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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 44576/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; Ì. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di immigrazione clandestina (art. 416, comma sesto, cod. pen.) e per il reato (fine) di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998, essendo stato assolto con sentenza di primo grado irrevocabile, rispettivamente, per non aver commesso il fatto e per l'insussistenza del fatto.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge (art. 314 cod. proc. pen.), oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe violato l'art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., argomentando il rigetto dell'istanza solo dalla mancata risposta di [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere.

La mancata riposta dell'indagato, peraltro, prosegue il ricorso, sarebbe stata nella specie giustificata dalla mancata comprensione della lingua italiana, mentre il giudice della riparazione avrebbe erroneamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] in grado di comprenderla per poi concludere nel senso della falsità di quanto dichiarato al G.i.p. in merito a tale circostanza.

Sull'assunto per il quale la Corte territoriale non avrebbe ravvisato ipotesi di condotta extraprocedimentale gravemente colposa in capo al richiedente, con il ricorso si deduce il vizio di motivazione per aver l'ordinanza rigettato l'istanza, oltre che in ragione della mera scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere, in forza della sola condotta processuale sostanziatasi nell'aver reso chiarimenti in merito alle condotte ascrittegli con l'incolpazione cautelare solo in dibattimento.

A quanto innanzi si aggiunge altresì che la valutazione della descritta condotta del richiedente muoverebbe da una lettura della stessa alla luce del comportamento emerso dalle conversazioni captate, riscontrate da servizi di polizia giudiziaria, ma come evidenziato in sede di ordinanza genetica e non come emergente dalla sentenza assolutoria resa all'esito della trascrizione delle conversazioni in lingua non italiana.

3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).2.2.

La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue.

Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

3. Orbene, il giudice della riparazione, disattendendo i principi governanti la materia (innanzi esplicitati), ha seguito un errato percorso logico-giuridico.

In considerazione della fattispecie di c.d.

«ingiustizia sostanziale» in oggetto, difatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare.3.1.

In particolare, la Corte territoriale fa riferimento a condotte del richiedente, peraltro neanche specificate, che sarebbero emerse da intercettazioni captate come lette dal G.i.p. ma non come emergenti all'esito della trascrizione e traduzione in lingua italiana in dibattimento, e soprattutto senza alcun riferimento ad esse da parte del giudice dell'assoluzione, ad eccezione di una sola conversazione dalla quale sarebbe emerso l'inoltro dal richiedente ad un migrante di una somma di denaro tramite [OSCURATO:PERSONA].

3.1.1. In rhkito opera difatti il principio per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante ostativi alla riparazione, le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1513 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234).

Nella specie, invece, nonostante l'intervenuta trascrizione (in sede dibattimentale) e la disponibilità della stessa, la Corte territoriale ha comunque inteso utilizzare gli elementi emergenti delle intercettazioni così come sottoposti al G.i.p. ed utilizzati per l'adozione della misura cautelare.

Così argomentando, peraltro, il provvedimento impugnato evidenzia il sotteso errore logico- concettuale insito nell'aver il giudice di merito non accertato l'eventuale condotta ostativa del ricorrente, in ipotesi emergente dalle conversazioni captate (e trascritte), ma evidenziato la gravità indiziaria come argomentata dal G.i.p. nell'adozione dell'ordinanza genetica.

3.2. A ciò si aggiunge l'errato riferimento al silenzio serbato dal richiedente in sede di interrogatorio, non più valutabile ai fini qui di interesse a differenza del mendacio (circa la mancata conoscenza della lingua italiana), correttamente valutata ma comunque nella specie di per se solo non in grado di reggere il rigetto della richiesta in considerazione dell'errato percorso logico-giuridico sotteso alla statuizione ed innanzi evidenziato.

Per quanto rileva nella fattispecie in esame, infatti, come innanzi chiarito, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, escluso il mero silenzio, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue.

Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e quindi anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; Ì. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di immigrazione clandestina (art. 416, comma sesto, cod. pen.) e per il reato (fine) di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998, essendo stato assolto con sentenza di primo grado irrevocabile, rispettivamente, per non aver commesso il fatto e per l'insussistenza del fatto. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge (art. 314 cod. proc. pen.), oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe violato l'art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., argomentando il rigetto dell'istanza solo dalla mancata risposta di [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere. La mancata riposta dell'indagato, peraltro, prosegue il ricorso, sarebbe stata nella specie giustificata dalla mancata comprensione della lingua italiana, mentre il giudice della riparazione avrebbe erroneamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] in grado di comprenderla per poi concludere nel senso della falsità di quanto dichiarato al G.i.p. in merito a tale circostanza. Sull'assunto per il quale la Corte territoriale non avrebbe ravvisato ipotesi di condotta extraprocedimentale gravemente colposa in capo al richiedente, con il ricorso si deduce il vizio di motivazione per aver l'ordinanza rigettato l'istanza, oltre che in ragione della mera scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere, in forza della sola condotta processuale sostanziatasi nell'aver reso chiarimenti in merito alle condotte ascrittegli con l'incolpazione cautelare solo in dibattimento. A quanto innanzi si aggiunge altresì che la valutazione della descritta condotta del richiedente muoverebbe da una lettura della stessa alla luce del comportamento emerso dalle conversazioni captate, riscontrate da servizi di polizia giudiziaria, ma come evidenziato in sede di ordinanza genetica e non come emergente dalla sentenza assolutoria resa all'esito della trascrizione delle conversazioni in lingua non italiana. 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, il giudice della riparazione, disattendendo i principi governanti la materia (innanzi esplicitati), ha seguito un errato percorso logico-giuridico. In considerazione della fattispecie di c.d. «ingiustizia sostanziale» in oggetto, difatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare.3.1. In particolare, la Corte territoriale fa riferimento a condotte del richiedente, peraltro neanche specificate, che sarebbero emerse da intercettazioni captate come lette dal G.i.p. ma non come emergenti all'esito della trascrizione e traduzione in lingua italiana in dibattimento, e soprattutto senza alcun riferimento ad esse da parte del giudice dell'assoluzione, ad eccezione di una sola conversazione dalla quale sarebbe emerso l'inoltro dal richiedente ad un migrante di una somma di denaro tramite [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1. In rhkito opera difatti il principio per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante ostativi alla riparazione, le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1513 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234). Nella specie, invece, nonostante l'intervenuta trascrizione (in sede dibattimentale) e la disponibilità della stessa, la Corte territoriale ha comunque inteso utilizzare gli elementi emergenti delle intercettazioni così come sottoposti al G.i.p. ed utilizzati per l'adozione della misura cautelare. Così argomentando, peraltro, il provvedimento impugnato evidenzia il sotteso errore logico- concettuale insito nell'aver il giudice di merito non accertato l'eventuale condotta ostativa del ricorrente, in ipotesi emergente dalle conversazioni captate (e trascritte), ma evidenziato la gravità indiziaria come argomentata dal G.i.p. nell'adozione dell'ordinanza genetica. 3.2. A ciò si aggiunge l'errato riferimento al silenzio serbato dal richiedente in sede di interrogatorio, non più valutabile ai fini qui di interesse a differenza del mendacio (circa la mancata conoscenza della lingua italiana), correttamente valutata ma comunque nella specie di per se solo non in grado di reggere il rigetto della richiesta in considerazione dell'errato percorso logico-giuridico sotteso alla statuizione ed innanzi evidenziato. Per quanto rileva nella fattispecie in esame, infatti, come innanzi chiarito, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, escluso il mero silenzio, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e quindi anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ord
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