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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04801/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 87/2021 in data 15/06/2021 del Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della rituale richiesta presentata dal difensore di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15/06/2021, il Tribunale di Trento, adito in sede di rinvio, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini qq, preliminari del Tribunale di Trento in data 29/07/2020 con la quale al sunnominato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere (nelle more sostituita dagli arresti domiciliari) per la ritenuta partecipazione all'associazione di stampo mafioso 'ndranghetista operativa sul territorio trentino capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1).

1.1. Al ricorrente si contesta di essere partecipe dell'associazione mafiosa collegata alle cosche calabresi della 'ndrangheta Serraino, Paviglianiti e Iamonte, dotata di autonomia decisionale e stanziatasi in Valle di Cembra nel territorio trentino, attraverso l'acquisizione del controllo del settore più importante della Valle di Cembra costituito dall'estrazione e dalla lavorazione della pietra di porfido, con il conseguente ingresso nella politica locale, attraverso l'acquisizione di ruoli anche in ambito amministrativo comunale, in posti strategici per il rilascio delle concessioni necessarie all'estrazione e lavorazione del porfido.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte del sottogruppo romano, insieme al commercialista [OSCURATO:PERSONA] ed al carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], costituisce una articolazione delocalizzata di quella trentina, e cura quale amministratore occulto gli interessi della associazione di riferimento mantenendo i rapporti con imprenditori e politici romani anche per l'aggiudicazione di appalti.

La figura centrale del gruppo romano è [OSCURATO:PERSONA] che fa capo a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta al vertice dell'associazione trentina, di cui cura gli interessi attraverso la gestione occulta di imprese e società che riciclano i proventi illeciti e che sovrintende il gruppo romano, dando ordini e direttive a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Con sentenza n. 21025/2021 in data 14/04/2021, la sesta sezione penale della Suprema Corte aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, sezione per il riesame, in data 16/12/2020 con ordine di rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame riconoscendo come risultasse "carente ogni approfondimento in merito alla verifica del legame soggettivo tra l'odierno ricorrente ed il sodalizio la cui mafiosità si sarebbe estrinsecata nell'ambito della provincia di Trento ...", con conseguente necessità di chiarire "se il riferimento al sodalizio criminale romano sia stato preso in considerazione per le attività criminali proprie ed autonome svolte in quel diverso territorio, o piuttosto per descrivere la personalità criminale - evidentemente rilevante sotto il diverso profilo delle esigenze cautelari - dei soggetti che come [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso parte all'associazione trentina fornendo un proprio contributo agli scopi di detta diversa associazione operando in un ambito territoriale distante, ma con la consapevolezza di farne parte stabilmente, con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati.

Una volta, quindi, affrontato questo aspetto e dopo aver definito la messa a fuoco della contestazione del titolo cautelare, si tratta di chiarire quali sono le condotte in cui si sarebbe concretizzato l'apporto fornito dallo [OSCURATO:PERSONA] all'associazione trentina, in relazione alle finalità di detta associazione ed al rafforzamento della sua operatività, analizzando le modalità con cui tale apporto si è estrinsecato per stabilire sul piano oggettivo il fattivo inserimento nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un ruolo svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali indici rivelatori dell'avvenuto inserimento nella struttura organizzativa del gruppo".

2. Avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in merito alla partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa trentina con particolare riguardo al collegamento con un solo presunto esponente della stessa.

Si era evidenziata e nuovamente ribadita l'insussistenza di elementi indicativi dell'appartenenza dello [OSCURATO:PERSONA] alla presunta locale trentina e che il solo collegamento del c.d.

"gruppo romano" al coimputato [OSCURATO:PERSONA] non fosse sufficiente a ritenere esistenti i precisi requisiti ex art. 416 bis cod. pen.; il fatto che il gruppo romano costituito da soli tre individui avesse posto in essere condotte poco edificanti, nulla era in grado di poter comprovare con le dinamiche della presunta locale trentina e con qualsivoglia ritenuta mafiosità.

Va considerato poi che, nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], la Suprema Corte, con sentenza n. 18916/2021, aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio, aveva successivamente annullato l'incolpazione ex art. 416 bis cod. pen. nei confronti del sunnominato.

L'ordinanza qui impugnata, assunta in sede di rinvio, riconosce che il cd. gruppo romano non è da considerarsi autonomamente come un'associazione diversa né come una propaggine ulteriore rispetto all'associazione riconosciuta in Trentino come di derivazione 'ndranghetista, ma a questa conclusione non fa discendere alcun annullamento dell'ordinanza custodiale nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] né per il reato associativo contestato a Roma né in relazione alla partecipazione del ricorrente alla locale trentina.

E l'imponente mole di intercettazioni non ha consentito di lumeggiare il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA]: inoltre, dalle stesse si desume come nessuno dei presunti sodali trentini, compresi gli apicali, aveva dichiarato di conoscere lo [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la presunta divisione della locale trentina in "cellule" è una pura invenzione del Tribunale della libertà, disancorata sia dalla contestazione che dagli elementi indiziari raccolti, tant'è che in nessuna intercettazione, escluse quelle con [OSCURATO:PERSONA], nessuno parla o dichiara di avere conoscenza di quei sodali che operano a Roma ed appare oltremodo strano che possano definirsi partecipi interni o esterni, presunti membri dell'esiguo gruppo romano, che non operano a Trento.

Se il gruppo romano fa parte della locale trentina, si doveva fornire una risposta al perché i suoi presunti reati fine non riguardino in nessun caso i componenti della locale trentina ed i loro interessi, ed il Morelli non partecipi a tali reati fine.

In buona sostanza, la parte motiva si limita ad elencare una serie di intercettazioni e a loro chiosa si afferma la ricorrenza di un concorso interno, o quanto meno esterno, dello [OSCURATO:PERSONA] all'associazione.

Come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, sia la partecipazione che il concorso esterno, a prescindere dalla diversità di dolo, devono estrinsecarsi in un apporto fornito all'intera associazione o, quantomeno, ad una parte rilevante, non potendosi esaurire col semplice collegamento con un solo associato.

Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in merito alla sussistenza dell'associazione criminosa trentina con particolare riguardo all'estrinsecazione esterna del cosiddetto metodo mafioso.

Il Tribunale non è andato alla ricerca di quegli indispensabili elementi oggettivi che possano consentire di affermare che l'azione riferibile ad un determinato sodalizio sia stato anche in grado di penetrare attraverso esplicite logiche di assoggettamento e omertà l'ambiente territoriale economico, sociale e politico di riferimento deviandone le dinamiche e piegandole ai propri scopi: al contrario, la circostanza che abbia fatto proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica, che non riteneva necessaria l'estrinsecazione in concreto del potere mafioso, ritenendo sufficiente la semplice potenzialità, dimostra come il Tribunale del riesame non si sia adeguato al diverso dictum contenuto nella sentenza di annullamento della Suprema Corte.

Il provvedimento impugnato, per evitare di incorrere in ulteriori censure, aveva l'obbligo di rispondere ai precisi richiami della sentenza rescindente, valutando se la manifestazione verso l'esterno e l'uso in concreto del metodo mafioso fossero o meno riconducibili alla presunta locale trentina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, con riferimento a tutte le doglianze svolte, risulta pienamente fondato ed il suo accoglimento impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.2.

Ritiene il Collegio di dover chiarire, in via preliminare, i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto Tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

3. Ulteriore doverosa considerazione di carattere preliminare attiene agli effetti sul giudice del rinvio della sentenza di annullamento per vizio di motivazione.

In una simile evenienza, si riconosce come il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione degli elementi probatori, nonché il potere di desumere - anche sulla base di fatti e circostanze prima trascurate - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alla questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811).

3.1. Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto.

Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità": art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).3.2.

Perciò, quando la sentenza/ordinanza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi.

Eventuali valutazioni in fatto contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata.

Ciò vuoi dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata.

Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza/ordinanza cassata, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esito del giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata.

In questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità" (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660).

4. Tanto precisato, con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi quanto segue.

Il primo nodo non sciolto dall'ordinanza impugnata, alla base dei ritenuti vizi motivazionali già precedentemente denunciati e ritenuti, riguarda il presunto collegamento del gruppo criminale romano con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], a cui sarebbe attribuito il triplice ruolo di membro di spicco della locale trentina, elemento di collegamento tra quest'ultima ed il cd. gruppo romano nonchè promotore ed organizzatore di quest'ultimo.

A sua volta, mentre l'ordinanza genetica ed il primo provvedimento del Tribunale del riesame avevano affermato che il gruppo romano (composto di sole tre persone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggi deprivato dell'ultimo suo elemento) costituiva un'autonoma associazione a delinquere del tutto estranea al sodalizio trentino, l'ordinanza assunta in sede di rinvio e qui impugnata ribaltava completamente ruoli e scenari, senza peraltro trarre dalla nuova ricostruzione alcuna conseguenza di carattere pratico sul precedente decisum, in quanto riconosceva che "il cd. gruppo romano non (fosse) da considerarsi autonomamente come un'associazione diversa né come una i 7 propaggine ulteriore rispetto all'associazione riconosciuta in Trentino come di derivazione 'ndranghetista ...".

Su questi presupposti che - in modo singolare - cercano di definire l'associazione trentina "in negativo", i giudici del rinvio hanno ritenuto che gli appartenenti al gruppo romano (quale, lo [OSCURATO:PERSONA]), con le loro condotte "tese a supportare e rafforzare l'attività dell'associazione trentina devono essere valutati come partecipi o concorrenti esterni alla stessa", pur se geograficamente delocalizzati (in Roma) rispetto al centro dell'attività associativa sito nel Trentino.

Da questa ricostruzione, i giudici del rinvio, senza chiarire l'esatto ruolo assunto dallo [OSCURATO:PERSONA] (definito alternativamente, in termini inaccettabilmente sbrigativi, come partecipe o concorrente esterno) traggono due convinzioni tra loro assolutamente inconciliabili: la prima, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si sia messo stabilmente a disposizione della struttura trentina, rispondendo in diverse occasioni alle richieste di intervento veicolate dal [OSCURATO:PERSONA]; la seconda, che la struttura, unitariamente intesa, aveva come scopo quello di penetrare efficacemente il tessuto politico e produttivo trentino, sebbene una sua geolocalizzazione avesse operatività in Roma e finalità opposta, costituita da entrature e appoggi nella Capitale.

Già queste premesse di inquadramento mostrano con tutta evidenza aspetti confusi, contraddittori e deficitari, del tutto inidonei a chiarire l'oggetto dell'indagine devoluta a seguito della sentenza di annullamento.

L'ordinanza continua a non chiarire: a) quale rapporto vi sia tra il c.d. gruppo romano e l'associazione trentina ed in che termini si possa spiegare una eventuale reciproca strumentalizzazione dei distinti operati; b) quale sia il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA]; c) in quale contesto criminoso lo stesso operi; d) che collegamento (strutturale-organizzativo) vi sia tra l'associazione di 'ndrangheta facente capo ai boss Serraino, Paviglianiti e Iamonte e l'organizzazione criminosa trentina; e) in che termini lo [OSCURATO:PERSONA] si rapporta con il cd. gruppo romano, qualora lo si ritenga formalmente estraneo allo stesso.

Se del tutto indeterminati sono i collegamenti tra le due distinte realtà locali, parimenti indefiniti sono i rapporti dello [OSCURATO:PERSONA] con altri esponenti della criminalità romana, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'oggetto delle attività criminose o quantomeno degli interessi illeciti comuni.

Ed ancora.

Anche a voler superare aspetti di decisiva importanza rimasti del tutto oscuri (quali, le caratteristiche dell'associazione, i suoi ambiti di riferimento, la presenza o meno di una o più delocalizzazioni territoriali, le finalità operative, la definizione dei contributi causali degli associati e dei concorrenti esterni), nella fattispecie, il Tribunale, senza chiarire - si ribadisce - i contenuti e le caratteristiche del contributo causale offerto dallo [OSCURATO:PERSONA], ha totalmente omesso di accertare la ricorrenza nei confronti dell'organizzazione trentina (ricordiamo, struttura di ‘ndrangheta delocalizzata, secondo la contestazione dell'Accusa) di quegli indispensabili parametri cui ancorare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa di stampo mafioso.

In termini del tutto insufficienti nella prospettiva dell'accusa, l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata continua infatti a focalizzarsi sul legame, di cui non vengono esplicitati i "contenuti", tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: legame che, non può certo considerarsi sufficiente a giustificare l'accusa in danno del ricorrente, tanto più in presenza di captati intercettativi che testimoniano come nessuno degli altri presunti sodali trentini, compresi i membri apicali, conoscesse o avesse conosciuto lo [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale trentino, nel descrivere l'associazione trentina valorizzandone gli aspetti di peculiarità ed assumendo che la stessa operi in settori differenti con ramificazione delle varie attività, non chiarisce in che misura l'organizzazione "cellulare" abbia una propria distinta autonomia (come parrebbe dalle premesse) ovvero se la stessa altro non sia che la ramificazione territoriale di una struttura madre da cui tragga causa e legittimazione diretta.

Inoltre, come ben evidenziato dal ricorrente, si pone un ulteriore insuperabile argomento logico che rende incomprensibile la già contraddittoria valutazione dei giudici del rinvio: se realmente i restanti due membri del cd. gruppo romano (vista l'uscita di scena del [OSCURATO:PERSONA]) fossero, in realtà, reali partecipi qualificati o concorrenti esterni della locale ndranghetista trentina, dopo l'individuazione, almeno in tesi, delle condotte antigiuridiche utili a favore di detta organizzazione, si sarebbe dovuta dare una risposta al perché i presunti reati fine di quest'ultima non riguardassero in alcun caso di componenti della locale trentina ed i loro interessi (ed altrettanta estraneità sembra involgere lo [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]).

5. In relazione al secondo motivo, il Collegio non può non richiamare quanto già evidenziato da questa Suprema Corte nella pronuncia di annullamento con rinvio nei riguardi della posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] (sent. Sez. 6, n. 18916 del 20/04/2021).

In quella sede, si era precisato come, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale, fosse necessario accertare se il sodalizio:a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.

Detti ineludibili accertamenti (cfr., Sez. 6, n. 18125 del 22/01/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-17; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264623), nella fattispecie, risultano ancora totalmente omessi.

Il Tribunale, infatti, non è andato alla ricerca di quegli indispensabili elementi oggettivi, idonei ad affermare che l'azione riferibile al sodalizio - quale quello trentino - strutturato secondo le connotazioni tipiche della mafia, sia stato anche in grado di penetrare, attraverso esplicite logiche di assoggettamento e omertà, l'ambiente territoriale economico, sociale e politico di riferimento, deviandone le dinamiche e piegandole ai propri scopi.

Al contrario - come bene evidenziato in ricorso - il fatto che il giudice del rinvio abbia fatto proprie le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, che non aveva ritenuto necessaria l'estrinsecazione in concreto del potere mafioso, ritenendo sufficiente la semplice potenzialità, dimostra in modo evidente come lo stesso Tribunale non si sia adeguato ai precetti della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, perpetuando i propri errori valutativi.

6. La riscontrata insondabilità dei temi di indagine già devoluti e la carenza, dal compendio captativo riportato, di ulteriori elementi probatori a sostegno dell'ipotesi accusatoria che possano far immaginare un epilogo decisorio di conferma della misura custodiale attraverso un diverso - ma al tempo stesso valido ed esaustivo - percorso argomentativo con il superamento delle lacune e l'osservanza dei principi sopra evidenziati, impongono una sentenza di annullamento senza rinvio.

Alla pronuncia consegue la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e l'ordine di immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altro titolo.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ordinando l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 87/2021 in data 15/06/2021 del Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della rituale richiesta presentata dal difensore di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/06/2021, il Tribunale di Trento, adito in sede di rinvio, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini qq, preliminari del Tribunale di Trento in data 29/07/2020 con la quale al sunnominato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere (nelle more sostituita dagli arresti domiciliari) per la ritenuta partecipazione all'associazione di stampo mafioso 'ndranghetista operativa sul territorio trentino capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1). 1.1. Al ricorrente si contesta di essere partecipe dell'associazione mafiosa collegata alle cosche calabresi della 'ndrangheta Serraino, Paviglianiti e Iamonte, dotata di autonomia decisionale e stanziatasi in Valle di Cembra nel territorio trentino, attraverso l'acquisizione del controllo del settore più importante della Valle di Cembra costituito dall'estrazione e dalla lavorazione della pietra di porfido, con il conseguente ingresso nella politica locale, attraverso l'acquisizione di ruoli anche in ambito amministrativo comunale, in posti strategici per il rilascio delle concessioni necessarie all'estrazione e lavorazione del porfido. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte del sottogruppo romano, insieme al commercialista [OSCURATO:PERSONA] ed al carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], costituisce una articolazione delocalizzata di quella trentina, e cura quale amministratore occulto gli interessi della associazione di riferimento mantenendo i rapporti con imprenditori e politici romani anche per l'aggiudicazione di appalti. La figura centrale del gruppo romano è [OSCURATO:PERSONA] che fa capo a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta al vertice dell'associazione trentina, di cui cura gli interessi attraverso la gestione occulta di imprese e società che riciclano i proventi illeciti e che sovrintende il gruppo romano, dando ordini e direttive a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con sentenza n. 21025/2021 in data 14/04/2021, la sesta sezione penale della Suprema Corte aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, sezione per il riesame, in data 16/12/2020 con ordine di rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame riconoscendo come risultasse "carente ogni approfondimento in merito alla verifica del legame soggettivo tra l'odierno ricorrente ed il sodalizio la cui mafiosità si sarebbe estrinsecata nell'ambito della provincia di Trento ...", con conseguente necessità di chiarire "se il riferimento al sodalizio criminale romano sia stato preso in considerazione per le attività criminali proprie ed autonome svolte in quel diverso territorio, o piuttosto per descrivere la personalità criminale - evidentemente rilevante sotto il diverso profilo delle esigenze cautelari - dei soggetti che come [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso parte all'associazione trentina fornendo un proprio contributo agli scopi di detta diversa associazione operando in un ambito territoriale distante, ma con la consapevolezza di farne parte stabilmente, con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati. Una volta, quindi, affrontato questo aspetto e dopo aver definito la messa a fuoco della contestazione del titolo cautelare, si tratta di chiarire quali sono le condotte in cui si sarebbe concretizzato l'apporto fornito dallo [OSCURATO:PERSONA] all'associazione trentina, in relazione alle finalità di detta associazione ed al rafforzamento della sua operatività, analizzando le modalità con cui tale apporto si è estrinsecato per stabilire sul piano oggettivo il fattivo inserimento nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un ruolo svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali indici rivelatori dell'avvenuto inserimento nella struttura organizzativa del gruppo". 2. Avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in merito alla partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa trentina con particolare riguardo al collegamento con un solo presunto esponente della stessa. Si era evidenziata e nuovamente ribadita l'insussistenza di elementi indicativi dell'appartenenza dello [OSCURATO:PERSONA] alla presunta locale trentina e che il solo collegamento del c.d. "gruppo romano" al coimputato [OSCURATO:PERSONA] non fosse sufficiente a ritenere esistenti i precisi requisiti ex art. 416 bis cod. pen.; il fatto che il gruppo romano costituito da soli tre individui avesse posto in essere condotte poco edificanti, nulla era in grado di poter comprovare con le dinamiche della presunta locale trentina e con qualsivoglia ritenuta mafiosità. Va considerato poi che, nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], la Suprema Corte, con sentenza n. 18916/2021, aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio, aveva successivamente annullato l'incolpazione ex art. 416 bis cod. pen. nei confronti del sunnominato. L'ordinanza qui impugnata, assunta in sede di rinvio, riconosce che il cd. gruppo romano non è da considerarsi autonomamente come un'associazione diversa né come una propaggine ulteriore rispetto all'associazione riconosciuta in Trentino come di derivazione 'ndranghetista, ma a questa conclusione non fa discendere alcun annullamento dell'ordinanza custodiale nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] né per il reato associativo contestato a Roma né in relazione alla partecipazione del ricorrente alla locale trentina. E l'imponente mole di intercettazioni non ha consentito di lumeggiare il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA]: inoltre, dalle stesse si desume come nessuno dei presunti sodali trentini, compresi gli apicali, aveva dichiarato di conoscere lo [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la presunta divisione della locale trentina in "cellule" è una pura invenzione del Tribunale della libertà, disancorata sia dalla contestazione che dagli elementi indiziari raccolti, tant'è che in nessuna intercettazione, escluse quelle con [OSCURATO:PERSONA], nessuno parla o dichiara di avere conoscenza di quei sodali che operano a Roma ed appare oltremodo strano che possano definirsi partecipi interni o esterni, presunti membri dell'esiguo gruppo romano, che non operano a Trento. Se il gruppo romano fa parte della locale trentina, si doveva fornire una risposta al perché i suoi presunti reati fine non riguardino in nessun caso i componenti della locale trentina ed i loro interessi, ed il Morelli non partecipi a tali reati fine. In buona sostanza, la parte motiva si limita ad elencare una serie di intercettazioni e a loro chiosa si afferma la ricorrenza di un concorso interno, o quanto meno esterno, dello [OSCURATO:PERSONA] all'associazione. Come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, sia la partecipazione che il concorso esterno, a prescindere dalla diversità di dolo, devono estrinsecarsi in un apporto fornito all'intera associazione o, quantomeno, ad una parte rilevante, non potendosi esaurire col semplice collegamento con un solo associato. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in merito alla sussistenza dell'associazione criminosa trentina con particolare riguardo all'estrinsecazione esterna del cosiddetto metodo mafioso. Il Tribunale non è andato alla ricerca di quegli indispensabili elementi oggettivi che possano consentire di affermare che l'azione riferibile ad un determinato sodalizio sia stato anche in grado di penetrare attraverso esplicite logiche di assoggettamento e omertà l'ambiente territoriale economico, sociale e politico di riferimento deviandone le dinamiche e piegandole ai propri scopi: al contrario, la circostanza che abbia fatto proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica, che non riteneva necessaria l'estrinsecazione in concreto del potere mafioso, ritenendo sufficiente la semplice potenzialità, dimostra come il Tribunale del riesame non si sia adeguato al diverso dictum contenuto nella sentenza di annullamento della Suprema Corte. Il provvedimento impugnato, per evitare di incorrere in ulteriori censure, aveva l'obbligo di rispondere ai precisi richiami della sentenza rescindente, valutando se la manifestazione verso l'esterno e l'uso in concreto del metodo mafioso fossero o meno riconducibili alla presunta locale trentina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con riferimento a tutte le doglianze svolte, risulta pienamente fondato ed il suo accoglimento impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.2. Ritiene il Collegio di dover chiarire, in via preliminare, i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto Tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Ulteriore doverosa considerazione di carattere preliminare attiene agli effetti sul giudice del rinvio della sentenza di annullamento per vizio di motivazione. In una simile evenienza, si riconosce come il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione degli elementi probatori, nonché il potere di desumere - anche sulla base di fatti e circostanze prima trascurate - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alla questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811). 3.1. Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità": art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).3.2. Perciò, quando la sentenza/ordinanza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi. Eventuali valutazioni in fatto contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata. Ciò vuoi dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata. Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza/ordinanza cassata, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esito del giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata. In questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità" (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). 4. Tanto precisato, con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi quanto segue. Il primo nodo non sciolto dall'ordinanza impugnata, alla base dei ritenuti vizi motivazionali già precedentemente denunciati e ritenuti, riguarda il presunto collegamento del gruppo criminale romano con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], a cui sarebbe attribuito il triplice ruolo di membro di spicco della locale trentina, elemento di collegamento tra quest'ultima ed il cd. gruppo romano nonchè promotore ed organizzatore di quest'ultimo. A sua volta, mentre l'ordinanza genetica ed il primo provvedimento del Tribunale del riesame avevano affermato che il gruppo romano (composto di sole tre persone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggi deprivato dell'ultimo suo elemento) costituiva un'autonoma associazione a delinquere del tutto estranea al sodalizio trentino, l'ordinanza assunta in sede di rinvio e qui impugnata ribaltava completamente ruoli e scenari, senza peraltro trarre dalla nuova ricostruzione alcuna conseguenza di carattere pratico sul precedente decisum, in quanto riconosceva che "il cd. gruppo romano non (fosse) da considerarsi autonomamente come un'associazione diversa né come una i 7 propaggine ulteriore rispetto all'associazione riconosciuta in Trentino come di derivazione 'ndranghetista ...". Su questi presupposti che - in modo singolare - cercano di definire l'associazione trentina "in negativo", i giudici del rinvio hanno ritenuto che gli appartenenti al gruppo romano (quale, lo [OSCURATO:PERSONA]), con le loro condotte "tese a supportare e rafforzare l'attività dell'associazione trentina devono essere valutati come partecipi o concorrenti esterni alla stessa", pur se geograficamente delocalizzati (in Roma) rispetto al centro dell'attività associativa sito nel Trentino. Da questa ricostruzione, i giudici del rinvio, senza chiarire l'esatto ruolo assunto dallo [OSCURATO:PERSONA] (definito alternativamente, in termini inaccettabilmente sbrigativi, come partecipe o concorrente esterno) traggono due convinzioni tra loro assolutamente inconciliabili: la prima, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si sia messo stabilmente a disposizione della struttura trentina, rispondendo in diverse occasioni alle richieste di intervento veicolate dal [OSCURATO:PERSONA]; la seconda, che la struttura, unitariamente intesa, aveva come scopo quello di penetrare efficacemente il tessuto politico e produttivo trentino, sebbene una sua geolocalizzazione avesse operatività in Roma e finalità opposta, costituita da entrature e appoggi nella Capitale. Già queste premesse di inquadramento mostrano con tutta evidenza aspetti confusi, contraddittori e deficitari, del tutto inidonei a chiarire l'oggetto dell'indagine devoluta a seguito della sentenza di annullamento. L'ordinanza continua a non chiarire: a) quale rapporto vi sia tra il c.d. gruppo romano e l'associazione trentina ed in che termini si possa spiegare una eventuale reciproca strumentalizzazione dei distinti operati; b) quale sia il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA]; c) in quale contesto criminoso lo stesso operi; d) che collegamento (strutturale-organizzativo) vi sia tra l'associazione di 'ndrangheta facente capo ai boss Serraino, Paviglianiti e Iamonte e l'organizzazione criminosa trentina; e) in che termini lo [OSCURATO:PERSONA] si rapporta con il cd. gruppo romano, qualora lo si ritenga formalmente estraneo allo stesso. Se del tutto indeterminati sono i collegamenti tra le due distinte realtà locali, parimenti indefiniti sono i rapporti dello [OSCURATO:PERSONA] con altri esponenti della criminalità romana, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'oggetto delle attività criminose o quantomeno degli interessi illeciti comuni. Ed ancora. Anche a voler superare aspetti di decisiva importanza rimasti del tutto oscuri (quali, le caratteristiche dell'associazione, i suoi ambiti di riferimento, la presenza o meno di una o più delocalizzazioni territoriali, le finalità operative, la definizione dei contributi causali degli associati e dei concorrenti esterni), nella fattispecie, il Tribunale, senza chiarire - si ribadisce - i contenuti e le caratteristiche del contributo causale offerto dallo [OSCURATO:PERSONA], ha totalmente omesso di accertare la ricorrenza nei confronti dell'organizzazione trentina (ricordiamo, struttura di ‘ndrangheta delocalizzata, secondo la contestazione dell'Accusa) di quegli indispensabili parametri cui ancorare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa di stampo mafioso. In termini del tutto insufficienti nella prospettiva dell'accusa, l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata continua infatti a focalizzarsi sul legame, di cui non vengono esplicitati i "contenuti", tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: legame che, non può certo considerarsi sufficiente a giustificare l'accusa in danno del ricorrente, tanto più in presenza di captati intercettativi che testimoniano come nessuno degli altri presunti sodali trentini, compresi i membri apicali, conoscesse o avesse conosciuto lo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale trentino, nel descrivere l'associazione trentina valorizzandone gli aspetti di peculiarità ed assumendo che la stessa operi in settori differenti con ramificazione delle varie attività, non chiarisce in che misura l'organizzazione "cellulare" abbia una propria distinta autonomia (come parrebbe dalle premesse) ovvero se la stessa altro non sia che la ramificazione territoriale di una struttura madre da cui tragga causa e legittimazione diretta. Inoltre, come ben evidenziato dal ricorrente, si pone un ulteriore insuperabile argomento logico che rende incomprensibile la già contraddittoria valutazione dei giudici del rinvio: se realmente i restanti due membri del cd. gruppo romano (vista l'uscita di scena del [OSCURATO:PERSONA]) fossero, in realtà, reali partecipi qualificati o concorrenti esterni della locale ndranghetista trentina, dopo l'individuazione, almeno in tesi, delle condotte antigiuridiche utili a favore di detta organizzazione, si sarebbe dovuta dare una risposta al perché i presunti reati fine di quest'ultima non riguardassero in alcun caso di componenti della locale trentina ed i loro interessi (ed altrettanta estraneità sembra involgere lo [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]). 5. In relazione al secondo motivo, il Collegio non può non richiamare quanto già evidenziato da questa Suprema Corte nella pronuncia di annullamento con rinvio nei riguardi della posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] (sent. Sez. 6, n. 18916 del 20/04/2021). In quella sede, si era precisato come, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale, fosse necessario accertare se il sodalizio:a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva. Detti ineludibili accertamenti (cfr., Sez. 6, n. 18125 del 22/01/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-17; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264623), nella fattispecie, risultano ancora totalmente omessi. Il Tribunale, infatti, non è andato alla ricerca di quegli indispensabili elementi oggettivi, idonei ad affermare che l'azione riferibile al sodalizio - quale quello trentino - strutturato secondo le connotazioni tipiche della mafia, sia stato anche in grado di penetrare, attraverso esplicite logiche di assoggettamento e omertà, l'ambiente territoriale economico, sociale e politico di riferimento, deviandone le dinamiche e piegandole ai propri scopi. Al contrario - come bene evidenziato in ricorso - il fatto che il giudice del rinvio abbia fatto proprie le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, che non aveva ritenuto necessaria l'estrinsecazione in concreto del potere mafioso, ritenendo sufficiente la semplice potenzialità, dimostra in modo evidente come lo stesso Tribunale non si sia adeguato ai precetti della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, perpetuando i propri errori valutativi. 6. La riscontrata insondabilità dei temi di indagine già devoluti e la carenza, dal compendio captativo riportato, di ulteriori elementi probatori a sostegno dell'ipotesi accusatoria che possano far immaginare un epilogo decisorio di conferma della misura custodiale attraverso un diverso - ma al tempo stesso valido ed esaustivo - percorso argomentativo con il superamento delle lacune e l'osservanza dei principi sopra evidenziati, impongono una sentenza di annullamento senza rinvio. Alla pronuncia consegue la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e l'ordine di immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altro titolo. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ordinando l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], s
Sentenza Cassazione n. 04801/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris