunto e al funerale e li avrebbe girati ai medici competenti per ottenere da costoro la certificazione di morte compiacente, resa in assenza di effettivo accertamento del decesso previa visita del cadavere.

In sede di interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., l'odierno ricorrente aveva dichiarato di conoscere l'Incoronato ma che questi non aveva mai lavorato per lui, tranne che in quell'unica occasione di cui alla telefonata intercettata n. 813 del 16/01/2010, in cui l'aveva chiamato per chiedergli di occuparsi di una pratica e della relativa documentazione, non potendo disporre di collaboratori che se ne potessero occupare.

2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi, trattati congiuntamente, con cui deduce il travisamento delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di cognizione, atteso che il ricorrente, nel citato interrogatorio, pur avendo ammesso di conoscere l'Incoronato, aveva detto di aver interagito con lui in una sola occasione.

L'erronea lettura, operata dalla Corte di appello del verbale delle dichiarazioni rese dall'istante contrasta con le risultanze su cui il Tribunale ha fondato la sentenza di assoluzione; nonché l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.4.

In data 13/03/2024 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale, il convincimento di una probabile partecipazione alla contestata associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha in particolare ravvisato la colpa grave, ostativa all'invocato indennizzo, nella conversazione telefonica n. 813 del 16/01/2010 (evidenziata anche nell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la misura in essere) in cui il Maistrini informava l'Incoronato di tutti i dettagli necessari per la compilazione del certificato di morte, ivi compresa la causa presunta, senza che vi fosse alcuna ragione per cui l'imprenditore delle pompe funebri dovesse riferire ad un privato tali dettagli, richiedendo e ricevendo dal privato assicurazione circa il fatto che quelle indicazioni sarebbero state trasfuse in un certificato che gli sarebbe stato consegnato dallo stesso privato il giorno dopo, in tempo per il funerale, direttamente presso i locali dell'impresa. [OSCURATO:PERSONA] dunque, si legge nell'ordinanza impugnata, a fronte dell'accertata realtà di certificati di morte redatti da medici compiacenti senza visita della salma, nonché della costante attività di intermediario svolta dell'Incoronato in relazione ad una pluralità di episodi relativi a diverse imprese funebri, fondatamente ritenne che anche l'odierno ricorrente fosse implicato nel complesso contesto di certificazioni false.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che sono liquidate in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mill

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al giorno 11/12/2012 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in forza di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i delitti di cui agli artt. 416, 110 e 479 cod. pen. L'assoluzione - decisa con la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 05/12/2018, divenuta irrevocabile il 20/04/2019 — trovava ragione nel rilievo che l'imputato non risultava coinvolto nelle singole vicende di falsa certificazione in contestazione, anche quando si occupò di organizzare i funerali, non risultando che fosse al corrente della falsità dei certificati. 1.2. Sulla base di documenti ed intercettazioni telefoniche era emerso che, in una pluralità di casi di morte naturale di persone residenti a Napoli, il certificato di morte era stato redatto da medici compiacenti su richiesta delle imprese di pompe funebri incaricate dei funerali, senza che detti medici avessero personalmente constatato la morte. L'intermediario sarebbe stato tale [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ricevuto dalle imprese di pompe funebri i dettagli relativi al defunto e al funerale e li avrebbe girati ai medici competenti per ottenere da costoro la certificazione di morte compiacente, resa in assenza di effettivo accertamento del decesso previa visita del cadavere. In sede di interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., l'odierno ricorrente aveva dichiarato di conoscere l'Incoronato ma che questi non aveva mai lavorato per lui, tranne che in quell'unica occasione di cui alla telefonata intercettata n. 813 del 16/01/2010, in cui l'aveva chiamato per chiedergli di occuparsi di una pratica e della relativa documentazione, non potendo disporre di collaboratori che se ne potessero occupare. 2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi, trattati congiuntamente, con cui deduce il travisamento delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di cognizione, atteso che il ricorrente, nel citato interrogatorio, pur avendo ammesso di conoscere l'Incoronato, aveva detto di aver interagito con lui in una sola occasione. L'erronea lettura, operata dalla Corte di appello del verbale delle dichiarazioni rese dall'istante contrasta con le risultanze su cui il Tribunale ha fondato la sentenza di assoluzione; nonché l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.4. In data 13/03/2024 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale, il convincimento di una probabile partecipazione alla contestata associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha in particolare ravvisato la colpa grave, ostativa all'invocato indennizzo, nella conversazione telefonica n. 813 del 16/01/2010 (evidenziata anche nell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la misura in essere) in cui il Maistrini informava l'Incoronato di tutti i dettagli necessari per la compilazione del certificato di morte, ivi compresa la causa presunta, senza che vi fosse alcuna ragione per cui l'imprenditore delle pompe funebri dovesse riferire ad un privato tali dettagli, richiedendo e ricevendo dal privato assicurazione circa il fatto che quelle indicazioni sarebbero state trasfuse in un certificato che gli sarebbe stato consegnato dallo stesso privato il giorno dopo, in tempo per il funerale, direttamente presso i locali dell'impresa. [OSCURATO:PERSONA] dunque, si legge nell'ordinanza impugnata, a fronte dell'accertata realtà di certificati di morte redatti da medici compiacenti senza visita della salma, nonché della costante attività di intermediario svolta dell'Incoronato in relazione ad una pluralità di episodi relativi a diverse imprese funebri, fondatamente ritenne che anche l'odierno ricorrente fosse implicato nel complesso contesto di certificazioni false. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che sono liquidate in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mill
Sentenza Cassazione n. 39628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris