CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 27293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il G.U.P. del Tribunale per i minorenni diTrento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta diconvertire la pena inflitta a XXXXXXXXXX con sentenza n. 134/20925 del24/09/2025, irrevocabile il 23/12/2025, in una di quelle irrogabili dal [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento della richiesta difensiva ha poi ridotto, ex art. 442comma 2 bis cod. proc. pen., la pena determinata con la citata sentenza damesi sei di reclusione a mesi cinque di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha in particolare argomentato come il reato dicui all’art. 635 cod. pen., in relazione al quale è intervenuta la citata condanna,dovesse ritenersi aggravato, in fatto, ai sensi del secondo comma della normaincriminatrice, atteso che il contestato danneggiamento era avvenuto a dannodel Centro di pronta [OSCURATO:PERSONA] per minori, destinato ad uso pubblico, conconseguente corretta irrogazione della pena della reclusione, non rientrando ilreato di danneggiamento aggravato nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorsoXXXXX XXXXX, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, conun unico motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666 cod. proc.pen. in relazione agli artt. 635, primo comma, cod. pen., 4 e 52 d. lgs. 274 del2000.Secondo il ricorrente, il G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Trentoavrebbe erroneamente ritenuto integrata l’ipotesi aggravata di cui all’art. 635,secondo comma, cod. pen., desumendo la destinazione pubblica del benedanneggiato dal solo riferimento, contenuto nel capo di imputazione, al [OSCURATO:PERSONA]. Tale indicazione, ad avviso della difesa, non sarebbetuttavia sufficiente a far ritenere contestata l’aggravante, poiché la naturapubblica della struttura non può reputarsi implicita nella mera denominazionedel luogo, ma avrebbe dovuto essere espressamente descritta nel fattoaddebitato. Nel caso di specie, invece, oltre a mancare una contestazione indiritto dell’aggravante, difetterebbe anche una chiara esposizione degli elementifattuali idonei a integrarla, non essendo mai indicata, nel capo di imputazione,la destinazione pubblica dell’immobile. Da tale premessa il ricorrente fadiscendere l’illegalità della pena detentiva applicata al minore, sostenendo che,in assenza dell’aggravante, il reato avrebbe dovuto essere ricondotto allacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace e sanzionato con una delle pene previstedall’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositatorequisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Il provvedimento impugnato, sia pure attraverso un iter motivazionalenon privo di criticità, è giunto correttamente al rigetto della richiesta diconversione della pena detentiva in una delle sanzioni applicabili dal [OSCURATO:PERSONA] dipace.2. La questione devoluta con l’impugnazione è stata impostata dalricorrente sul presupposto che la condanna irrevocabile pronunciata a carico delXXXXX abbia avuto ad oggetto il reato di danneggiamento di cui all’art. 635,primo comma, cod. pen., come tale rientrante, secondo la prospettazionedifensiva, nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace; da ciò deriverebbe l’illegalitàdella pena detentiva applicata dal Tribunale per i minorenni, che dovrebbeessere sostituita con una delle pene previste dall’art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000,n. 274.La premessa non è condivisibile.Essa muove, infatti, da una lettura meramente nominalistica del rinviocontenuto nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, là doveprimo comma, cod. pen.; lettura che non tiene conto della radicale modificadella fattispecie di danneggiamento conseguente al d.lgs. 15 gennaio 2016, n.L’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 7 del 2016 ha, infatti, riformulatol’art. 635 cod. pen. in attuazione della delega conferita dall’art. 2 della legge 28aprile 2014, n. 67, volta alla depenalizzazione di taluni reati e, per quanto quirileva, alla trasformazione del danneggiamento semplice, già disciplinato dalprevigente primo comma della norma incriminatrice, in illecito civile sottopostoa sanzione pecuniaria civile, con conservazione del rilievo penale per le soleipotesi connotate da specifiche modalità esecutive o dalla particolare natura delbene offeso.In attuazione di tale intervento, il precedente primo comma dell’art. 635cod. pen. — relativo alla distruzione, dispersione, deterioramento o resainservibile di cose mobili o immobili altrui, non aggravata da ulteriori elementi— è stato espunto dall’area del penalmente rilevante ed è stato trasformato inillecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile. Le ipotesi già collocate nelsecondo comma sono state, invece, conservate come autonome fattispecieincriminatrici, punite con la reclusione da sei mesi a tre anni.La riformulazione dell’art. 635 cod. pen. non ha, dunque, lasciatoimmutato il contenuto sostanziale del riferimento al “primo comma” contenutonell’art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000: quella disposizione rinviava alla fattispecie didanneggiamento semplice, allora esistente e punita a querela con penaalternativa, non già alla nuova ipotesi oggi collocata nel primo comma dell’art.635 cod. pen., che conserva rilievo penale solo in presenza di violenza allapersona, minaccia, o delle ulteriori modalità legislativamente tipizzate, ed èpunita con pena detentiva edittale propria della cognizione del Tribunale.Ne consegue che l’omesso coordinamento formale dell’art. 4, comma 1,lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 non è idoneo a trasferire al [OSCURATO:PERSONA] di pace lacompetenza sulle nuove fattispecie di danneggiamento delineate dal legislatoredel 2016. Il rinvio contenuto nella disciplina sulla competenza del [OSCURATO:PERSONA] dipace resta infatti ancorato all’originaria ipotesi di danneggiamento semplice,espunta dall’area del penalmente rilevante per effetto della depenalizzazione; lefattispecie tuttora incriminate dall’art. 635 cod. pen. rimangono, invece,assoggettate, per struttura normativa e trattamento sanzionatorio, allacognizione del Tribunale in composizione monocratica.Deve quindi affermarsi che, a seguito della riformulazione dell’art. 635cod. pen. operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la competenza del [OSCURATO:PERSONA] pace prevista dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274resta circoscritta all’originaria ipotesi di danneggiamento semplice, oggidepenalizzata, e non si estende alle fattispecie di danneggiamento tuttorapenalmente rilevanti, devolute alla cognizione del Tribunale in composizionemonocratica.3. Alla luce di tale premessa, la richiesta proposta in sede esecutiva eraradicalmente eccentrica rispetto al paradigma dell’illegalità della penadeducibile davanti al giudice dell’esecuzione.È vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la deducibilità,anche nella fase esecutiva, dell’illegalità della pena derivante dall’erroneaapplicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reatoIn tal senso, Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, dep. 10/07/2024, Rv.286609-01, ha precisato che «L'illegalità della pena, derivante dall'erroneaapplicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reatodell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondouna valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, cheriguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficioestraneo ai poteri del giudice di pace». Detto principio si colloca nel solcotracciato dalle Sezioni Unite, secondo cui «pur in presenza di ricorsoinammissibile, spetta alla Corte di Cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13,25 e 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dallaapplicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente»(Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, dep. 13/10/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).Il richiamo a tali principi, tuttavia, non giova alla prospettazione difensiva,poiché essi presuppongono che il reato per il quale è stata applicata la penadetentiva appartenga effettivamente alla cognizione del [OSCURATO:PERSONA] di pace.Quando, invece, come nella specie, la fattispecie delittuosa non rientra nellacompetenza di tale giudice, non è configurabile alcuna pena illegale perdiversità di specie della sanzione, né sussiste spazio per la sostituzione dellapena detentiva con le sanzioni di cui all’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000.4. L’esito reiettivo cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione deve essereconfermato, sebbene sulla base di una diversa ricostruzione giuridica.Il provvedimento impugnato ha, infatti, valorizzato la natura dell’immobiledanneggiato — Centro di pronta accoglienza per minori, destinato ad usopubblico — per ritenere integrata, in fatto, l’ipotesi di cui all’art. 635, secondocomma, cod. pen. e, su tale base, escludere la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace.Tale percorso argomentativo non è necessario e, nella prospettiva propriadell’incidente esecutivo, rischia di sovrapporre al tema della legalità della penauna verifica sul contenuto del capo di imputazione e sulla qualificazione delfatto, estranea alla ragione dirimente del rigetto.La richiesta difensiva doveva essere respinta non perché, all’esito di unaricognizione fattuale, il danneggiamento dovesse essere ritenuto aggravatodalla destinazione pubblica del bene, ma perché l’intera costruzione difensivapoggiava sull’erroneo assunto che l’attuale art. 635, primo comma, cod. pen.fosse reato devoluto alla competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace.Così non è: il rinvio contenuto nell’art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 riguardavail previgente primo comma dell’art. 635 cod. pen., cioè l’ipotesi semplice oggidepenalizzata, e non può essere traslato sulle nuove fattispecie penali risultantidalla riscrittura della norma.In tali termini va rettificata la motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc.pen.5. Il ricorso è, di conseguenza, manifestamente infondato, perchésollecita un intervento manipolativo della pena in fase esecutiva sulla base diuna competenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace che l’ordinamento non prevede per lafattispecie di danneggiamento oggetto della condanna.Alla inammissibilità della impugnazione non segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favoredella Cassa delle ammende, in forza di quanto previsto dall'art. 29, commaprimo, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, trattandosi di procedimento riguardantel'esecuzione di pena inflitta a minorenne. Infine, in caso di diffusione delpresente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.