CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 49631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / , [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 febbraio 2022, rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata derubricazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 640 cod.pen., visto che gli imputati non erano realmente in contatto con gli autori del furto, ma avevano soltanto millantato la possibilità di recuperare il mezzo, di cui non avevano invece notizie di sorta. 1.2 D difensore eccepisce che la Corte di appello aveva ritenuto di non poter concedere la sospensione condizionale della pena con una motivazione palesemente illogica e contraddittoria, visto che erano state riconosciute le attenuanti generiche, del risarcimento del danno e del danno di lieve entità prevalenti sulla contestata aggravante, ma nel contempo era stata espressa prognosi sfavorevole circa la possibilità di reiterazione dei reati. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che la responsabilità di Della Garen era stata ritenuta basandosi principalmente sulle risultanze del casellario giudiziale dello stesso, senza considerare che la stessa persona offesa aveva confermato l'estraneità ai fatti del ricorrente; la condotta di Della Garen non era stata idonea a determinare l'evento, né a determinare il concorso o a rafforzare l'intento criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e i giudici di merito si erano basati solo su quanto detto dalla persona offesa, senza alcuna considerazione delle dichiarazioni degli imputati. 2.2. Il difensore rileva che nel caso in esame non erano ravvisabili né violenza, né minaccia; anzi era stata la persona offesa Raina che, allontanandosi senza aver ottenuto il risultato sperato, aveva gridato al ricorrente che gliela avrebbe fatta pagare; al limite si sarebbe potuto configurare il reato di truffa, ma non certo quello di estorsione. 3. I difensori dei ricorrenti presentavano memorie nella quali lamentavano la rilevata causa di inammissibilità dei ricorsi ed insistevano per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Relativamente alla tesi, riproposta in ricorso, secondo cui il reato da contestare sarebbe comunque una truffa, si deve rilevare che integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (vedi Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072). 1.2 Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha ritenuto che l'avere agito [OSCURATO:PERSONA] come longa manus di un soggetto di spiccata pericolosità, portasse ad una prognosi sfavorevole circa la commissione in futuro di reati; trattasi di motivazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato in questa sede. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Della Garen è inammissibile. 2.1 Il primo motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, dalle quali è emerso che Della Garen si era attivamente interessato, una volta contattato dalla persona offesa Raina, per fargli recuperare il trattore oggetto di furto, facendogli credere che sarebbe riuscito nell'intento (pag. 3 della sentenza impugnata) 2.2 Quanto alla assenza di minacce nel comportamento degli imputati, è noto che il delitto di estorsione è integrato dal fatto di chi chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in f