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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11310/2026

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. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 498/2023 pubblicata il9.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026Sante Giovannini, proprietario dell’auto [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], convenne ingiudizio dinanzi al Giudice di pace di Macerata la Regione Marche, chiedendonela condanna al risarcimento dei danni subiti dall’auto, condotta dalla figliadel Comune di Cessapalombo, invocando la responsabilità dell’ente ex art. 2043c.c., evidenziando plurimi profili di colpa omissiva in capo allo stesso nellagestione della fauna selvatica, connessi soprattutto alla conclamata conoscenza,in capo alla Regione, della pericolosità della strada.

La Regione si costituì,contestando la propria legittimazione passiva e, comunque, nel merito lafondatezza della domanda attorea.

La causa venne istruita solodocumentalmente e il Giudice di pace, con sentenza del 30.1.2019, inaccoglimento della domanda, condannò la Regione Marche al risarcimento nellamisura di € 1.200,00 concordata dalle parti a verbale dell’udienza di precisazionedelle conclusioni.Avverso la sentenza propose appello la Regione Marche.

Costituitosi, ilGiovannini: a) in via preliminare, lamentò il difetto di ius postulandi in capo aldifensore dell’ente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto appello, stante ildecreto n. 260/2019 con il quale il Presidente della Regione Marche avevaconferito l’incarico di proporre appello ben quattro mesi dopo la proposizioneeffettiva del gravame; b) nel merito evidenziò che la stessa Regione avevaallegato nel giudizio di primo grado, a pretesa dimostrazione dell’impegnoistituzionale profuso nella risoluzione della problematica, di aver sottoscritto ilN. 1463/24 R.G.

Numero registro generale 1463/2024Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026protocollo di cui al [OSCURATO:PERSONA] 11, adottato con delibera di GiuntaData pubblicazione 27/04/2026Regionale n. 980/2016.Il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, con sentenza n. 498/2023 del9.6.2023, in accoglimento del gravame, ritenendo che - sia applicando allafattispecie l’istituto della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., siaapplicando, in virtù dell’innovativo approdo giurisprudenziale (segnato da Cass.7969/2020) che riconduce invece la fattispecie dei danni causati alla circolazionestradale dagli animali selvatici alla responsabilità del proprietario di animali exart. 2052 c.c. - parte attrice non avesse fornito prova dell’esatta dinamica delsinistro e della sua riconducibilità eziologica al comportamento dell’animale,riformò la prima decisione, rigettando le domande attoree e condannando ilGiovannini a rifondere alla Regione Marche le spese del doppio grado.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base dicinque motivi, cui resiste con controricorso la Regione Marche.

Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si lamenta la “violazione dell’art. 28 dello StatutoRegione Marche (legge statutaria n. 1 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in riferimento all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c.”.

Secondo il ricorrente, lo Statuto regionale abilita alla determinacirca le liti attive e passive dell’ente la sola [OSCURATO:PERSONA], mentre nella speciela proposizione dell’appello era stata autorizzata dal solo Presidente dellaRegione Marche con decreto n. 260 del 21.10.2019, donde la carenza di validaNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026rappresentanza processuale in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che quel gravameaveva proposto.1.2 - Con il secondo motivo si lamenta “mancanza di ius postulandi in capoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per inesistenza di procura ad impugnare”.

Si sostieneche, poiché il già citato decreto n. 260 era stato adottato ben quattro mesi dopola effettiva proposizione dell’appello da parte della Regione (con PEC del20.6.2019), a tale ultima data non era stato conferito alcun incarico specifico alpredetto legale per promuovere il gravame, e la procura speciale allegataall’impugnazione era del tutto generica, donde il difetto di ius postulandi in capoall’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.3 - Con il terzo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art.2052 c.c. (in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)”.

Si contesta l’impugnatadecisione laddove s’è ritenuto - a fronte della richiesta dell’allora appellato divalutare comunque i fatti anche al lume del nuovo orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, segnato da Cass. n. 7969/2020 - che la questionedella qualificazione della domanda attorea ai sensi dell’art. 2043 c.c. fossecoperta dal giudicato interno, non essendo stata proposta alcuna impugnazioneavverso la relativa statuizione adottata dal primo giudice: al contrario, sostieneil ricorrente, sulla qualificazione giuridica della domanda non si forma alcungiudicato.

Avrebbe dunque errato il Tribunale nel non applicare alla vicenda cheoccupa l’art. 2052 c.c.1.4 - Con il quarto motivo si denuncia “errata e/o falsa applicazione dell’art.2054 c. 1 c.c. anche per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in riferimento all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c.)”, laddove il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’attoreNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026dovesse provare la dinamica del sinistro, tanto discendendo dall’art. 2054,comma 1, c.c., prim’ancora di esaminare i fatti costitutivi della responsabilità dafatto illecito a carico della Regione, così affermando che il danneggiato nonavesse superato la presunzione di colpa di cui alla citata disposizione.

Sievidenzia che la citata disposizione non è applicabile al danneggiato, ma aldanneggiante a seguito di circolazione di autoveicoli, tanto più che essoricorrente era il mero proprietario dell’autovettura danneggiato, non anche ilconducente.

L’applicazione della citata presunzione di responsabilità, secondo ilricorrente, senza che alcuna delle parti ne ha fatto richiesta sarebbe ancheinosservante del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo ilTribunale travalicato i limiti delle eccezioni in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Insubordine, si sostiene che comunque la presunzione di responsabilità delconducente ex art. 2054, comma 1, e quella del proprietario dell’animale ex art.2052 c.c. possono al più concorrere, operando sullo stesso piano, senza che l’unaescluda l’altra.1.5 - Con il quinto motivo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) inriferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2043 c.c.”.

Si censura ladecisione nella parte in cui s’è ritenuto che l’appellato non avesse fornito la provadella condotta colposa della Regione, con riguardo alla domanda fondata sullaresponsabilità aquiliana; il Tribunale non avrebbe esaminato la richiesta diammissione della prova per testi, l’assenza di elementi di dissuasione della faunaselvatica dall’attraversamento della carreggiata, l’assenza di interventi risolutividella Regione a fronte dell’inerzia del proprietario della strada, il mancatoNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026aggiornamento della procedura di gestione e controllo del sovrappopolamento dicinghiali, né il rispetto, da parte della Regione, degli obblighi derivanti dalProgetto [OSCURATO:PERSONA] 11, cui l’ente aveva aderito.2.1 - Il primo motivo è infondato.La medesima questione sottesa al motivo, infatti, è stata di recente affrontatanegli stessi esatti termini e risolta in senso negativo, rispetto alla prospettazionedi parte ricorrente, da Cass. (ord.) n. 19614/2024, alla cui ampia motivazione(par. 3, in particolare), è qui sufficiente rinviare.3.1 - Il secondo motivo è anch’esso infondato.Per quanto generica, la procura ad impugnare la sentenza di primo grado vennecomunque rilasciata prima della proposizione del gravame, essendo stataallegata all’atto di impugnazione notificato al Giovannini.

Tanto basta, posto chela stessa collocazione grafica della procura non lascia alcun margine di dubbiosulla correlazione tra la volontà di conferire il potere di rappresentanzaprocessuale all’avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte dell’ente, e la sentenza poi effettivamenteimpugnata.Quanto alla posteriorità della determina del Presidente rispetto alla proposizionedell’appello, fermo quanto già statuito nel par. che precede, la sua adozionecomporta comunque ratifica dell’operato del predetto legale, finendo col sanareogni ipotetico vulnus sul piano della rappresentanza dell’ente nel giudiziod’appello.4.1 - Il terzo motivo è inammissibile.Per quanto il Tribunale si sia dichiarato vincolato al presunto giudicato sullaqualificazione della domanda ex art. 2043 c.c., di fatto esso ha poi reso unaN. 1463/24 R.G.

Numero registro generale 1463/2024Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026doppia motivazione, valevole sia a sussumere la controversia nell’ambitoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell’azione aquiliana ex art. 2043 c.c., sia di quella speciale ex art. 2052 c.c.,per quest’ultima pure rendendo argomenti pertinenti alla giurisprudenza diquesta Corte, come si dirà infra.Insomma, la decisione di accoglimento dell’appello è fondata anche su unavalutazione della vicenda al lume dell’art. 2052 c.c., sicché il ricorrente avrebbedovuto contestare anche detta ricostruzione in iure.

Ma non l’ha fatto, se nonnei limitati termini dispiegati col quarto motivo, che subito appresso verrannoesaminati.5.1 - Il quarto motivo è inammissibile.È ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nelcaso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica,trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell’animale o achi deve curarsene.

Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi dellalegge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sonoaffidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica infunzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; le Regioni astatuto speciale e le Provincie autonome, quale l’odierna ricorrente, provvedonoin base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1,comma 3, legge n. 157 del 1992).In altri termini e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù diNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026precisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ha anche laresponsabilità dei danni dalla stessa provocati (ex plurimis, Cass. n. 7969/2020;Cass. n. 13848/2020).Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte,con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormenteprecisato taluni aspetti inerenti all’onere della prova nell’ipotesi di incidentistradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se neserve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario delveicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusivao almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamentodell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche diufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso,Numero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovverodei terzi) non potrà trovare accoglimento”.Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (comecinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causatodall’animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistroe il nesso causale tra il comportamento dell’animale in relazione alla condottadel conducente del veicolo e l’evento; b) l’appartenenza dell’animale a unaspecie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità,dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche ilverificarsi del danno per caso fortuito; l’ente responsabile, in altri termini, devecioè dimostrare che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suocontrollo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v.Cass. 2628/2026).Nell’ambito dell’art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l’oneredi dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente.

In particolare,poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione delcomportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta delconducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c.), salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essieventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale deldanno subìto egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che ilNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e,neanche in parte, alla seconda.

In ogni caso, il contenuto fattuale della provache l’attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in lineadi principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo,senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione trail comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente dae, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso (v.

Cass. n. 2526/2026).5.2 - Da quanto precede, discende dunque che il motivo in esame non coglie nelsegno, perché - prima di eventualmente dimostrare di aver fatto tutto il possibileper evitare l’impatto col cinghiale - il danneggiato avrebbe dovuto allegare eprovare l’esatta dinamica del sinistro.Dalle risultanze istruttorie, come insindacabilmente apprezzate dal giudiced’appello, è invece emerso solo che un impatto tra auto e cinghiale vi fu, nonanche che esso possa dirsi eziologicamente riconducibile, in tutto o in parte,all’animale: “difetta la prova (rilevante in entrambe le prospettate fattispecie diresponsabilità) del fatto che la condotta dell’animale sia stata la causa delsinistro e, cioè, che l’ungulato abbia improvvisamente ed inaspettatamenteinvaso la carreggiata stradale e che la conducente non abbia potuto fare nullaper evitare l’impatto” (così la sentenza impugnata, p. 10).Tutte le argomentazioni spese dal ricorrente sulla pretesa inapplicabilità dell’art.2054, comma 1, c.c., o sulla sua applicabilità concorrente con la presunzione exart. 2052 c.c. (e a prescindere da ogni altra considerazione), non sono dunqueNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026pertinenti rispetto al decisum, perché - a parte il fatto che tale ultimadisposizione non introduce alcuna presunzione di responsabilità, trattandosi diresponsabilità oggettiva - difetta, a monte, la prova sulla esatta dinamica delsinistro, come insindacabilmente accertato dal giudice di merito, prova che ildanneggiato avrebbe dovuto fornire.6.1 - Il quinto motivo, se non assorbito, è comunque inammissibile.Posto che il danneggiato non ha dimostrato la dinamica del sinistro, come s’èvisto, non ha senso discutere del profilo di colpa ascrivibile all’ente regionale, inrelazione ai pretesi fatti il cui esame sarebbe stato omesso, con riguardo allaprospettiva di cui all’art. 2043 c.c.: a prescindere, anche qui, da ogni ulterioreconsiderazione, i profili agitati costituiscono comunque un posterius, sul pianologico-giuridico, rispetto al thema probandi posto a carico del danneggiato,donde l’assenza di decisività della censura in esame.7.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base allaquale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso delmedesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcunedisarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive,con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Numero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G.

Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data25.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 498/2023 pubblicata il9.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026Sante Giovannini, proprietario dell’auto [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], convenne ingiudizio dinanzi al Giudice di pace di Macerata la Regione Marche, chiedendonela condanna al risarcimento dei danni subiti dall’auto, condotta dalla figliadel Comune di Cessapalombo, invocando la responsabilità dell’ente ex art. 2043c.c., evidenziando plurimi profili di colpa omissiva in capo allo stesso nellagestione della fauna selvatica, connessi soprattutto alla conclamata conoscenza,in capo alla Regione, della pericolosità della strada. La Regione si costituì,contestando la propria legittimazione passiva e, comunque, nel merito lafondatezza della domanda attorea. La causa venne istruita solodocumentalmente e il Giudice di pace, con sentenza del 30.1.2019, inaccoglimento della domanda, condannò la Regione Marche al risarcimento nellamisura di € 1.200,00 concordata dalle parti a verbale dell’udienza di precisazionedelle conclusioni.Avverso la sentenza propose appello la Regione Marche. Costituitosi, ilGiovannini: a) in via preliminare, lamentò il difetto di ius postulandi in capo aldifensore dell’ente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto appello, stante ildecreto n. 260/2019 con il quale il Presidente della Regione Marche avevaconferito l’incarico di proporre appello ben quattro mesi dopo la proposizioneeffettiva del gravame; b) nel merito evidenziò che la stessa Regione avevaallegato nel giudizio di primo grado, a pretesa dimostrazione dell’impegnoistituzionale profuso nella risoluzione della problematica, di aver sottoscritto ilN. 1463/24 R.G. Numero registro generale 1463/2024Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026protocollo di cui al [OSCURATO:PERSONA] 11, adottato con delibera di GiuntaData pubblicazione 27/04/2026Regionale n. 980/2016.Il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, con sentenza n. 498/2023 del9.6.2023, in accoglimento del gravame, ritenendo che - sia applicando allafattispecie l’istituto della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., siaapplicando, in virtù dell’innovativo approdo giurisprudenziale (segnato da Cass.7969/2020) che riconduce invece la fattispecie dei danni causati alla circolazionestradale dagli animali selvatici alla responsabilità del proprietario di animali exart. 2052 c.c. - parte attrice non avesse fornito prova dell’esatta dinamica delsinistro e della sua riconducibilità eziologica al comportamento dell’animale,riformò la prima decisione, rigettando le domande attoree e condannando ilGiovannini a rifondere alla Regione Marche le spese del doppio grado.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base dicinque motivi, cui resiste con controricorso la Regione Marche. Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si lamenta la “violazione dell’art. 28 dello StatutoRegione Marche (legge statutaria n. 1 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in riferimento all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c.”. Secondo il ricorrente, lo Statuto regionale abilita alla determinacirca le liti attive e passive dell’ente la sola [OSCURATO:PERSONA], mentre nella speciela proposizione dell’appello era stata autorizzata dal solo Presidente dellaRegione Marche con decreto n. 260 del 21.10.2019, donde la carenza di validaNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026rappresentanza processuale in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che quel gravameaveva proposto.1.2 - Con il secondo motivo si lamenta “mancanza di ius postulandi in capoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per inesistenza di procura ad impugnare”. Si sostieneche, poiché il già citato decreto n. 260 era stato adottato ben quattro mesi dopola effettiva proposizione dell’appello da parte della Regione (con PEC del20.6.2019), a tale ultima data non era stato conferito alcun incarico specifico alpredetto legale per promuovere il gravame, e la procura speciale allegataall’impugnazione era del tutto generica, donde il difetto di ius postulandi in capoall’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.3 - Con il terzo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art.2052 c.c. (in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)”. Si contesta l’impugnatadecisione laddove s’è ritenuto - a fronte della richiesta dell’allora appellato divalutare comunque i fatti anche al lume del nuovo orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, segnato da Cass. n. 7969/2020 - che la questionedella qualificazione della domanda attorea ai sensi dell’art. 2043 c.c. fossecoperta dal giudicato interno, non essendo stata proposta alcuna impugnazioneavverso la relativa statuizione adottata dal primo giudice: al contrario, sostieneil ricorrente, sulla qualificazione giuridica della domanda non si forma alcungiudicato. Avrebbe dunque errato il Tribunale nel non applicare alla vicenda cheoccupa l’art. 2052 c.c.1.4 - Con il quarto motivo si denuncia “errata e/o falsa applicazione dell’art.2054 c. 1 c.c. anche per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in riferimento all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c.)”, laddove il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’attoreNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026dovesse provare la dinamica del sinistro, tanto discendendo dall’art. 2054,comma 1, c.c., prim’ancora di esaminare i fatti costitutivi della responsabilità dafatto illecito a carico della Regione, così affermando che il danneggiato nonavesse superato la presunzione di colpa di cui alla citata disposizione. Sievidenzia che la citata disposizione non è applicabile al danneggiato, ma aldanneggiante a seguito di circolazione di autoveicoli, tanto più che essoricorrente era il mero proprietario dell’autovettura danneggiato, non anche ilconducente. L’applicazione della citata presunzione di responsabilità, secondo ilricorrente, senza che alcuna delle parti ne ha fatto richiesta sarebbe ancheinosservante del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo ilTribunale travalicato i limiti delle eccezioni in violazione dell’art. 112 c.p.c. Insubordine, si sostiene che comunque la presunzione di responsabilità delconducente ex art. 2054, comma 1, e quella del proprietario dell’animale ex art.2052 c.c. possono al più concorrere, operando sullo stesso piano, senza che l’unaescluda l’altra.1.5 - Con il quinto motivo si lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) inriferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2043 c.c.”. Si censura ladecisione nella parte in cui s’è ritenuto che l’appellato non avesse fornito la provadella condotta colposa della Regione, con riguardo alla domanda fondata sullaresponsabilità aquiliana; il Tribunale non avrebbe esaminato la richiesta diammissione della prova per testi, l’assenza di elementi di dissuasione della faunaselvatica dall’attraversamento della carreggiata, l’assenza di interventi risolutividella Regione a fronte dell’inerzia del proprietario della strada, il mancatoNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026aggiornamento della procedura di gestione e controllo del sovrappopolamento dicinghiali, né il rispetto, da parte della Regione, degli obblighi derivanti dalProgetto [OSCURATO:PERSONA] 11, cui l’ente aveva aderito.2.1 - Il primo motivo è infondato.La medesima questione sottesa al motivo, infatti, è stata di recente affrontatanegli stessi esatti termini e risolta in senso negativo, rispetto alla prospettazionedi parte ricorrente, da Cass. (ord.) n. 19614/2024, alla cui ampia motivazione(par. 3, in particolare), è qui sufficiente rinviare.3.1 - Il secondo motivo è anch’esso infondato.Per quanto generica, la procura ad impugnare la sentenza di primo grado vennecomunque rilasciata prima della proposizione del gravame, essendo stataallegata all’atto di impugnazione notificato al Giovannini. Tanto basta, posto chela stessa collocazione grafica della procura non lascia alcun margine di dubbiosulla correlazione tra la volontà di conferire il potere di rappresentanzaprocessuale all’avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte dell’ente, e la sentenza poi effettivamenteimpugnata.Quanto alla posteriorità della determina del Presidente rispetto alla proposizionedell’appello, fermo quanto già statuito nel par. che precede, la sua adozionecomporta comunque ratifica dell’operato del predetto legale, finendo col sanareogni ipotetico vulnus sul piano della rappresentanza dell’ente nel giudiziod’appello.4.1 - Il terzo motivo è inammissibile.Per quanto il Tribunale si sia dichiarato vincolato al presunto giudicato sullaqualificazione della domanda ex art. 2043 c.c., di fatto esso ha poi reso unaN. 1463/24 R.G. Numero registro generale 1463/2024Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026doppia motivazione, valevole sia a sussumere la controversia nell’ambitoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell’azione aquiliana ex art. 2043 c.c., sia di quella speciale ex art. 2052 c.c.,per quest’ultima pure rendendo argomenti pertinenti alla giurisprudenza diquesta Corte, come si dirà infra.Insomma, la decisione di accoglimento dell’appello è fondata anche su unavalutazione della vicenda al lume dell’art. 2052 c.c., sicché il ricorrente avrebbedovuto contestare anche detta ricostruzione in iure. Ma non l’ha fatto, se nonnei limitati termini dispiegati col quarto motivo, che subito appresso verrannoesaminati.5.1 - Il quarto motivo è inammissibile.È ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nelcaso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica,trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell’animale o achi deve curarsene. Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi dellalegge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sonoaffidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica infunzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; le Regioni astatuto speciale e le Provincie autonome, quale l’odierna ricorrente, provvedonoin base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1,comma 3, legge n. 157 del 1992).In altri termini e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù diNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026precisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ha anche laresponsabilità dei danni dalla stessa provocati (ex plurimis, Cass. n. 7969/2020;Cass. n. 13848/2020).Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte,con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormenteprecisato taluni aspetti inerenti all’onere della prova nell’ipotesi di incidentistradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se neserve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario delveicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusivao almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamentodell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche diufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso,Numero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovverodei terzi) non potrà trovare accoglimento”.Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (comecinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causatodall’animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistroe il nesso causale tra il comportamento dell’animale in relazione alla condottadel conducente del veicolo e l’evento; b) l’appartenenza dell’animale a unaspecie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità,dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche ilverificarsi del danno per caso fortuito; l’ente responsabile, in altri termini, devecioè dimostrare che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suocontrollo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v.Cass. 2628/2026).Nell’ambito dell’art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l’oneredi dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente. In particolare,poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione delcomportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta delconducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c.), salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essieventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale deldanno subìto egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che ilNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e,neanche in parte, alla seconda. In ogni caso, il contenuto fattuale della provache l’attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in lineadi principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo,senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione trail comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente dae, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso (v. Cass. n. 2526/2026).5.2 - Da quanto precede, discende dunque che il motivo in esame non coglie nelsegno, perché - prima di eventualmente dimostrare di aver fatto tutto il possibileper evitare l’impatto col cinghiale - il danneggiato avrebbe dovuto allegare eprovare l’esatta dinamica del sinistro.Dalle risultanze istruttorie, come insindacabilmente apprezzate dal giudiced’appello, è invece emerso solo che un impatto tra auto e cinghiale vi fu, nonanche che esso possa dirsi eziologicamente riconducibile, in tutto o in parte,all’animale: “difetta la prova (rilevante in entrambe le prospettate fattispecie diresponsabilità) del fatto che la condotta dell’animale sia stata la causa delsinistro e, cioè, che l’ungulato abbia improvvisamente ed inaspettatamenteinvaso la carreggiata stradale e che la conducente non abbia potuto fare nullaper evitare l’impatto” (così la sentenza impugnata, p. 10).Tutte le argomentazioni spese dal ricorrente sulla pretesa inapplicabilità dell’art.2054, comma 1, c.c., o sulla sua applicabilità concorrente con la presunzione exart. 2052 c.c. (e a prescindere da ogni altra considerazione), non sono dunqueNumero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026pertinenti rispetto al decisum, perché - a parte il fatto che tale ultimadisposizione non introduce alcuna presunzione di responsabilità, trattandosi diresponsabilità oggettiva - difetta, a monte, la prova sulla esatta dinamica delsinistro, come insindacabilmente accertato dal giudice di merito, prova che ildanneggiato avrebbe dovuto fornire.6.1 - Il quinto motivo, se non assorbito, è comunque inammissibile.Posto che il danneggiato non ha dimostrato la dinamica del sinistro, come s’èvisto, non ha senso discutere del profilo di colpa ascrivibile all’ente regionale, inrelazione ai pretesi fatti il cui esame sarebbe stato omesso, con riguardo allaprospettiva di cui all’art. 2043 c.c.: a prescindere, anche qui, da ogni ulterioreconsiderazione, i profili agitati costituiscono comunque un posterius, sul pianologico-giuridico, rispetto al thema probandi posto a carico del danneggiato,donde l’assenza di decisività della censura in esame.7.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base allaquale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso delmedesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcunedisarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive,con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.Numero registro generale 1463/2024N. 1463/24 R.G. Numero sezionale 746/2026Numero di raccolta generale 11310/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data25.2.2026.Il Presidente
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