CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5630/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65L19 A944Z), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Giulian. 156/2019, depositata il 16 / 10 /201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA], già socio della Mille lire srl, erano notificati tre avvisi di accertamento per maggiori IRPEF e addizionali, per gli anni dal 2010 al 2012. L’Ufficio presumeva la distribuzione al socio di utili della società, con recupero a tassazione degli importi di euro 235.772,90, euro 414.888,33 ed euro 175.798,88. [OSCURATO:PERSONA] srl, posta in liquidazione nel 2012, era stata cancellata dal registro delle imprese il 12 agosto 2014. 2. Con la sentenza impugnata n. 156/2019 veniva riformata la decisione n. 464/2015 della CTP di Udine, rigettandoi tre ricorsi del contribuente. Per la sentenza di primo grado la presunzione sulla distribuzione di utili extra sociali accertati in capo alla società a ristretta base sociale non era da sola sufficiente. Per il giudice d’appello, i ricorsi doveva no essere respinti . Non era dirimente , innanzitutto, che il bilancio di liquidazione non prev ed e sse la distribuzione di somme ai soci, perché nel bilancio finale di liquidazionenon trovano ragionevolmente collocazione somme frutto di evasione.Nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, in secondo luogo, trova applicazione la presunzione di at tribuzione ai soci degli utili extracontabili. Ritenuta operante la presunzione, sarebbe spettato al contribuente fornire la prova contraria che i maggiori ricavi dell’ente fosserostati accantonati o reinvestiti. 3. Il contribuenteha proposto ricorso affidato a due motivi, rispetto al quale resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il contribuente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.Per il ricorrente, prendendo in esame solo le difese della parte appellata, la sentenza non fa riferimento ai motivi di appello, menzionati solo in modo generico. Il mero riferimento contenuto nella decisione al principiodella ragione più liquida, rende impossibile individuare il thema decidendum . L a questione dell’interpretazione dell’art. 2495 c.c. era ricompresa fra le argomentazioni difensive del ricorrente non esaminate dal giudice di primo grado 2.Il motivo è infondato. 2.1 Per le Sezioni Unite la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053 e 8054 del 2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016). 2.2 Il ragionamento del giudice di appello è perfettamente comprensibile: è fondato sulla presunzione giurisprudenziale secondo cui i maggiori utili non dichiarati di una societàdi capitali a ristretta base sociale sono stati distribuiti al socio . Il lamentato “approccio inverso alla posizione delle parti in causa” della CTR potrebbe assumere rilevanza qualora il contribuente lamentasse l’esistenza di un vizio di ultrapetizione, per essersi il giudice pronunciato su questioni diverse da quelle fatte valeredall’Agenzia delle entratecon i motivi di appello. Il riferimento all’art. 2495 c.c., che peraltro il ricorrente riconosce di aver preso in considerazione nelle proprie difese, non è nemmeno rilevante,poiché si discute della ripresa a tassazione a fini IRPEF di redditi distribuiti ai soci. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.2697 c.c.Secondo il ricorrente l’Agenzia delle entrate, quale attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare lafondatezza della propriapretesa impositiva, provando la percezione del reddito extra contabile quale presupposto dell’imposta. Inoltre, il ricorrente deduce che il procedimento relativo alla maggiore IRES in capo alla società cancellata, procedimento che pacificamente costituisce il presupposto rispetto a quelli nei confronti del socio per maggiore IRPEF,è ancora sub iudice. 4. Anche il secondo motivo deve essere respinto. 4.1 A differenza del giudice di primo grado, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione della presunzione giurisprudenziale, che determina un’inversione dell’onere della prova,in tema di società di capitali a ristretta base sociale. Il principio – già applicato nei confronti dello stesso contribuente in altro procedimento con riferimento all’anno d’imposta 2009 (Cass. 152/2019) - mantiene valore anche dopo l’entrata in vigore dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022 (Cass. 31878/2022, Cass. 12575/2024 e Cass. 18764/2024), c he non comporta un’inversione della normale ripartizione dell’onere della prova, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici.I n tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria, senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione. Non occorre che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.16913/2020). La prova contraria a carico dei soci può essere data non solo con la dimostrazione che i maggiori ricavi dell'ente siano stati accantonati o reinvestiti(Cass. 18032/2013, Cass. 29412/2017 e Cass. 32959/2018), documentando il percorso dei proventi sociali extracontabili, ma anche con quella che i maggiori ricavi non siano stati realizzati o che degli stessi si sia appropriato altro soggetto (Cass. 10004/2025). 4.2 Non è, inoltre, è dirimente la mancanza di un accertamento definitivo a carico della società, in quanto i maggiori ricavi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i periodi d’imposta 2009-2012 sono stati oggetto del ricorso per cassazione n. 3787 /2025 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA]Giulia n. 319 /20 24, depositata il 30 / 9 /20 24 , trattato da questo collegio sempre nell’adunanza camerale [OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito con il rigetto del ricorso. I maggiori ricavi della società sottratti all’erario per gli anni 2010-2012 non sono ancora sub iudice ma oramai accertati dauna sentenza passata in giudicato. 5.Il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 (euro 3.240,00 per fase di studio ed euro 2.360,00 per fase introduttiva), seguono la soccombenza. Sussistono ipresupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont