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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09727/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Trieste n. 9/2025, depositato indata 15/01/2025, nel procedimento RG n. 204/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alla parte;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2303/2025Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 9727/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Trieste n. 9/2025, depositato indata 15/01/2025, nel procedimento RG n. 204/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alla parte;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2303/2025Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 9727/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro
Decreto Cassazione n. 09727/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris