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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05420/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Col provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato d'ufficio, ai sensi dell'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002, il beneficio del gratuito patrocinio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il prov- vedimento del Tribunale per violazione degli artt. 76 e 91 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che non sussistevano i presupposti di legge per disporre la revoca.

3. Va premesso che l'impugnazione in questione è stata erroneamente qualificata come ricorso per Cassazione.

Invero il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell'i- potesi di revoca disposta su richiesta dell'ufficio finanziario.

Tale indirizzo trova giustificazione nel fatto che, poiché la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario di- niego di ammissione al beneficio, il provvedimento è impugnabile con le stesse mo- dalità previste per il caso di reiezione della domanda.

In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667), secondo cui il provvedimento di revoca ex officio dell'ammissione al patrocino dispo- sto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, a cui è equiparabile il provvedimento disposto su istanza della parte interessata, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo al rigetto dell'istanza di am- missione.

Anche la successiva giurisprudenza ha confermato che, avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'uf- ficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in op- posizione (Sez. 4, Ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573; Sez. 4, Ord. n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514).

4. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], com- petente, ai sensi del combinato disposto degli art. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, a decidere per il giudizio di opposizione.

P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 10 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Col provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato d'ufficio, ai sensi dell'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002, il beneficio del gratuito patrocinio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il prov- vedimento del Tribunale per violazione degli artt. 76 e 91 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che non sussistevano i presupposti di legge per disporre la revoca. 3. Va premesso che l'impugnazione in questione è stata erroneamente qualificata come ricorso per Cassazione. Invero il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell'i- potesi di revoca disposta su richiesta dell'ufficio finanziario. Tale indirizzo trova giustificazione nel fatto che, poiché la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario di- niego di ammissione al beneficio, il provvedimento è impugnabile con le stesse mo- dalità previste per il caso di reiezione della domanda. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667), secondo cui il provvedimento di revoca ex officio dell'ammissione al patrocino dispo- sto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, a cui è equiparabile il provvedimento disposto su istanza della parte interessata, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo al rigetto dell'istanza di am- missione. Anche la successiva giurisprudenza ha confermato che, avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'uf- ficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in op- posizione (Sez. 4, Ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573; Sez. 4, Ord. n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514). 4. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], com- petente, ai sensi del combinato disposto degli art. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, a decidere per il giudizio di opposizione. P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 10 nove
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