Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 270/2020
ECLI:EU:C:2020:992
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0072_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Consiglio
(cause riunite C‑72/19 P e C‑145/19 P) (
1
)
«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome dei ricorrenti – Decisione di un’autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio dell’Unione europea di verificare che tale decisione è stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione»
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/411 e (PESC) 2017/496; regolamento del Consiglio 2017/491]
(v. punti 32, 33, 37-41, 43, 45, 46)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (
T‑274/16 e T‑275/16
, non pubblicata,
EU:T:2018:826
), è annullata nella parte in cui, il Tribunale ha con esso respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, e della decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto.
2)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑358/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:905
), è annullata.
3)
Le decisioni 2016/411 e 2017/496 sono annullate, nella parte in cui riguardano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
4)
La decisione 2017/496, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, la decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, sono annullate, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA].
5)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sostenute sia nei procedimenti di primo grado sia nell’ambito delle presenti impugnazioni.
(
1
)
GU C 35 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.