CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 05590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25916-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 165/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 16 aprile 2021, la Corte d’appello di Messina ha compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado tra le parti, così riformando la sentenza del Tribunale, che le aveva invece compensate in misura di due terzi, ponendo il terzo residuo a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; rigettando nel merito l’appello principale dell’Istituto e incidentale della società; 2. per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto di compensare integralmente le spese di entrambi i gradi giudizio (con riforma della compensazione parziale del primo), sul rilievo di una soccombenza dell’opponente relativa “a ben 25 titoli (fra cartelle ed avvisi di addebito) in relazione ai quali è stata dichiarata l’illegittimità delle pretese riguardanti soltanto sette dei superiori titoli e dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ad altra cartella di pagamento integralmente sgravata”: così ravvisando, “tenuto conto … del complessivo esito della questione” , la sussistenza di “giusti e gravi motivi”; 3. con atto notificato l’8 ottobre 2021, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.;l’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, c.p.c. e nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 111 Cost. e vizio motivo, per l’erronea compensazione integrale, anziché parziale, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, per averla la Corte territoriale basata sul numero dei documenti annullati (7 su 25), piuttosto che sul valore economico enormemente superiore dei primi (oltre € 39.868,07) su tutti gli altri (€ 3.230,99), con regolazione “esclusivamente in base al principio della soccombenza reciproca”, motivata sotto il profilo di sussistenza di“giusti e gravi motivi”: e pertanto di un criterio non più previsto dal novellato testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis (unicomotivo); 2. esso è manifestamente infondato; 3. la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui lespese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo commac.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura dellespese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 20 dicembre 2019, n. 30592; Cass. 26 maggio 2021, n. 14459); 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.